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Quando la formazione per i nuovi assunti obbligatoria, entro quando va fatta e cosa si rischia se non svolta

di Marcello Tansini pubblicato il
Obbligo formazione nuovi assunti

La formazione obbligatoria per i neoassunti un passaggio chiave per aziende e lavoratori: tra scadenze precise, normativa aggiornata, responsabilit e rischi.

L'inserimento di una nuova risorsa all'interno di un'azienda comporta l'attivazione immediata di percorsi formativi specifici. Il tema della formazione dei lavoratori neoassunti è stato, per anni, oggetto di interpretazioni ambigue a causa del vecchio riferimento normativo ai “60 giorni” per completare la formazione obbligatoria.

Oggi, con le modifiche introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, questo margine temporale è stato eliminato. Il risultato è una disciplina più chiara e stringente: nessun lavoratore può accedere a mansioni produttive senza aver ricevuto un'adeguata preparazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale approccio rafforza la prevenzione, limita i rischi di infortuni, valorizza le competenze già acquisite e promuove un ambiente di lavoro più sicuro sin dal primo giorno di assunzione.

Il quadro normativo: cosa prevede il D.Lgs. 81/2008 e il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025

Il riferimento normativo per la gestione della formazione dei neoassunti è l'articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008, che impone al datore di lavoro di fornire una preparazione “sufficiente e adeguata” in merito a salute e sicurezza. Questo obbligo assume forme concrete in occasione dell'avvio del rapporto, di cambio mansione, nonché con l'introduzione di nuove attrezzature o sostanze rischiose. Per anni, l'Accordo Stato-Regioni del 2011 aveva previsto il limite, poi divenuto fonte di equivoci, dei 60 giorni per il completamento del percorso formativo. Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 ha abolito tale termine, chiarendo che la formazione deve essere obbligatoriamente svolta prima dell'inizio di qualsiasi attività che esponga il dipendente a rischi lavorativi. Nessun margine di tolleranza, nessuna delega interpretativa: l'obiettivo rimane prevenire incidenti e tutelare effettivamente la salute dei dipendenti sin dall'ingresso in azienda, indipendentemente dal settore e dalla tipologia di contratto.

Quando e come deve essere svolta la formazione obbligatoria per i neoassunti

L'attuale disciplina stabilisce che la formazione obbligatoria sia realizzata prima che il lavoratore venga inserito in mansioni operative a rischio. La formazione generale, che introduce i principi essenziali di prevenzione e sicurezza, deve essere completata subito all'inizio del rapporto. La formazione specifica, calibrata sui rischi concreti della mansione e del contesto aziendale, deve precedere qualsiasi esposizione effettiva a pericoli per la sicurezza.

Se il percorso formativo non può essere ultimato subito, il dipendente può essere adibito solo ad attività prive di rischi secondo quanto prescritto dal documento di valutazione dei rischi aziendali (DVR) e dallo schema di onboarding. Nei casi in cui il lavoratore abbia già svolto una formazione equivalente in un'azienda simile (stesso codice ATECO, stessi livelli di rischio), è possibile valutarne la validità, purché si possa documentare la corrispondenza tra i rischi affrontati e l'esperienza pregressa, conservando l'attestato.

Gli elementi essenziali della formazione: contenuti, modalità e aggiornamenti

I percorsi di formazione per neoassunti sono composti da due moduli principali:

  • Formazione generale (almeno 4 ore): riguarda tutti i dipendenti e fornisce le basi su rischi, prevenzione, responsabilità, diritti e doveri, secondo quanto disposto dall'art. 37, D.Lgs. 81/2008.
  • Formazione specifica: la durata varia - 4, 8 o 12 ore - in base al livello di rischio e al settore di appartenenza. I contenuti sono focalizzati sui pericoli caratteristici della mansione, sull'uso dei DPI e sulle procedure operative di sicurezza.
L'addestramento pratico è obbligatorio quando richiesto dal tipo di attività (ad es. uso di macchinari o sostanze chimiche) e deve essere documentato con verbali o specifici registri aziendali. La formazione si può svolgere in presenza, in videoconferenza sincrona, oppure - solo per corsi a rischio basso e per la parte generale - in modalità e-learning, purché la piattaforma rispetti i requisiti richiesti dagli Accordi Stato-Regioni.

L'aggiornamento è periodico: ogni 5 anni il lavoratore deve partecipare ad almeno 6 ore di approfondimento sui temi normativi, tecnici e gestionali legati al contesto e alle innovazioni dell'azienda. L'aggiornamento può essere anticipato in caso di cambio mansione, introduzione di nuove tecnologie o trasformazioni dell'organigramma aziendale

Modulo

Durata minima

Validità modalità e-learning

Formazione generale

4 ore

Sì, per tutti i rischi

Formazione specifica

4, 8, 12 ore

Solo per rischio basso

Aggiornamento

6 ore ogni 5 anni

Sì, in parte

Le conseguenze per aziende e lavoratori in caso di mancata formazione

Il mancato rispetto degli obblighi per la formazione dei lavoratori neoassunti ha conseguenze rilevanti sia per l'azienda che per il dipendente. Il datore di lavoro rischia sanzioni amministrative e penali in base all'articolo 55 del D.Lgs. 81/2008, tra cui:

  • Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda compresa tra 1.474 e 6.388 euro
  • Sospensione dell'attività aziendale in caso di reiterata inadempienza
  • Responsabilità civile e penale per lesioni o decessi collegati a carenze formative
Il lavoratore non adeguatamente formato non può essere considerato operativo e l'assenza di formazione può rendere inefficaci le coperture assicurative da parte degli enti previdenziali in caso di infortunio. La giurisprudenza più recente conferma che la responsabilità datoriale non decade neanche se il dipendente assume condotte scorrette, qualora alla base manchi una formazione effettiva e mirata. Sanzioni disciplinari interne e procedimenti di inadempienza completano il quadro.

L'importanza della formazione preventiva: dati sugli infortuni iniziali e ruolo dell'affiancamento

Le statistiche sugli infortuni nei primi mesi registrano un'incidenza elevata tra i lavoratori con meno esperienza. Indagini regionali e internazionali attestano che un infortunio mortale su 20 avviene nella prima settimana di lavoro, spesso in aziende di dimensioni ridotte. Più del 35% degli incidenti si concentra nel primo anno di assunzione, con valori maggiori nei settori a rischio medio e alto. Questi dati sono strettamente collegati alla scarsa familiarità con le procedure e i pericoli specifici del luogo di lavoro. Accanto alla formazione teorica, un affiancamento operativo (tutoraggio da parte di personale esperto, addestramento sul campo) favorisce la progressiva acquisizione di competenze pratiche, rafforza la consapevolezza della sicurezza e limita i rischi derivanti dall'inesperienza.

Il datore di lavoro è direttamente responsabile della corretta gestione del processo di formazione obbligatoria. Egli deve pianificare per tempo i corsi, verificare l'idoneità degli enti formatori, documentare compiutamente ogni fase con attestati, registri firme e verbali di addestramento. Questa documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni e presentata in caso di ispezione. Tutta la formazione deve essere effettuata in orario di lavoro e senza oneri economici per il dipendente. La tracciabilità e la trasparenza nella tenuta dei registri formativi rappresentano una garanzia, sia per la validità della procedura di onboarding sia per l'adempimento di quanto previsto da DLgs 81/08 e dal nuovo Accordo Stato-Regioni. La mancata conservazione o incompletezza degli atti comporta rischi sanzionatori anche in assenza di eventi dannosi.