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Smartphone e cellulari, la Cassazione apre al risarcimento anche senza malattie: basta solo paura e timore

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di Chiara Compagnucci pubblicato il

La Cassazione apre alla possibilità di risarcimento per chi teme i danni dei cellulari, anche senza una malattia, ma paura e danno non coincidono. Contano informazione, esposizione e prove.

La Terza Sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza n. 24015/2026, ha riaperto il caso di una consumatrice che chiedeva un risarcimento per le informazioni ritenute insufficienti sui possibili rischi legati all'uso del cellulare. Il giudice dovrà accertare se l'omissione informativa abbia inciso sulle scelte della cliente o le abbia causato un disagio concreto, anche in assenza di una malattia diagnosticata.

Che cosa ha deciso la Cassazione

La controversia nasce dall'acquisto, nel giugno 2016, di un telefono Apple che la ricorrente usava intensamente. La donna aveva riferito di aver appreso soltanto nel febbraio 2018 dei possibili rischi associati alle radiofrequenze e di non aver ricevuto indicazioni chiare sulle precauzioni utili a ridurre l'esposizione. Dopo il rigetto della domanda nei precedenti gradi di giudizio, la Cassazione ha annullato la decisione della Corte d'Appello di Bologna e ha rinviato il caso a un'altra composizione dello stesso tribunale.

La controversia sarà quindi riesaminata. Al centro del nuovo giudizio ci sono l'adeguatezza delle informazioni fornite e le conseguenze che la loro eventuale carenza avrebbe avuto sulla consumatrice. Il criterio indicato dalla Cassazione richiede di verificare il pregiudizio nel caso concreto: la valutazione riguarda le scelte della cliente e l'eventuale disagio che ne è derivato.

La questione giuridica investe il diritto del consumatore a ricevere informazioni e a decidere consapevolmente come usare un prodotto. Il danno prospettato può riguardare la libertà di autodeterminarsi, oltre alla salute. Perché sia risarcibile, la carenza informativa deve aver avuto un'incidenza concreta sulla persona o sulle sue decisioni.

Informare anche quando il rischio è incerto

Nel ricostruire gli obblighi del produttore, la Cassazione richiama gli articoli 6 e 104 del Codice del consumo e il criterio della diligenza professionale. Il rispetto degli standard tecnici e la marcatura CE rientrano nella valutazione, insieme alla qualità delle avvertenze. Queste devono consentire all'utente di comprendere i rischi ragionevolmente prevedibili e le precauzioni pertinenti.

La conformità tecnica e l'informazione al consumatore sono profili distinti. Un prodotto può rispettare i requisiti costruttivi e richiedere comunque istruzioni più chiare, quando esistono rischi potenziali che l'utilizzatore non è in grado di percepire autonomamente.

Per la Corte, l'incertezza scientifica non fa venir meno, di per sé, il dovere di informare. L'operatore qualificato è tenuto a comportarsi con prudenza e correttezza, a considerare le evidenze disponibili e a descrivere i rischi in misura proporzionata al quadro scientifico. Le avvertenze devono inoltre seguire gli sviluppi della ricerca: se cambiano le conoscenze, le indicazioni rivolte ai consumatori possono richiedere un aggiornamento.

Un'avvertenza efficace deve spiegare quali abitudini incidono sull'esposizione e quali misure possono ridurla. In questo modo l'utente può gestire con consapevolezza l'uso normale o ragionevolmente prevedibile del dispositivo, disponendo di indicazioni utili sulle cautele possibili.

Durata, distanza e qualità del segnale

Nel ricorso la consumatrice sosteneva che l'esposizione alle radiofrequenze variasse anche in base alle modalità d'uso. Aveva richiamato la durata delle chiamate, la distanza tra il telefono e il corpo e la qualità della ricezione. Tra le circostanze descritte figuravano l'uso del dispositivo in auto e in treno, in condizioni di segnale debole e in prossimità di minori.

Le condizioni di trasmissione di un telefono cambiano in funzione della rete e della ricezione. Quando il segnale è debole, l'apparecchio può aumentare la potenza necessaria a mantenere la connessione; durante gli spostamenti in auto, la ricezione può variare. La Cassazione ha chiesto di considerare questi elementi nell'esame degli obblighi informativi.

Anche la distanza dal corpo è una variabile pratica. Durante una chiamata, tenere il telefono accostato alla testa comporta una modalità d'uso diversa rispetto al vivavoce o a un auricolare. La durata delle telefonate entra a sua volta tra le circostanze da considerare quando si illustrano le cautele per ridurre l'esposizione. Informazioni su queste differenze aiutano l'utente a scegliere come utilizzare il dispositivo.

La ricorrente ha indicato quali comportamenti, a suo dire, avrebbe adottato se avesse ricevuto spiegazioni adeguate: telefonate più brevi, uso del vivavoce o degli auricolari, maggiore distanza del telefono dal corpo e più attenzione quando lo usava vicino ai figli. Queste circostanze potranno aiutare a ricostruire come sarebbe cambiato il suo comportamento se l'informazione fosse arrivata in tempo.

Paura e danno non sono la stessa cosa

Nel nuovo esame, il giudice dovrà distinguere la preoccupazione per una possibile malattia futura dalle conseguenze concrete del disagio. Un turbamento psichico può assumere rilievo quando è effettivo, serio e collegato alla situazione. Può inoltre venire in considerazione la perdita della possibilità di decidere consapevolmente come esporsi.

La Cassazione ha censurato la decisione precedente perché aveva qualificato il pregiudizio come “mero timore” senza approfondire l'intensità e la durata del disagio, né l'eventuale impatto sulle abitudini di vita. L'ordinanza richiama, come possibili indici di concretezza, uno stato persistente di angoscia e allarme, eventuali controlli sanitari e cambiamenti effettivi nella quotidianità. Il giudice dovrà esaminare le prove e il legame tra il disagio e la condotta contestata.

Può assumere rilievo anche la lesione dell'autodeterminazione. Il pregiudizio, in questo caso, può consistere nell'aver perso la possibilità di scegliere con piena consapevolezza se e come usare il prodotto. La persona dovrà dimostrare, anche attraverso presunzioni e circostanze concrete, che con informazioni adeguate avrebbe probabilmente agito in modo diverso.

Nel dibattito sulle radiofrequenze si cita spesso la classificazione dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, organismo dell'Organizzazione mondiale della sanità che valuta gli agenti cancerogeni. Nel 2011 l'IARC ha inserito i campi elettromagnetici a radiofrequenza nel gruppo 2B, quello degli agenti “possibilmente cancerogeni per l'uomo”. La categoria segnala un possibile pericolo sulla base delle evidenze considerate.

Il richiamo alla classificazione IARC si colloca accanto alle valutazioni scientifiche sul tema. La decisione della Cassazione segue un piano diverso: affronta gli obblighi informativi del produttore e il modo in cui il giudice dovrà esaminare le conseguenze della condotta contestata. L'incertezza delle conoscenze entra nel ragionamento sulla prudenza e sull'aggiornamento delle avvertenze rivolte agli utenti.

Il dovere di informare, secondo l'impostazione richiamata nell'ordinanza, può essere valutato anche prima che il quadro scientifico abbia raggiunto un esito definitivo. Per stabilire se spetti un risarcimento, resta necessario esaminare gli elementi del singolo caso e le conseguenze subite dalla persona.

Quando può essere chiesto un risarcimento

L'ordinanza n. 24015/2026 consente di esaminare la richiesta risarcitoria anche in assenza di una patologia. Il giudice di rinvio dovrà accertare se il produttore abbia rispettato i propri obblighi, se la consumatrice sia stata privata di informazioni rilevanti e se l'omissione abbia prodotto un pregiudizio dimostrabile.

La prova riguarda due profili collegati: l'incidenza del deficit informativo sulla libertà di scelta e le conseguenze concrete del disagio lamentato. Sarà utile ricostruire quali precauzioni la donna avrebbe adottato e in che modo la mancanza di informazioni abbia condizionato l'uso del telefono o la sua vita quotidiana. Il turbamento e la compromissione dell'autodeterminazione vanno accertati sulla base degli elementi del caso.

La decisione riporta così al centro la qualità delle informazioni fornite al consumatore. Avvertenze comprensibili e aggiornate permettono di valutare i possibili rischi e di adottare precauzioni ragionevoli. Nel caso della ricorrente, il prossimo passaggio sarà il nuovo esame della Corte d'Appello di Bologna, chiamata a valutare le informazioni ricevute, le scelte che sarebbero potute cambiare e le conseguenze lamentate.

Nel 2019 il Ministero della Salute ha promosso la campagna “Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza”, dedicata alle modalità corrette d'uso dei telefoni e ai possibili effetti dell'impiego improprio. L'iniziativa ha diffuso indicazioni pratiche sull'esposizione e consigli di prudenza.

Le istituzioni e le imprese hanno compiti informativi distinti. La campagna ministeriale si rivolge alla popolazione, mentre il produttore deve fornire istruzioni adeguate sul dispositivo che mette in vendita. Per chi usa il telefono, l'esigenza è concreta: conoscere le condotte che possono ridurre l'esposizione e decidere se adottarle.

Nel dibattito vengono richiamate anche le raccomandazioni della Società Italiana di Pediatria sull'uso dei media digitali da parte di bambini e adolescenti. Nel 2026 la Società ha indicato di rinviare, per quanto possibile, l'introduzione dello smartphone personale almeno fino ai 13 anni e di accompagnare l'accesso a Internet con la supervisione degli adulti. Ha suggerito anche di evitare l'uso dei dispositivi durante i pasti, in camera da letto e nell'ora precedente al sonno.

Queste indicazioni riguardano il benessere digitale, il sonno, l'attenzione e il ruolo dei genitori. Si inseriscono quindi nel più ampio tema delle abitudini di bambini e adolescenti nell'uso degli schermi.




Chiara Compagnucci

Nata a Roma nel Giugno del 1978, effettua gli studi di ragioniere e si appassiona al tennis. Amante del mondo delle quattro ruote e delel due ruote, è sempre curiosa su tutte le novità delle case automobilistiche e sulle nuove auto in uscita. Scrive da anni per diversi blog ed ora si dedica a tempo pieno su questo sito web trattando in particolar modo tematiche sul mondo delle auto e sugli argomen...