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Separazione tra conviventi, la parte del mutuo pagata non può essere richiesta indietro per sentenza 11337/2025 Cassazione

di Marianna Quatraro pubblicato il
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Il pagamento della quota di mutuo pagata da un ex convivente non può essere richiesta indietro al termine del rapporto: cosa ha stabilito la Cassazione

Cosa riporta la recente sentenza 11337/2025 della Corte di Cassazione sul risarcimento della quota di mutuo pagata tra conviventi dopo la separazione? Quando si decide di acquistare una casa da adibire ad abitazione principale, spesso si procede con l’accensione di un mutuo presso un istituto di credito. 

Se l’acquisto avviene da parte di una coppia di conviventi, è possibile che il mutuo venga cointestato per dare alla banca maggiori garanzie. Vediamo di seguito cosa accade quando due conviventi si separano e uno dei due ha pagato una quota di mutuo ma non ci vive più.

  • Cosa stabilisce la nuova sentenza della Cassazione su conviventi che si separano e mutui
  • Quali sono i casi in cui si applica la sentenza

Cosa stabilisce la nuova sentenza della Cassazione su conviventi che si separano e mutui

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza 11337/2025, è intervenuta sulla questione mutui per l'acquisto di una casa e diritti e doveri dei conviventi, ben spiegando che i pagamenti eseguiti da un convivente a favore dell'altro, durante il periodo della convivenza, sono oggetto di adempimento di un'obbligazione naturale, motivo per cui non si può chiedere il rimborso alla fine della relazione affettiva. 

I giudici hanno, dunque, ribadito che, considerando gli obblighi di assistenza morale e materiale derivanti dalla formazione sociale della convivenza more uxorio, i versamenti di denaro eseguiti dal convivente a favore dell'altro non possono essere restituiti. 

Una volta che il soggetto esegue volontariamente un pagamento in coppia, non può più chiederne la restituzione.

Quali sono i casi in cui si applica la sentenza

Questo orientamento riguarda non solo una eventuale casa comprata insieme dai conviventi, ma anche il pagamento del mutuo di una casa solo di uno dei due.

Se, cioè, nel corso della convivenza, la spesa del mutuo della casa di proprietà anche solo di uno dei due è stato diviso, la quota versata non può essere richiesta indietro. Della serie, quel che è fatto, è fatto. 

Tale situazione si applica soprattutto agli ex conviventi in cui una delle parti al momento della convivenza era in difficoltà economica, perché, generalmente, nel caso di acquisto di casa da adibire ad abitazione principale tra conviventi è frequente la cointestazione del mutuo in cui tutti i soggetti che hanno sottoscritto il contratto sono obbligati al pagamento del debito. 

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