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Quali aziende e liberi professionisti hanno l'obbligo di avere una assicurazione per calamità naturali

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Assicurazione per calamità naturali 2024

Nella legge di Bilancio 2024 viene introdotto l'obbligo di stipulare polizze assicurative contro le calamità naturali.

Le aziende, indipendentemente dalla loro sede legale in Italia o all'estero, ma con una presenza stabile in Italia, sono vincolate all'obbligo di stipulare polizze assicurative per mitigare i rischi connessi a eventi catastrofali.

Questa copertura assicurativa si estende alla protezione contro i rischi derivanti da eventi quali terremoti, inondazioni, eruzioni vulcaniche, fenomeni di bradisismo, frane, alluvioni ed esondazioni. Nel caso di mancato rispetto di questo obbligo, saranno previste sanzioni pecuniarie. L'inosservanza di questa normativa è considerata nella valutazione per l'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie, inclusi quelli previsti in seguito a eventi calamitosi e catastrofali, provenienti dal bilancio dello Stato. Approfondiamo i dettagli:

  • Obbligo di avere una assicurazione per calamità naturali, chi è soggetto
  • Assicurazione per calamità naturali 2024, cosa c'è da sapere

Obbligo di avere una assicurazione per calamità naturali, chi è soggetto

Nella legge di Bilancio 2024 viene introdotto l'obbligo di stipulare polizze assicurative contro le calamità naturali. Coinvolge le imprese con sede legale in Italia e le imprese con sede legale all'estero, ma con una stabile organizzazione in Italia, regolarmente registrate presso il Registro delle imprese in conformità all'articolo 2188 del codice civile.

Queste imprese sono tenute a sottoscrivere contratti assicurativi entro il 31 dicembre 2024, garantendo copertura per i danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio italiano. La copertura deve estendersi ai danni a beni immobili, al loro contenuto, ai terreni e ai beni strumentali materiali. Non riguarda i liberi professionisti con partita Iva.

Un'analisi tematica inclusa nella Relazione annuale dell'Ania sottolinea che l'Italia ha tradizionalmente fatto affidamento su interventi post-evento da parte dello Stato per la gestione dei danni derivanti da calamità naturali.

Assicurazione per calamità naturali 2024, cosa c'è da sapere

L'obbligo assicurativo si riferisce a una serie di eventi, tra cui sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, con conseguenze nell'ambito dell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie previste nel bilancio dello Stato, soprattutto in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Le imprese di assicurazione sono autorizzate a fornire questa copertura attraverso modalità come l'assunzione diretta dell'intero rischio, la co-assicurazione o la formazione di consorzi assicurativi costituiti da più imprese, i quali devono essere registrati presso Consap e approvati dall'Ivass, valutando la loro stabilità finanziaria.

Per garantire il rispetto dell'obbligo di assicurazione, i contratti possono prevedere la presenza di un eventuale scoperto o franchigia assoluta che non superi il 10-15% del valore dei beni assicurati, con possibilità di applicare premi proporzionali al rischio. Ulteriori modalità operative e attuative degli schemi assicurativi possono essere stabilite e aggiornate mediante decreto dei Ministri dell'Economia e delle Imprese e del Made in Italy. Nel caso di violazioni o elusioni dell'obbligo di assicurazione, inclusi i rinnovi, l'Ivass può comminare sanzioni amministrative pecuniarie da 200.000 a 1.000.000 euro. L'obbligo non si applica alle imprese i cui beni immobili risultano gravati da abusi edilizi o sono stati costruiti in violazione delle autorizzazioni previste, o se si verificano abusi successivamente alla data di costruzione.

Per agevolare la gestione del portafoglio assicurativo delle compagnie private per la copertura dei danni, Sace è autorizzata a concedere, mediante convenzione approvata con decreto, una copertura fino al 50% degli indennizzi dovuti dagli assicuratori e riassicuratori del mercato privato in seguito agli eventi dannosi previsti nei contratti.

La copertura non può superare complessivamente 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Sulle obbligazioni derivanti dalle coperture fornite da Sace è prevista la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza possibilità di regresso. Questa garanzia è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso di qualsiasi somma e spesa.

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