I casi in cui il datore di lavoro può essere esente da responsabilità civile per infortuni, analizzando l'evoluzione normativa, il ruolo del comportamento del lavoratore e le interpretazioni della Cassazione.
Nei contesti occupazionali italiani, la disciplina sulla responsabilità civile legata agli infortuni sul lavoro rappresenta una delle tematiche di maggiore complessità e attualità. Il quadro normativo impone obblighi stringenti ai datori di lavoro, che sono chiamati a garantire condizioni di sicurezza idonee nei luoghi di impiego, al fine di prevenire eventi nocivi nei confronti dei dipendenti. Tuttavia, la determinazione della responsabilità non avviene in modo automatico in caso di sinistro. Recenti orientamenti della giurisprudenza – in particolare la pronuncia della Cassazione penale n. 22843/2025 – indicano con chiarezza che l'attribuzione della colpa datoriale dipende dall'analisi approfondita delle condotte, dei rischi e degli obblighi formativi. Solo un'attenta verifica delle circostanze permette di accertare quando si possa concretamente escludere la responsabilità dell'impresa.
L'assetto normativo degli infortuni lavorativi in Italia si fonda su discipline consolidate, tra cui spicca il D.Lgs. n. 81/2008, che ha riformato la materia della salute e sicurezza ponendo una responsabilità primaria in capo al datore. Storicamente, la giurisprudenza aveva adottato un'impostazione iperprotettiva, secondo la quale ogni incidente occorso durante le mansioni ricadeva automaticamente nella sfera di controllo aziendale.
La Cassazione penale, con la recente sentenza 22843/2025, ha ribadito questi approdi sottolineando che la responsabilità dell'impresa non viene meno anche quando l'incidente sia frutto di scelte imprudenti del dipendente, purché queste si collochino nello spazio di rischio insito nell'organizzazione aziendale. Infatti, l'area di rischio delimita il perimetro entro cui permane l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza: solo quando l'evento esce radicalmente da tale area può verificarsi l'esonero da responsabilità. Questa evoluzione elimina la presunzione di colpevolezza automatica, promuovendo analisi caso per caso sulla prevedibilità delle condotte e sull'adeguatezza delle misure predisposte dall'organizzazione.
L'accertamento della responsabilità in occasione di infortuni sul lavoro richiede un'analisi rigorosa del nesso causale fra la condotta del datore e l'evento lesivo. Secondo la giurisprudenza, la responsabilità datoriale è esclusa solo in presenza di un comportamento abnorme del lavoratore, ossia di azioni totalmente eccentriche o estranee all'attività affidata e non prevedibili né prevenibili in via ordinaria. In pratica:
Esempi di comportamenti abnormi |
Esempi di comportamenti prevedibili |
Uso di attrezzature non autorizzate, in modo del tutto estraneo all'attività |
Errore nell'uso di un macchinario affidato senza adeguata formazione |
Iniziativa autonoma di accedere a zone interdette senza motivazione |
Imprudenza connessa a mansioni comunemente svolte |
La pronuncia della Cassazione n. 22843/2025 ha innovato l'interpretazione tradizionale, stabilendo che l'interruzione del nesso causale vi è solo nel caso di una scelta completamente estranea alle mansioni (es. un addetto alla manutenzione che si arrampica autonomamente su un'impalcatura non autorizzata) o assolutamente anomala e non prevedibile nella dinamica aziendale. Diversamente, l'imprudenza, se legata all'attività lavorativa e inserita nell'area di rischio, non basta a esonerare l'azienda dalla responsabilità.
La tutela dei lavoratori trova fondamento nell'adeguata applicazione dei protocolli di formazione e informazione sul rischio professionale. Il D.Lgs. 81/2008, agli articoli 36 e 37, individua in modo chiaro gli obblighi in capo al datore: questi è tenuto a istruire i dipendenti, con particolare attenzione ai neoassunti, sui pericoli specifici delle attività svolte e sulle regole di sicurezza:
La sentenza della Cassazione n. 22843/2025 ha chiarito che la responsabilità datoriale può essere esclusa soltanto in presenza di determinate condizioni rigorose, che vanno verificate caso per caso: