Dal 2006 il tuo sito imparziale su Lavoro, Fisco, Investimenti, Pensioni, Aziende ed Auto

Quando la banca responsabile di un bonifico fatto a un Iban sbagliato e deve risarcire cliente? Nuova sentenza Cassazione

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Banche e Cassazioni

La Corte di Cassazione ha stabilito che gli intermediari finanziari sono soggetti a obblighi di condotta sia specifici che generali.

La banca che, a causa di un errore nell'indicazione dell'Iban, effettua un pagamento a un destinatario diverso da quello previsto, è tenuta a risarcire chi ha disposto il bonifico. Questo obbligo è valido a meno che la banca non dimostri di aver adottato tutte le precauzioni per evitare l'errore o non si sia impegnata per recuperare il denaro fornendo i dati dell'illegittimo beneficiario.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 17415, ha respinto il ricorso di un istituto di credito condannato dai giudici di merito a risarcire 40 mila euro alla curatela di una società. Questa somma era destinata al titolare della società, poi fallito, come creditore di una compagnia assicuratrice. La Suprema Corte ha stabilito che, in assenza di un rapporto contrattuale, visto che il titolare non aveva un conto corrente presso l'intermediario, si applicano le regole di diritto comune e non quelle del decreto legislativo 11 del 2010 che recepisce la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento del mercato interno.

La Corte ha richiamato la teoria del "contatto sociale qualificato", secondo cui la banca ha un obbligo professionale di protezione nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon esito dell'operazione. In alternativa, il legittimo beneficiario che non ha ricevuto il pagamento può agire contro l'intermediario invocando la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, con tutte le conseguenze in termini di onere della prova e risarcibilità del danno.

Gli ermellini hanno sottolineato che gli intermediari sono in grado di verificare i dati di pagamento forniti dagli utenti e sono quindi responsabili se, una volta consapevoli dell'errore, la loro condotta non è conforme alle regole di diligenza e buona fede. Ecco i dettagli:

  • Iban sbagliato e responsabilità della banca
  • Le importanti precisazioni della Cassazione

Iban sbagliato e responsabilità della banca

La Corte di Cassazione ha stabilito che - anche nel caso di un bonifico fatto a un Iban sbagliato - gli intermediari finanziari sono soggetti a obblighi di condotta sia specifici che generali, derivanti dalla normativa speciale e dalla normativa generale. Non è però previsto che essi controllino sempre l'esattezza delle informazioni fornite dagli utenti. Questo obbligo risulterebbe eccessivamente oneroso e contrario agli obiettivi di efficienza e rapidità dei pagamenti promossi dalle direttive comunitarie.

L'articolo 24 del decreto legislativo 11 del 2010 e il sistema Sepa non richiedono che gli intermediari adottino un ulteriore sistema per rilevare errori nei dati bancari forniti dagli utenti. Le normative non prescrivono comportamenti specifici per gli intermediari, lasciando loro la libertà di scegliere un sistema di pagamento interamente automatizzato senza controlli di congruità. Qualora l'intermediario diventi consapevole di un errore, le norme sulla diligenza professionale e buona fede impongono di impedire che tale errore comprometta la corretta esecuzione dell'operazione di pagamento.

In pratica, se l'intermediario rileva un errore nei dati forniti, deve interrompere il processo di pagamento e informare l'utente dell'errore e della procedura per correggerlo, conformemente all'articolo 16 del decreto legislativo 11 del 2010. Se l'intermediario, nonostante l'errore rilevato, completa l'operazione, può essere ritenuto responsabile per violazione dei propri doveri di diligenza e buona fede. In questo caso, l'intermediario dovrà adoperarsi per recuperare le somme trasferite erroneamente e potrebbe essere obbligato a risarcire l'utente per i danni subiti.

La diligenza è quindi il criterio fondamentale per valutare la condotta dell'intermediario una volta che questi abbia avuto conoscenza di un errore nei dati di pagamento.

Le importanti precisazioni della Cassazione

La Corte di Cassazione ha stabilito che gli intermediari finanziari devono rispettare obblighi di condotta, sia quelli specifici previsti dalla normativa speciale, sia quelli contenuti nella normativa generale. Non è richiesto loro di verificare sempre l'esattezza delle informazioni fornite dagli utenti, poiché ciò imporrebbe un onere eccessivo, in contrasto con gli obiettivi di efficienza e rapidità dei pagamenti stabiliti dalle direttive comunitarie.

Gli obblighi delle banche variano in base al tipo di servizio utilizzato per il pagamento. Nel caso di un bonifico bancario a un Iban sbagliato, la responsabilità ricade sull'intermediario del beneficiario. In caso di errore, l'intermediario del pagatore è tenuto a fare del suo meglio per recuperare le somme trasferite erroneamente. Questa tutela può essere sia restitutoria, per recuperare il denaro perduto, sia risarcitoria, se l'intermediario ha agito in maniera contraria ai doveri di diligenza professionale.

La Corte ha adottato la teoria del "contatto sociale qualificato", per cui l'intermediario è responsabile nei confronti del beneficiario insoddisfatto se è emersa una responsabilità per condotta contraria alla diligenza professionale. Il soggetto che utilizza il servizio di pagamento, sia come pagatore sia come destinatario, deve dimostrare che l'intermediario era consapevole dell'errore. L'onere della prova spetta all'intermediario, che deve dimostrare di aver eseguito l'operazione utilizzando un sistema automatizzato che esclude il controllo di congruità.

Il sistema di pagamento Sepa rende l'intermediario inconsapevole degli eventuali errori degli utenti. Se l'intermediario viene a conoscenza di un errore, è obbligato a interrompere il processo di pagamento e informare l'utente. Se l'intermediario completa l'operazione nonostante l'errore, può essere ritenuto responsabile per la mancanza di diligenza e buona fede.

La Corte ha chiarito che l'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere di fronte alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, come il diritto di difesa in giudizio. Di conseguenza la banca deve comunicare i dati del destinatario erroneo al pagatore, permettendogli di recuperare le somme versate per errore. La tutela della privacy non può giustificare il rifiuto di fornire tali informazioni.

Leggi anche