Il pagamento della quota di mutuo pagata da un ex convivente non può essere richiesta indietro al termine del rapporto: cosa ha stabilito la Cassazione
Cosa riporta la recente sentenza 11337/2025 della Corte di Cassazione sul risarcimento della quota di mutuo pagata tra conviventi dopo la separazione? Quando si decide di acquistare una casa da adibire ad abitazione principale, spesso si procede con l’accensione di un mutuo presso un istituto di credito.
Se l’acquisto avviene da parte di una coppia di conviventi, è possibile che il mutuo venga cointestato per dare alla banca maggiori garanzie. Vediamo di seguito cosa accade quando due conviventi si separano e uno dei due ha pagato una quota di mutuo ma non ci vive più.
I giudici hanno, dunque, ribadito che, considerando gli obblighi di assistenza morale e materiale derivanti dalla formazione sociale della convivenza more uxorio, i versamenti di denaro eseguiti dal convivente a favore dell'altro non possono essere restituiti.
Una volta che il soggetto esegue volontariamente un pagamento in coppia, non può più chiederne la restituzione.
Questo orientamento riguarda non solo una eventuale casa comprata insieme dai conviventi, ma anche il pagamento del mutuo di una casa solo di uno dei due.
Se, cioè, nel corso della convivenza, la spesa del mutuo della casa di proprietà anche solo di uno dei due è stato diviso, la quota versata non può essere richiesta indietro. Della serie, quel che è fatto, è fatto.
Tale situazione si applica soprattutto agli ex conviventi in cui una delle parti al momento della convivenza era in difficoltà economica, perché, generalmente, nel caso di acquisto di casa da adibire ad abitazione principale tra conviventi è frequente la cointestazione del mutuo in cui tutti i soggetti che hanno sottoscritto il contratto sono obbligati al pagamento del debito.