Ci sono alcune situazioni normate dalla legge che consentono al dipendente di anticipare l'uscita dal posto di lavoro.
La prospettiva di svolgere un turno di 8 ore può essere percepite come estenuante da parte del lavoratore. Potrebbe sorgere il desiderio di trovare una soluzione per concludere l'attività lavorativa in anticipo senza incorrere in sanzioni disciplinari e mantenendo il diritto alla retribuzione.
Esistono diverse opzioni per anticipare l'uscita dal lavoro, ma è importante informare l'azienda in modo adeguato circa le motivazioni che giustificano tale necessità. Tra queste opzioni, non rientrano le ferie, poiché, a differenza dei permessi, non possono essere usufruite in maniera frazionata durante la giornata lavorativa. Vediamo quindi:
Nel caso in cui il figlio sia malato e non sia possibile fare ricorso al congedo parentale (ad esempio, perché sono esauriti i giorni disponibili), il lavoratore ha diritto al congedo per malattia del figlio. Tale congedo è concessa per l'intero periodo di malattia se il figlio ha un'età fino a 3 anni, mentre se il figlio ha un'età compresa tra i 5 e gli 8 anni non compiuti, il limite è di 5 giorni l'anno. Questo tipo di congedo non prevede alcuna indennità e può essere fruito anche in frazioni di ore, consentendo di giustificare l'uscita anticipata dal lavoro, pur non garantendo la continuità dello stipendio.
Per i lavoratori disabili in situazione di gravità, o per coloro che forniscono assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, sono previsti permessi completamente retribuiti ai sensi della legge 104 del 1992. Il lavoratore può optare per una delle due modalità di fruizione: 2 ore di permesso ogni giorno (ridotte a 1 ora se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore); oppure 3 giorni di permesso ogni mese, frazionabili anche in ore.
Nel primo anno di vita del figlio, le lavoratrici e in alcuni casi i lavoratori possono avvalersi del cosiddetto permesso o riposo per allattamento, che comporta una riduzione dell'orario di lavoro di 1 o 2 ore al giorno, a seconda delle specifiche circostanze. Questi permessi, retribuiti al 100%, possono essere fruiti liberamente, anche per consentire un'uscita anticipata dal lavoro.
L'uscita anticipata potrebbe essere necessaria anche per altre motivazioni, come la volontà di accorciare la giornata lavorativa. In tal caso, è possibile ricorrere ai permessi Rol (Riduzione dell'orario di lavoro), i cui dettagli sono indicati sulla busta paga. Questi permessi, anch'essi retribuiti al 100%, possono essere fruiti in frazioni di ore.
È consigliabile pianificare l'utilizzo di tali permessi in accordo con il datore di lavoro, comunicando con adeguato anticipo la necessità di usufruire di una o più ore di permesso, senza necessariamente motivarne la ragione. In caso di imprevisti, è possibile usufruire dei permessi Rol anche nella stessa giornata in cui si comunica tale necessità all'azienda, purché il datore di lavoro sia disponibile e non ci siano conflitti con le esigenze produttive aziendali.
Potrebbe capitare che si debba lasciare l'ufficio o il posto di lavoro a causa di sintomi influenzali o altri disturbi. Previa comunicazione al datore di lavoro, è possibile recarsi a casa anticipatamente. In genere se la malattia si manifesta durante la giornata lavorativa e la certificazione medica decorre dal giorno successivo, tale assenza non viene considerata come malattia ai fini lavorativi.
Le ore non lavorate dovranno quindi essere recuperate o giustificate in altro modo, ad esempio mediante l'utilizzo dei permessi retribuiti, di cui parleremo più avanti. Se invece il certificato medico decorre dalla stessa giornata, l'intera giornata sarà considerata assenza per malattia e potrebbe spettare un riposo compensativo per le ore lavorate, conformemente a quanto previsto dal Ccnl.