La sentenza della Cassazione n. 24722/2024 chiarisce quando il rifiuto della guardia medica alla visita domiciliare può configurare reato. Responsabilità, limiti giuridici e implicazioni pratiche.
La responsabilità professionale dei sanitari impegnati nella continuità assistenziale è oggetto di un rigoroso indirizzo giurisprudenziale, consistentemente applicato dalla Corte di Cassazione. Quando il sanitario in servizio rifiuta un intervento domiciliare in presenza di un quadro clinico preoccupante o d'allarme, sussistono i presupposti di rilievo penale delineati dall'articolo 328 del codice penale.
La figura della guardia medica, infatti, possiede doveri distinti rispetto a quelli del medico di medicina generale, ed è sottoposta a uno specifico obbligo d'intervento diretto, caratterizzato da tempistiche immediate e reattività rispetto alla richiesta. Questo orientamento è stato ormai consolidato nella giurisprudenza più recente, che tende a circoscrivere fortemente la libertà decisionale del medico di fronte a situazioni che, per gravità o urgenza, non ammettono rinvio.
Una corretta comprensione della responsabilità penale nella gestione delle emergenze sanitarie richiede anzitutto di precisare la differenza tra medico di base, guardia medica e personale del servizio 118. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, la responsabilità di gestire le urgenze ricade primariamente sul servizio di emergenza (118), non sul medico di medicina generale.
Il medico di base secondo la normativa attuale (art. 47, comma 1, Accordo Collettivo Nazionale) deve effettuare visite domiciliari per pazienti non trasferibili, ma non può essere chiamato a rispondere senza ritardo in casi d'urgenza, salvo rare situazioni di prossimità o manifesta necessità. La sua attività è infatti circoscritta all'ambito della medicina di base e programmata, non all'emergenza.
Al contrario, la guardia medica, inquadrata oggi come medico di continuità assistenziale, svolge una funzione specificamente istituzionale per la gestione dei casi indifferibili che si presentano fuori dagli orari del proprio medico di riferimento. In questo contesto, il medico di guardia è chiamato a intervenire tempestivamente su richiesta dell'utenza per affrontare quadri clinici che non possono attendere l'apertura degli ambulatori.
Quanto al servizio di emergenza 118, esso è dedicato alla gestione dei casi di assoluta urgenza, attivando le risorse necessarie tra ospedale e territorio per la salvaguardia della vita:
L'articolo 328 del codice penale disciplina il reato di rifiuto di atti d'ufficio, applicabile ai pubblici ufficiali, tra cui rientrano esplicitamente i medici del servizio di guardia. Il presupposto essenziale per la rilevanza penale è la presenza di un obbligo giuridico di compiere senza ritardo un atto per ragioni di salute pubblica, particolarmente pressante nei servizi di continuità assistenziale.
L'elemento soggettivo richiesto è costituito dal dolo generico: è sufficiente la consapevolezza di sottrarsi volontariamente a un dovere d'ufficio, anche senza uno specifico fine illecito. Basta, quindi, che il sanitario sia cosciente che, omettendo l'intervento, venga meno a un preciso obbligo, come interpretato dalle recenti sentenze della Cassazione (n. 17489/2025).
Va precisato che la configurazione del reato non richiede il verificarsi di un danno concreto: anche in assenza di un peggioramento delle condizioni di salute, l'omissione è rilevante se avrebbe potuto generare un pregiudizio. Il carattere di pericolo della fattispecie sottolinea l'importanza attribuita all'accertamento clinico diretto nei casi d'allarme, a tutela della salute collettiva e individuale:
La normativa riconosce una certa autonomia tecnica al sanitario nella valutazione della necessità di una visita domiciliare, ma tale autonomia incontra limiti precisi. Il giudice penale è chiamato a controllare, in sede processuale, la ragionevolezza e la fondatezza della scelta del medico.
Secondo la sentenza n. 11085/2024, la discrezionalità tecnica non è assoluta: il sanitario non può sottrarsi all'obbligo d'intervento laddove la sintomatologia riferita indichi un concreto pericolo o un'urgenza non differibile. Qualora la valutazione tecnica sia manifestamente irragionevole, il giudice può sindacare la condotta, accertando una vera e propria elusione dell'obbligo prescritto:
Una delle pratiche più insidiose nel contesto dell'assistenza territoriale è la gestione esclusivamente telefonica dei pazienti. La Corte di Cassazione, con numerose sentenze (ad es. 39428/2017 e 43123/2017), ha più volte ribadito che un semplice consulto o una prescrizione telefonica non sollevano il sanitario dalla responsabilità, se i sintomi descritti dal paziente appaiono gravi o in rapido peggioramento.
Le ragioni sono chiare:
Particolare attenzione merita l'assistenza ai malati terminali e la gestione della loro terapia antalgica a domicilio. La Corte Suprema (sentenza n. 29911/2023) ha stabilito che per questi pazienti il dovere della guardia medica è ancora più stringente, giacché si tratta di alleviare sofferenze gravi e spesso non procrastinabili.
La visita domiciliare assume, in questo caso, carattere di assoluta indifferibilità: il sanitario deve verificare personalmente le condizioni del paziente e attivarsi per le cure, senza limitarsi a raccomandazioni o inviti al ricovero. La richiesta di intervento, infatti, non riguarda soltanto l'aspetto diagnostico, ma anche - e soprattutto - il bisogno impellente di sollievo dal dolore e di umanizzazione dell'assistenza, come previsto dalla Legge 38/2010 sull'accesso alle cure palliative:
La lontananza fisica o le difficoltà logistiche non valgono a escludere il dovere d'intervento della guardia medica. Sentenze come la n. 34535/2019 hanno ribadito che la responsabilità sussiste anche quando la richiesta provenga da zone più distanti all'interno del territorio di competenza, purché il quadro prospettato giustifichi l'urgenza.
Non è lecito, inoltre, dirottare automaticamente il paziente verso il 118 senza prima accertare direttamente la sua condizione. Solo un'urgenza tale da richiedere strumenti o competenze tipiche della medicina d'emergenza può giustificare questa scelta, e tale valutazione deve sempre risultare documentata e sorretta da criteri clinici precisi:
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito quali sono le condotte che configurano un illecito penale per chi opera nella continuità assistenziale, individuando con precisione i seguenti casi:
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Condotta omissiva |
Configurabilità reato |
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Rifiuto visita urgente |
Sì, ex art. 328 c.p. |
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Consiglio telefonico con sintomi gravi |
Sì |
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Delegare sistematicamente al 118 |
Sì, se non giustificato clinicamente |
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Mancata assistenza terminali |
Sì |
In tutte queste ipotesi il danno concreto alla salute non è requisito necessario: basta la potenzialità del rischio legato all'omissione per dare rilievo penale alla condotta.