Quando scattano i risarcimenti per danni da vibrazioni nei casi di lavori di ristrutturazione in condominio e chi paga: cosa ha stabilito il Tribunale di Roma
Negli edifici condominiali, le operazioni di rinnovo degli spazi abitativi non si limitano a modifiche estetiche o funzionali, ma introducono una complessità di aspetti tecnici e legali, con particolare riferimento alle interferenze tra le unità immobiliari.
L’uso di strumentazione pesante, indispensabile per la demolizione e il rifacimento di superfici, comporta effetti collaterali come rumore, polveri e in particolare vibrazioni. Queste ultime, frequentemente sottovalutate, possono trasmettersi attraverso le strutture portanti, propagando effetti dannosi agli appartamenti adiacenti o soprastanti.
I danni da vibrazione emergono tipicamente durante interventi invasivi come demolizioni di tramezzi, rimozione di piastrelle, sostituzioni di infissi o lavori sui solai. Queste attività generano onde meccaniche che si propagano in tutte le direzioni, mettendo a dura prova elementi non idonei a sopportare simili sollecitazioni, come muri divisori, solette datate o infissi originari. Le manifestazioni tipiche dei danni includono:
I giudici hanno anche spiegato che, per avere diritto al risarcimento da vibrazioni, è sempre necessario provare il rapporto di collegamento causale tra le opere effettuate dal committente e i danni materiali subiti dal vicino. Solo in presenza di danni comprovati, scatta l'azione risarcitoria al condomino danneggiato.
Il caso giudicato ha riguardato un proprietario che, dopo aver subito la comparsa di crepe e danni strutturali al proprio appartamento, ha avviato un’azione risarcitoria contro il vicino sopra di lui che aveva eseguito lavori di rinnovo. Le indagini tecniche hanno confermato la correlazione tra opere di demolizione e rifacimento negli ambienti superiori e i danni verificatisi immediatamente dopo.
Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, nei casi di danni da vibrazioni per ristrutturazione in condominio, chi commette un fatto doloso o colposo che causa ad altri un danno ingiusto ha l’obbligo di risarcire.
In ambito di ristrutturazioni, ciò si traduce nell’obbligo, per chi ha ordinato o eseguito le opere, di vigilare affinché le lavorazioni non provochino conseguenze pregiudizievoli agli altri condomini.
E', comunque, sempre fondamentale l’accertamento del nesso causale: occorre dimostrare che una specifica azione di cantiere abbia determinato il danno lamentato. Il condominio non risponde in automatico per ogni lesione riscontrata durante i lavori, ma esclusivamente nei casi in cui le vibrazioni, i rumori o lo spostamento di elementi costruttivi siano effettivamente collegati ai lavori eseguiti.
Responsabile | Condizioni | Obblighi |
Committente | Nesso tra danno e lavori commissionati | Risarcimento danni, ripristino dello stato dei luoghi |
Esecutore dei lavori | Dolo o colpa accertata | Responsabilità aggiuntiva, se non ha osservato norme tecniche |
Amministratore | Omissioni gravi nella vigilanza collettiva | Solo in casi eccezionali, per violazione di doveri specifici |
Nell’accertamento della responsabilità per danni derivanti da vibrazioni per ristrutturazioni, la Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) riveste un'importanza strategica. Questa perizia affidata a un tecnico nominato dal giudice (di norma un ingegnere o architetto abilitato) ha il compito di: