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Come si calcolano compensi sportivi dilettantistici dopo riforma sport: esenzioni, tasse, ritenute e regole per i premi

di Marianna Quatraro pubblicato il
calcolo compensi sportivi dilettantistic

Come sono cambiate le regole e la tassazione per i compensi sportivi dilettantistici dopo la riforma dello Sport: le novitŕ

Dopo anni di incertezza normativa, è stata approvata ufficialmente la riforma dello Sport che ha portato maggiore chiarezza e trasparenza sul piano fiscale e contributivo per tutte le figure impegnate nel settore dello sport non professionistico. Un cambiamento che coinvolge atleti, tecnici, associazioni e società sportive dilettantistiche, ma anche consulenti, dirigenti e amministratori. 


Le nuove regole prevedono un sistema di calcolo dei compensi molto più strutturato, ponendo al centro la distinzione fra lavoro subordinato, autonomo, e collaborazione coordinata e continuativa. Il precedente regime, incentrato sulla categoria dei cosiddetti “redditi diversi”, è stato abrogato a favore di un inquadramento preciso dei rapporti di lavoro. Questa riforma mira a premiare chi opera in modo trasparente e regolare, valorizzando il contributo del dilettantismo al sistema sportivo nazionale. 

Cosa cambia con la riforma dello sport: inquadramento fiscale e contributivo

Il quadro normativo legato al lavoro sportivo dilettantistico ha subito una rivoluzione con il nuovo decreto: oggi ogni rapporto va inquadrato sulla base della sua effettiva natura. Per la prima volta, si è superato il criterio automatico che classificava come "redditi diversi" i compensi fino a una certa soglia, passando a una valutazione legata al tipo di contratto stipulato tra le parti.
Ecco una sintesi delle principali modalità di inquadramento introdotte:

  • Lavoro subordinato: compensi sottoposti alle regole ordinarie di tassazione e contribuzione, come qualsiasi altro rapporto di lavoro dipendente.
  • Collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.): assimilata fiscalmente al lavoro dipendente, con regole specifiche su IRPEF e contribuzione INPS, ma con soglie di esenzione proprie.
  • Lavoro autonomo: comprese sia le partite IVA (ordinarie e forfetarie) sia le collaborazioni occasionali, regolate da deduzioni e coefficienti di redditività secondo il regime fiscale adottato dal singolo sportivo.
Un aspetto decisivo è l’introduzione di nuove soglie di esenzione fiscale e contributiva, differenti a seconda della tipologia contrattuale. Scompaiono le regole precedenti basate sulle “indennità di trasferta” e l’esenzione massima di 10.000 euro, sostituite da una franchigia unica di 15.000 euro per le imposte e di 5.000 euro per i contributi (INPS) sulle collaborazioni. La riforma prevede inoltre una disciplina dettagliata per i premi sportivi, distinguendo tra quelli connessi a rapporti contrattuali e quelli legati a manifestazioni e risultati, rendendo necessaria una conoscenza aggiornata del nuovo assetto regolamentare per gli operatori di settore.

Compensi sportivi dilettantistici: esenzioni, calcolo e ritenute dopo la riforma

I compensi erogati a coloro che operano nel dilettantismo sportivo sono oggi disciplinati da meccanismi di esenzione e tassazione coordinati. Il decreto di riforma ha stabilito che tutti i compensi percepiti a titolo di lavoro sportivo nell’area dilettantistica godono di esenzione IRPEF fino a 15.000 euro per anno solare. Questa franchigia vale per ogni beneficiario, indipendentemente dal tipo di rapporto intrattenuto (subordinato, autonomo, co.co.co., occasionale), e si applica alla somma di tutti i compensi ricevuti nell’anno da differenti enti o società.

Superata tale soglia, la tassazione riguarda solo la parte eccedente. Ad esempio, un istruttore che guadagna 18.000 euro da due diverse associazioni sportivo-dilettantistiche dichiara solo 3.000 euro come base imponibile. Per i lavoratori autonomi, la quota eccedente è sottoposta a ritenuta d’acconto del 20%, mentre le spese deducibili saranno applicate sul nuovo imponibile risultante. Nel caso invece di lavoratori in regime forfettario, il coefficiente di redditività si applica solo sulla somma che supera i 15.000 euro, semplificando il calcolo e assicurando vantaggi concreti a chi decide di adottare tale regime. 
Inoltre, con il nuovo assetto è stata abrogata la distinzione tra i diversi tipi di compensi ai fini dell’esenzione: ora anche i compensi da prestazioni occasionali rientrano nel calcolo unico, semplificando e ampliando la platea dei beneficiari. Le regole sulla cumulabilità sono rigorose e ogni ente sportivo, ASD, SSD o federazione, è tenuto a verificare la situazione del percettore chiedendo un’autocertificazione aggiornata all’atto di ogni pagamento, per evitare errate applicazioni delle ritenute. Segue una sintesi in tabella delle soglie e degli obblighi:

Tipo di compenso Soglia esenzione Tassazione oltre soglia
Lavoro subordinato/co.co.co. 15.000 euro Solo eccedenza, IRPEF ordinaria o assimilata
Lavoro autonomo/occasionale 15.000 euro Eccedenza tassata con ritenuta/acconto
Prestazioni occasionali 15.000 euro Solo eccedenza tassata

Come funziona l’esenzione fiscale fino a 15.000 euro

Il funzionamento della soglia di esenzione rappresenta la principale novità: i primi 15.000 euro percepiti in un anno solare per prestazioni sportive dilettantistiche non sono soggetti a imposte dirette. Questa franchigia, non frazionabile né riparametrabile sulla durata del rapporto, si applica anche se il lavoratore sportivo ha stipulato contratti con più enti. 
La normativa, chiarisce che:

  • L’importo è unico e cumulativo per ogni percettore (anche in presenza di più rapporti simultanei);
  • La verifica della soglia avviene sulla somma totale delle somme incassate, a prescindere dai singoli committenti;
  • Se la soglia è superata nel corso dell’anno, solo la parte superiore sarà tassata (a titolo d’esempio, per 18.000 euro percepiti, l’imponibile sarà pari a 3.000 euro);
  • Per specificità di calcolo e metodica, la franchigia non viene ridotta in caso di cessazioni anticipate, né aumentata in caso di più lavori consecutivi.
Questa soluzione ha effetti positivi per atleti, tecnici e istruttori che collaborano anche saltuariamente o presso diversi enti. Occorre ricordare che i compensi che rientrano nel limite di esenzione vanno comunque considerati ai fini dell’eventuale accesso a regimi forfettari, in relazione al totale di redditi incassati nell’anno solare. È pertanto essenziale mantenere una rendicontazione accurata, per evitare sforamenti involontari e problemi fiscali successivi.

Autodichiarazione dei compensi e applicazione delle ritenute d’acconto

Per evitare il rischio di errate detrazioni o omessi versamenti, la riforma impone un obbligo di autodichiarazione in capo a chi percepisce compensi sportivi dilettantistici. Ogni volta che un pagamento viene erogato, l’atleta o tecnico deve fornire all’ente una dichiarazione scritta attestante l’ammontare complessivo già percepito nell’anno, sommando tutto ciò che deriva da attività sportiva dilettantistica. Così l’ente pagatore può:

  • Non applicare alcuna ritenuta sulle somme che consentono di restare sotto i 15.000 euro (a prescindere dal numero di committenti);
  • Applicare la ritenuta d’acconto del 20% sulla parte di compenso che eccede il limite, solo dopo averne avuto conferma formale dal collaboratore;
  • Predisporre la Certificazione Unica per tutti i compensi erogati, anche se esenti da IRPEF.
La corretta gestione di questo obbligo è di centrale importanza: omettere l’autocertificazione può non solo comportare errori nell’applicazione delle norme fiscali, ma anche esporre sia il lavoratore sia l’ente a sanzioni in caso di verifica amministrativa. 

Regime contributivo INPS e riduzione dell’imponibile: le nuove soglie

La riforma ha confermato una specifica soglia di esenzione anche lato contributivo, in particolare per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, fissando il limite a 5.000 euro annui lordi. Tale soglia si somma tra tutti gli incarichi ricoperti nello stesso anno: una volta superato questo limite scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e il conseguente versamento dei contributi sulle somme eccedenti. Importante sottolineare alcune caratteristiche chiave:

  • L’imponibile contributivo sui compensi superiori a 5.000 euro, fino al 31 dicembre 2027, beneficia di una riduzione del 50%;
  • L’aliquota da applicare rimane quella prevista per la Gestione Separata (24%) ma solo sulla parte eccedente, ulteriormente ridotta della metà;
  • La ripartizione del versamento avviene secondo le regole ordinarie: 2/3 a carico dell’ente, 1/3 a carico del lavoratore;
  • Anche in questo caso, il lavoratore deve autocertificare il raggiungimento della soglia allo scopo di evitare omissioni contributive o difficoltà amministrative nella ripartizione dell’onere tra i diversi enti.
Questa particolare modalità di calcolo rappresenta una notevole agevolazione rispetto alle ordinarie regole INPS, permettendo agli operatori sportivi del settore dilettantistico di ottimizzare il carico contributivo senza rinunciare alle tutele previdenziali. 

Premi sportivi e trattamento fiscale: regole e tassazione dopo la riforma

Il nuovo assetto normativo distingue chiaramente tra compensi per lavoro sportivo e premi erogati per risultati o partecipazione a manifestazioni. Le somme riconosciute con la qualifica di "premio" sono disciplinate in modo autonomo rispetto ai compensi, sia nel modo di tassazione che nella documentazione.

Per quanto riguarda i premi previsti da contratti di lavoro sportivo, questi sono considerati come quota variabile della retribuzione e vengono tassati come la restante parte del compenso, secondo la categoria reddituale corrispondente (subordinato, autonomo, co.co.co.). Tali importi sono assimilati a ogni effetto ai compensi contrattuali e non beneficiano della ritenuta a titolo di imposta sul premio.

Diversamente, i premi erogati da Coni, federazioni, enti di promozione sportiva, ASD o SSD, per risultati in competizioni dilettantistiche nazionali o internazionali, ovvero per la partecipazione a raduni, sono soggetti a una ritenuta del 20% a titolo di imposta sull’importo lordo percepito. Questo vale anche per atleti professionisti che vengono convocati in rappresentative nazionali nell’ambito dilettantistico.

Sono invece esclusi da tassazione i premi corrisposti direttamente alle società sportive e non ai singoli atleti, per i quali l’obbligo di dichiarazione è limitato al solo ente erogante. Ecco un riepilogo schematico:

Tipologia di premio Modalità di tassazione
Premio contrattuale (parte del compenso) Segue tassazione ordinaria del reddito
Premio erogato da Coni/ente/federazione Ritenuta imposta 20% su importo lordo
Premi a società sportive Soggetti a dichiarazione solo da parte dell’ente

Questa distinzione tra compensi e premi consente una gestione fiscale più chiara sia per gli enti sia per gli sportivi, evitando sovrapposizioni interpretative e risolvendo i principali dubbi emersi durante l’applicazione della normativa.

Regime forfettario e limiti di accesso con i nuovi compensi sportivi

Chi opera come lavoratore autonomo sportivo in regime forfettario beneficia di regole peculiari sulla determinazione della base imponibile. La quota di 15.000 euro annui rimane esente, ma ai fini della permanenza nel regime, viene considerata nel calcolo del totale dei compensi percepiti nell’anno.

Pertanto, il coefficiente di redditività previsto dalla legge (in genere 78% per le attività professionali) si applica soltanto alla somma eccedente i 15.000 euro: l’importo esente va sottratto dalla base di calcolo, ma fa comunque cumulo per il superamento del limite massimo (85.000 euro) previsto per il mantenimento del regime forfetario.

Inoltre, le cause ostative all’accesso e mantenimento del regime, dal 2024, devono essere valutate esclusivamente rispetto ai compensi sportivi percepiti da rapporti iniziati dopo il 1° luglio 2023, escludendo quelli precedentemente classificati come "redditi diversi". Così si evita che chi abbia percepito compensi in regime precedente sia penalizzato nell’attuale periodo.

  • I compensi sportivi esenti contribuiscono a determinare l’eventuale superamento delle soglie di permanenza;
  • Il calcolo dei contributi INPS segue il regime ordinario previsto per i forfetari, ma solo sulla parte di reddito imponibile derivante dalla quota eccedente la soglia di esenzione.


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