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Quando il rifiuto della guardia medica alla visita domiciliare è un reato secondo Cassazione 24722/2024

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Guardia medica e visita domiciliare

La sentenza della Cassazione n. 24722/2024 chiarisce quando il rifiuto della guardia medica alla visita domiciliare può configurare reato. Responsabilità, limiti giuridici e implicazioni pratiche.

La responsabilità professionale dei sanitari impegnati nella continuità assistenziale è oggetto di un rigoroso indirizzo giurisprudenziale, consistentemente applicato dalla Corte di Cassazione. Quando il sanitario in servizio rifiuta un intervento domiciliare in presenza di un quadro clinico preoccupante o d'allarme, sussistono i presupposti di rilievo penale delineati dall'articolo 328 del codice penale.

La figura della guardia medica, infatti, possiede doveri distinti rispetto a quelli del medico di medicina generale, ed è sottoposta a uno specifico obbligo d'intervento diretto, caratterizzato da tempistiche immediate e reattività rispetto alla richiesta. Questo orientamento è stato ormai consolidato nella giurisprudenza più recente, che tende a circoscrivere fortemente la libertà decisionale del medico di fronte a situazioni che, per gravità o urgenza, non ammettono rinvio.

Medico di base, guardia medica e servizio d'emergenza

Una corretta comprensione della responsabilità penale nella gestione delle emergenze sanitarie richiede anzitutto di precisare la differenza tra medico di base, guardia medica e personale del servizio 118. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, la responsabilità di gestire le urgenze ricade primariamente sul servizio di emergenza (118), non sul medico di medicina generale.

Il medico di base secondo la normativa attuale (art. 47, comma 1, Accordo Collettivo Nazionale) deve effettuare visite domiciliari per pazienti non trasferibili, ma non può essere chiamato a rispondere senza ritardo in casi d'urgenza, salvo rare situazioni di prossimità o manifesta necessità. La sua attività è infatti circoscritta all'ambito della medicina di base e programmata, non all'emergenza.

Al contrario, la guardia medica, inquadrata oggi come medico di continuità assistenziale, svolge una funzione specificamente istituzionale per la gestione dei casi indifferibili che si presentano fuori dagli orari del proprio medico di riferimento. In questo contesto, il medico di guardia è chiamato a intervenire tempestivamente su richiesta dell'utenza per affrontare quadri clinici che non possono attendere l'apertura degli ambulatori.

Quanto al servizio di emergenza 118, esso è dedicato alla gestione dei casi di assoluta urgenza, attivando le risorse necessarie tra ospedale e territorio per la salvaguardia della vita:

  • Medico di base: prestazioni ordinarie e visite domiciliari se il paziente non è trasferibile, ma senza obbligo d'urgenza.
  • Guardia medica: obbligo di intervento diretto e tempestivo su situazioni di necessità indifferibile fuori orario.
  • 118: gestione centralizzata di emergenze, trasporti e interventi salva-vita.
Questa distinzione dei ruoli mira a evitare sovrapposizioni e confusioni operative, rafforzando la sicurezza del paziente e l'organizzazione assistenziale. La giurisprudenza (Cass. Pen. 24722/2024) ribadisce che solo la guardia medica è inadempiente penalmente qualora ometta la visita in situazioni urgenti, mentre il medico di base resta estraneo al dovere di tempestivo intervento nelle stesse circostanze.

Il reato di rifiuto di atti d'ufficio ex art. 328 c.p.

L'articolo 328 del codice penale disciplina il reato di rifiuto di atti d'ufficio, applicabile ai pubblici ufficiali, tra cui rientrano esplicitamente i medici del servizio di guardia. Il presupposto essenziale per la rilevanza penale è la presenza di un obbligo giuridico di compiere senza ritardo un atto per ragioni di salute pubblica, particolarmente pressante nei servizi di continuità assistenziale.

L'elemento soggettivo richiesto è costituito dal dolo generico: è sufficiente la consapevolezza di sottrarsi volontariamente a un dovere d'ufficio, anche senza uno specifico fine illecito. Basta, quindi, che il sanitario sia cosciente che, omettendo l'intervento, venga meno a un preciso obbligo, come interpretato dalle recenti sentenze della Cassazione (n. 17489/2025).

Va precisato che la configurazione del reato non richiede il verificarsi di un danno concreto: anche in assenza di un peggioramento delle condizioni di salute, l'omissione è rilevante se avrebbe potuto generare un pregiudizio. Il carattere di pericolo della fattispecie sottolinea l'importanza attribuita all'accertamento clinico diretto nei casi d'allarme, a tutela della salute collettiva e individuale:

  • Reato di rifiuto ex art. 328 c.p.: sussiste quando il medico nega la visita in situazioni che impongono la presenza immediata del sanitario.
  • Non basta un consiglio telefonico o un invito al 118: il pubblico ufficiale deve accertare le condizioni cliniche, salvo che la loro valutazione induca a trasmettere il caso al servizio d'emergenza per evidenti motivi di urgenza superiore.
L'ampia casistica affrontata dalla Cassazione testimonia come le omissioni nel settore sanitario siano soggette a uno scrutinio puntuale e a margini di giustificazione estremamente ristretti.

La discrezionalità tecnica del sanitario e il suo sindacato

La normativa riconosce una certa autonomia tecnica al sanitario nella valutazione della necessità di una visita domiciliare, ma tale autonomia incontra limiti precisi. Il giudice penale è chiamato a controllare, in sede processuale, la ragionevolezza e la fondatezza della scelta del medico.

Secondo la sentenza n. 11085/2024, la discrezionalità tecnica non è assoluta: il sanitario non può sottrarsi all'obbligo d'intervento laddove la sintomatologia riferita indichi un concreto pericolo o un'urgenza non differibile. Qualora la valutazione tecnica sia manifestamente irragionevole, il giudice può sindacare la condotta, accertando una vera e propria elusione dell'obbligo prescritto:

  • La decisione di non effettuare una visita diretta deve basarsi su criteri clinicamente oggettivi, ancorati ai protocolli operativi e alle oramai consolidate linee guida in materia.
  • Non è ammissibile che, a fronte di sintomi suggestivi di patologie gravi (es. bruciore toracico irradiato), il sanitario si limiti a diagnosi telefoniche riduttive.
  • Quando la discrezionalità si trasforma in arbitrio, la condotta risulta passibile di perseguibilità penale.
Saranno sempre i giudici, in caso di procedimento, a valutare l'adeguatezza della valutazione operata, verificando se il comportamento si sia discostato dai doveri d'ufficio in misura tale da risultare censurabile penalmente.

Diagnosi telefoniche: rischi di responsabilità per il medico di guardia

Una delle pratiche più insidiose nel contesto dell'assistenza territoriale è la gestione esclusivamente telefonica dei pazienti. La Corte di Cassazione, con numerose sentenze (ad es. 39428/2017 e 43123/2017), ha più volte ribadito che un semplice consulto o una prescrizione telefonica non sollevano il sanitario dalla responsabilità, se i sintomi descritti dal paziente appaiono gravi o in rapido peggioramento.

Le ragioni sono chiare:

  • L'accertamento clinico diretto rappresenta uno strumento imprescindibile per dirimere l'urgenza e la reale portata della situazione.
  • Anche qualora si scopra successivamente che il quadro era meno allarmante, il reato è comunque configurabile se il rischio percepito al momento della chiamata richiedeva un intervento immediato.
Non sono rari i casi in cui la diagnosi a distanza ha comportato errori di valutazione, o ha impedito una presa in carico tempestiva di sintomi poi rivelatisi significativi per patologie gravi (es. infarti, ictus, crisi acute). Solo in presenza di una motivazione clinica circostanziata la condotta può essere esclusa dalla responsabilità penale; resta tuttavia fermo che la prassi del limitarsi a consulenze telefoniche costituisce elemento di rischio per l'incolumità dell'utente e per la posizione giuridica del sanitario.

Il caso dei pazienti terminali e la terapia del dolore a domicilio

Particolare attenzione merita l'assistenza ai malati terminali e la gestione della loro terapia antalgica a domicilio. La Corte Suprema (sentenza n. 29911/2023) ha stabilito che per questi pazienti il dovere della guardia medica è ancora più stringente, giacché si tratta di alleviare sofferenze gravi e spesso non procrastinabili.

La visita domiciliare assume, in questo caso, carattere di assoluta indifferibilità: il sanitario deve verificare personalmente le condizioni del paziente e attivarsi per le cure, senza limitarsi a raccomandazioni o inviti al ricovero. La richiesta di intervento, infatti, non riguarda soltanto l'aspetto diagnostico, ma anche - e soprattutto - il bisogno impellente di sollievo dal dolore e di umanizzazione dell'assistenza, come previsto dalla Legge 38/2010 sull'accesso alle cure palliative:

  • Il rifiuto di visitare un paziente terminale che richiede aiuto per dolore acuto non può essere giustificato dalla semplice indicazione di rivolgersi a strutture ospedaliere.
  • L'obbligo della valutazione personale non può essere delegato, salvo situazioni di conflitto di doveri realmente comprovate (interventi simultanei di pari gravità).
Questo rigido orientamento giurisprudenziale mira proprio a tutelare la dignità del fine vita, ponendo il diritto a non soffrire come elemento cardine della responsabilità sanitaria a domicilio.

Distanza geografica, logistica e obbligo di intervento: cosa dice la Cassazione

La lontananza fisica o le difficoltà logistiche non valgono a escludere il dovere d'intervento della guardia medica. Sentenze come la n. 34535/2019 hanno ribadito che la responsabilità sussiste anche quando la richiesta provenga da zone più distanti all'interno del territorio di competenza, purché il quadro prospettato giustifichi l'urgenza.

Non è lecito, inoltre, dirottare automaticamente il paziente verso il 118 senza prima accertare direttamente la sua condizione. Solo un'urgenza tale da richiedere strumenti o competenze tipiche della medicina d'emergenza può giustificare questa scelta, e tale valutazione deve sempre risultare documentata e sorretta da criteri clinici precisi:

  • L'obbligo di visita resta fermo qualora ciò sia necessario per l'attuazione di trattamenti rapidi (es. farmaci iniettabili antalgici o altre terapie non differibili).
  • Le problematiche di raggiungibilità dovranno essere tempestivamente comunicate e comunque motivate qualora impediscano davvero la prestazione.
La Cassazione sottolinea come l'organizzazione interna del servizio debba garantire che il sanitario possa intervenire, anche lontano, in tempi compatibili con la gravità rappresentata dall'utente.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito quali sono le condotte che configurano un illecito penale per chi opera nella continuità assistenziale, individuando con precisione i seguenti casi:

  • Omissione dell'esame clinico diretto nella gestione dei casi d'urgenza o di forte sofferenza, specie nei pazienti anziani, disabili o terminali che richiedano interventi immediati.
  • Limitazione a consigli telefonici o diagnosi sommarie a fronte di sintomi potenzialmente gravi.
  • Mancato rispetto delle procedure di presa in carico e valutazione clinica previste dai protocolli di servizio.
  • Deleghe ingiustificate al 118 o ad altri attori sanitari solo per motivi organizzativi o logistici, senza la verifica personale della situazione.
  • Negligenza nella gestione della terapia del dolore nei malati terminali assistiti a domicilio, specie se la visita è richiesta espressamente dai familiari o dai pazienti stessi.
Tabella riassuntiva dei comportamenti incriminati:

Condotta omissiva

Configurabilità reato

Rifiuto visita urgente

Sì, ex art. 328 c.p.

Consiglio telefonico con sintomi gravi

Delegare sistematicamente al 118

Sì, se non giustificato clinicamente

Mancata assistenza terminali

In tutte queste ipotesi il danno concreto alla salute non è requisito necessario: basta la potenzialità del rischio legato all'omissione per dare rilievo penale alla condotta.



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