Quando e come č possibile per legge assumere un familiare come badante per curare e assistere un altro parente anziano o malato
Quali sono i casi in cui un familiare può essere assunto per curare un parente anziano, malato o disabile? La normativa in vigore stabilisce che il lavoro di cura e assistenza prestato tra parenti stretti debba essere gratuito e sostenuto da motivi affettivi.
Del resto, nel caso di vincolo matrimoniale, per esempio, la legge prevede che la reciproca assistenza morale e materiale rientri tra i doveri dei coniugi, oltre alla collaborazione nell’interesse della famiglia. Ciò significa che un parente che cura e assiste un altro familiare non può essere assunto con un rapporto di lavoro domestico.
Dunque, nel caso di una eventuale richiesta da parte del marito o della moglie di assumere il proprio coniuge come badante, la risposta da parte dell’Inps è categoricamente negativa. Esistono, però, dei casi particolari riconosciuti dall’Inps in cui un familiare può essere assunto per curare un parente anziano, malato o disabile con regolare contratto. Vediamo quali sono nel dettaglio.
Entrando più nel dettaglio, il parente assistito deve risultare cieco civile, mutilato o invalido civile, o grande invalido di guerra (civile e militare) o per cause di servizio e del lavoro.
L’Inps deve accertare l’esistenza dell’invalidità e dell’indennità di accompagnamento e la reale sussistenza e la correttezza della parentela dichiarata.
Il contratto da applicare ad un parente che viene assunto per la cura e l’assistenza di un altro parenze anziano o malato è il Contratto nazionale di lavoro Ccnl domestico.
Il rapporto di lavoro deve essere obbligatoriamente comunicato all’Inps entro 24 ore dall’inizio ma generalmente l’Istituto mette la pratica ‘In sospeso’ per verificare prima la completezza e regolarità dei documenti presentati e del contratto di lavoro stipulato, per poi bloccare la pratica se tutto risulta corretto.
Il datore deve, inoltre, fornire all’Inps una copia della lettera di assunzione, alcune buste paga e le ricevute dei bonifici o degli assegni che attestano il pagamento del badante.
Per quanto riguarda, infine, l’aliquota contributiva, per un parente assunto come badante si applica comunque quella prevista per gli assistenti familiari esterni alla famiglia. L’unico caso in cui essa varia è in presenza di un familiare badante convivente.
In questa situazione, l’Inps prevede un’aliquota differente, senza quota CUAF (ovvero la Cassa Unica Assegni Familiari istituita dall’INPS) visto che il datore e il collaboratore appartengono allo stesso nucleo familiare e, quindi, il lavoratore non può chiedere gli assegni familiari.