Sono entrate in vigore in maniera ufficiale sanzioni più severe per i lavoratori irregolari: ecco cosa cambia e la nuova direzione legislativa.
Introdotte in maniera ufficiale sanzioni più severe per i responsabili di occupazione di lavoratori in maniera irregolare. Questa misura è stata implementata attraverso il decreto 19 del 2024, inerente al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (noto anche come decreto PNRR 4), nell'ottica di intensificare il contrasto al fenomeno del lavoro non regolare. Vediamo tutte le novità sui lavoratori irregolari:
Fino al primo marzo 2024, le sanzioni previste vanno da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, nel caso in cui il lavoratore sia impiegato per un massimo di 30 giorni effettivi di lavoro; da 3.600 a 21.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, nel caso in cui il lavoratore sia impiegato per un periodo compreso tra 31 e 60 giorni effettivi di lavoro; da 7.200 a 43.200 euro per ciascun lavoratore irregolare, nel caso in cui il lavoratore sia impiegato per oltre 60 giorni effettivi di lavoro. Le sanzioni sono aumentate del 20% nel caso di impiego di lavoratori stranieri, minori in età non lavorativa e percettori di reddito di inclusione.
Il Decreto Legge 19 del 2024 ha innalzato al 30% ovvero di un ulteriore 10% l'incremento della maxisanzione, i cui importi originari erano già stati aumentati del 20% dalla Legge di Bilancio 2019. Di conseguenza, a partire dal 2 marzo 2024, le fasce sanzionatorie sono state modificate come segue: da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, nel caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni effettivi di lavoro (in caso di recidiva da 2.400 a 14.400 euro); da 3.900 a 23.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, nel caso di impiego del lavoratore da 31 a 60 giorni effettivi di lavoro (in caso di recidiva da 4.800 a 28.800 euro); da 7.800 a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, nel caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni effettivi di lavoro (in caso di recidiva da 9.600 a 57.600 euro).
La Legge 145 del 2018 ha stabilito anche un raddoppio della maggiorazione in caso di recidiva, ovvero se il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per gli stessi illeciti nei tre anni precedenti. La disposizione non è stata modificata dal Decreto Legge n. 19/2024 e rimane quindi in vigore. Infine la recidiva non si applica nei casi di estinzione degli illeciti amministrativi contestati mediante pagamento in misura ridotta, come previsto dalla legge.
L'illecito soggetto alla maxisanzione è rappresentato dall'impiego di lavoratori subordinati senza la previa comunicazione preventiva di assunzione, come prescritto dalla normativa vigente richiede che tale comunicazione sia effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro.
Sono quindi escluse dall'applicazione della maxisanzione le prestazioni lavorative che rientrano nel contesto del rapporto societario o familiare. In particolare, la maxisanzione non può essere applicata esclusivamente per l'omissione della comunicazione sopra menzionata.
In relazione all'introduzione dell'obbligo di comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale, l'Ispettorato precisa che la maxisanzione potrà essere applicata solo nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, purché la prestazione possa essere ricondotta all'ambito del rapporto di lavoro subordinato e non siano ancora stati adempiuti, al momento dell'accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, se previsti, idonei a escludere la natura sommersa della prestazione.
Nel caso di impiego irregolare di personale retribuito in contanti, saranno applicate sia la maxisanzione per lavoro nero, sia quella relativa alla mancata adozione di sistemi di pagamento tracciabili.