Come sono cambiate le regole e la tassazione per i compensi sportivi dilettantistici dopo la riforma dello Sport: le novitŕ
Dopo anni di incertezza normativa, è stata approvata ufficialmente la riforma dello Sport che ha portato maggiore chiarezza e trasparenza sul piano fiscale e contributivo per tutte le figure impegnate nel settore dello sport non professionistico. Un cambiamento che coinvolge atleti, tecnici, associazioni e società sportive dilettantistiche, ma anche consulenti, dirigenti e amministratori.
Le nuove regole prevedono un sistema di calcolo dei compensi molto più strutturato, ponendo al centro la distinzione fra lavoro subordinato, autonomo, e collaborazione coordinata e continuativa. Il precedente regime, incentrato sulla categoria dei cosiddetti “redditi diversi”, è stato abrogato a favore di un inquadramento preciso dei rapporti di lavoro. Questa riforma mira a premiare chi opera in modo trasparente e regolare, valorizzando il contributo del dilettantismo al sistema sportivo nazionale.
Il quadro normativo legato al lavoro sportivo dilettantistico ha subito una rivoluzione con il nuovo decreto: oggi ogni rapporto va inquadrato sulla base della sua effettiva natura. Per la prima volta, si è superato il criterio automatico che classificava come "redditi diversi" i compensi fino a una certa soglia, passando a una valutazione legata al tipo di contratto stipulato tra le parti.
Ecco una sintesi delle principali modalità di inquadramento introdotte:
I compensi erogati a coloro che operano nel dilettantismo sportivo sono oggi disciplinati da meccanismi di esenzione e tassazione coordinati. Il decreto di riforma ha stabilito che tutti i compensi percepiti a titolo di lavoro sportivo nell’area dilettantistica godono di esenzione IRPEF fino a 15.000 euro per anno solare. Questa franchigia vale per ogni beneficiario, indipendentemente dal tipo di rapporto intrattenuto (subordinato, autonomo, co.co.co., occasionale), e si applica alla somma di tutti i compensi ricevuti nell’anno da differenti enti o società.
Superata tale soglia, la tassazione riguarda solo la parte eccedente. Ad esempio, un istruttore che guadagna 18.000 euro da due diverse associazioni sportivo-dilettantistiche dichiara solo 3.000 euro come base imponibile. Per i lavoratori autonomi, la quota eccedente è sottoposta a ritenuta d’acconto del 20%, mentre le spese deducibili saranno applicate sul nuovo imponibile risultante. Nel caso invece di lavoratori in regime forfettario, il coefficiente di redditività si applica solo sulla somma che supera i 15.000 euro, semplificando il calcolo e assicurando vantaggi concreti a chi decide di adottare tale regime.
Inoltre, con il nuovo assetto è stata abrogata la distinzione tra i diversi tipi di compensi ai fini dell’esenzione: ora anche i compensi da prestazioni occasionali rientrano nel calcolo unico, semplificando e ampliando la platea dei beneficiari. Le regole sulla cumulabilità sono rigorose e ogni ente sportivo, ASD, SSD o federazione, è tenuto a verificare la situazione del percettore chiedendo un’autocertificazione aggiornata all’atto di ogni pagamento, per evitare errate applicazioni delle ritenute. Segue una sintesi in tabella delle soglie e degli obblighi:
| Tipo di compenso | Soglia esenzione | Tassazione oltre soglia |
| Lavoro subordinato/co.co.co. | 15.000 euro | Solo eccedenza, IRPEF ordinaria o assimilata |
| Lavoro autonomo/occasionale | 15.000 euro | Eccedenza tassata con ritenuta/acconto |
| Prestazioni occasionali | 15.000 euro | Solo eccedenza tassata |
Il funzionamento della soglia di esenzione rappresenta la principale novità: i primi 15.000 euro percepiti in un anno solare per prestazioni sportive dilettantistiche non sono soggetti a imposte dirette. Questa franchigia, non frazionabile né riparametrabile sulla durata del rapporto, si applica anche se il lavoratore sportivo ha stipulato contratti con più enti.
La normativa, chiarisce che:
Per evitare il rischio di errate detrazioni o omessi versamenti, la riforma impone un obbligo di autodichiarazione in capo a chi percepisce compensi sportivi dilettantistici. Ogni volta che un pagamento viene erogato, l’atleta o tecnico deve fornire all’ente una dichiarazione scritta attestante l’ammontare complessivo già percepito nell’anno, sommando tutto ciò che deriva da attività sportiva dilettantistica. Così l’ente pagatore può:
La riforma ha confermato una specifica soglia di esenzione anche lato contributivo, in particolare per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, fissando il limite a 5.000 euro annui lordi. Tale soglia si somma tra tutti gli incarichi ricoperti nello stesso anno: una volta superato questo limite scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e il conseguente versamento dei contributi sulle somme eccedenti. Importante sottolineare alcune caratteristiche chiave:
Il nuovo assetto normativo distingue chiaramente tra compensi per lavoro sportivo e premi erogati per risultati o partecipazione a manifestazioni. Le somme riconosciute con la qualifica di "premio" sono disciplinate in modo autonomo rispetto ai compensi, sia nel modo di tassazione che nella documentazione.
Per quanto riguarda i premi previsti da contratti di lavoro sportivo, questi sono considerati come quota variabile della retribuzione e vengono tassati come la restante parte del compenso, secondo la categoria reddituale corrispondente (subordinato, autonomo, co.co.co.). Tali importi sono assimilati a ogni effetto ai compensi contrattuali e non beneficiano della ritenuta a titolo di imposta sul premio.
Diversamente, i premi erogati da Coni, federazioni, enti di promozione sportiva, ASD o SSD, per risultati in competizioni dilettantistiche nazionali o internazionali, ovvero per la partecipazione a raduni, sono soggetti a una ritenuta del 20% a titolo di imposta sull’importo lordo percepito. Questo vale anche per atleti professionisti che vengono convocati in rappresentative nazionali nell’ambito dilettantistico.
Sono invece esclusi da tassazione i premi corrisposti direttamente alle società sportive e non ai singoli atleti, per i quali l’obbligo di dichiarazione è limitato al solo ente erogante. Ecco un riepilogo schematico:
| Tipologia di premio | Modalità di tassazione |
| Premio contrattuale (parte del compenso) | Segue tassazione ordinaria del reddito |
| Premio erogato da Coni/ente/federazione | Ritenuta imposta 20% su importo lordo |
| Premi a società sportive | Soggetti a dichiarazione solo da parte dell’ente |
Questa distinzione tra compensi e premi consente una gestione fiscale più chiara sia per gli enti sia per gli sportivi, evitando sovrapposizioni interpretative e risolvendo i principali dubbi emersi durante l’applicazione della normativa.
Chi opera come lavoratore autonomo sportivo in regime forfettario beneficia di regole peculiari sulla determinazione della base imponibile. La quota di 15.000 euro annui rimane esente, ma ai fini della permanenza nel regime, viene considerata nel calcolo del totale dei compensi percepiti nell’anno.
Pertanto, il coefficiente di redditività previsto dalla legge (in genere 78% per le attività professionali) si applica soltanto alla somma eccedente i 15.000 euro: l’importo esente va sottratto dalla base di calcolo, ma fa comunque cumulo per il superamento del limite massimo (85.000 euro) previsto per il mantenimento del regime forfetario.
Inoltre, le cause ostative all’accesso e mantenimento del regime, dal 2024, devono essere valutate esclusivamente rispetto ai compensi sportivi percepiti da rapporti iniziati dopo il 1° luglio 2023, escludendo quelli precedentemente classificati come "redditi diversi". Così si evita che chi abbia percepito compensi in regime precedente sia penalizzato nell’attuale periodo.