Dal 2025, il personale amministrativo e i professionisti del settore pubblico devono rispettare nuovi obblighi formativi, adottando percorsi strutturati che favoriscono l’accrescimento delle competenze digitali, organizzative, gestionali e di sicurezza. L'obbligo di aggiornamento, articolato in ore minime e crediti da conseguire, risponde all’esigenza di rendere l’amministrazione pubblica più efficiente, inclusiva e trasparente.
Chi sono i destinatari dei corsi di formazione obbligatoria e aggiornamento
Sono obbligati a svolgere i percorsi di aggiornamento tutti i lavoratori pubblici, ma con alcune differenziazioni a seconda del profilo professionale e delle funzioni svolte. La formazione è annuale e gli obblighi valgono nel dettaglio per:
- Personale amministrativo impiegato in Ministeri, Regioni, Province, Comuni, enti del Servizio Sanitario Nazionale e altri enti pubblici non economici
- Docenti, personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) e personale scolastico delle scuole pubbliche
- Dirigenti e datori di lavoro della Pubblica Amministrazione
- Professionisti iscritti agli Ordini (ingegneri, architetti, geometri, geologi, periti industriali) chiamati all’aggiornamento continuo
- Operatori con incarichi di sicurezza e prevenzione (RSPP, ASPP, coordinatori per la sicurezza).
Sono inclusi anche i dipendenti delle istituzioni educative, università, camere di commercio, enti autonomi e agenzie statali.
Per la formazione digitale e specialistica, sono coinvolti tutti coloro che risultano censiti nell’apposita piattaforma nazionale Syllabus. Infine, la normativa si applica sia ai neoinseriti che al personale già in servizio, prevedendo programmi distinti in base all’esperienza, alla posizione e agli ambiti di rischio lavorativo.
Durata, ore e periodicità dei corsi: cosa prevede la normativa 2025
Le regole previste dalla direttiva 2025 indicano:
- 40 ore di aggiornamento annuale per ciascun dipendente pubblico, da svolgere ogni anno su temi trasversali e specifici, inclusi i percorsi relativi alla transizione digitale, ecologica e amministrativa
- Per la sicurezza nei luoghi di lavoro, la durata dei corsi varia a seconda dei destinatari e dei livelli di rischio:
- Lavoratori: 4 ore (generale) + 4/8/12 ore (specifica) in base al rischio
- Dirigenti: 12 ore, periodicità quinquennale per l’aggiornamento
- Datori di lavoro: 16 ore (base) + 6 ore (cantieri, se applicabile), aggiornamento ogni 5 anni
- Preposti: 12 ore (iniziale), aggiornamento biennale (ogni 2 anni)
- Operatori di attrezzature: variabili da 8 a 14 ore, aggiornamento entro 5 anni (minimo 4 ore pratiche)
- I professionisti iscritti agli albi sono tenuti ad acquisire un numero definito di crediti formativi nel triennio:
- Ingegneri: minimo 30 CFP annuali
- Architetti: 90 CFP in tre anni (minimo 20 annui)
- Geometri: 60 CFP in tre anni
- Geologi: 50 CFP in tre anni
- Periti industriali: 120 CFP in cinque anni (minimo 15 annui)
Le modalità di erogazione possono variare tra formazione in presenza, webinar sincroni, e-learning per
alcuni corsi o aggiornamenti, seguendo le regole di validazione individuate dalla normativa nazionale.
Regole e modalità di svolgimento della formazione: crediti, test finali, piattaforme e requisiti
La formazione obbligatoria deve rispettare determinati standard di tracciabilità ed efficacia, garantendo:
- Attribuzione di crediti formativi come unità di misura, riconosciuti da piattaforme integrate e registri professionali
- Test di valutazione finale obbligatori per l’attestazione dell’apprendimento
- Impiego della piattaforma Syllabus per il monitoraggio delle ore di formazione, il confronto tra i livelli di partenza e i risultati conseguiti, nonché la raccolta dei badge ottenuti
- Tracciabilità delle attività attraverso il “fascicolo formativo” digitale personale
- Validazione dei corsi formativi e dei docenti da parte delle amministrazioni secondo i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e successivi aggiornamenti normativi
- Particolare attenzione all’accessibilità per utenti con disabilità, con predisposizione di trascrizioni testuali e strumenti inclusivi
La percentuale minima di frequenza richiesta per il riconoscimento dei crediti è pari all’80%. Solo i corsi con verifica finale (esame scritto, test online o colloquio) rientrano nel conteggio delle ore obbligatorie per ciascun dipendente e permettono il rilascio dei badge e dei certificati ufficiali.
Obblighi specifici per dirigenti, datori di lavoro, docenti e professionisti
Esistono poi obblighi specifici da rispettare per:
- Dirigenti: devono frequentare corsi su aspetti giuridici, organizzativi, controllo dei rischi, per un minimo di 12 ore, con aggiornamento ogni 5 anni. Chi opera nel settore cantieri è tenuto ad aggiungere il modulo “cantieri” di 6 ore. L’aggiornamento deve essere documentato in piattaforma.
- Datori di lavoro: formazione base obbligatoria di 16 ore, con ulteriore modulo “cantieri” in caso di impresa affidataria. L’aggiornamento quinquennale (minimo 6 ore) è vincolante, mentre coloro che ricoprono anche la funzione di RSPP svolgono ulteriori moduli obbligatori, secondo settore ATECO e rischio.
- Docenti: obbligo di 40 ore annuali, comprensive di formazione su nuove metodologie didattiche, inclusione e digitalizzazione. Ore ulteriori rispetto a quelle previste dal CCNL devono essere retribuite, come previsto dall’articolo 36 del CCNL scuola.
- Professionisti iscritti agli albi: ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti industriali sono soggetti a regole specifiche di formazione continua, con crediti triennali o quinquennali da certificare tramite piattaforme riconosciute dagli Ordini. Le modalità di assolvimento dell’obbligo sono preventive nei confronti di sanzioni disciplinari e prevedono la possibilità di autocertificazioni, docenza, pubblicazioni e attività formative documentate.
Per tutte le figure sopra indicate,
il mancato rispetto degli obblighi può comportare sospensioni dall’incarico, sanzioni disciplinari o decadenza dai ruoli apicali.
Come vengono riconosciuti, monitorati e certificati i crediti formativi
L’attribuzione dei crediti formativi segue procedure standardizzate stabilite dalle normative di settore e implementate tramite registri digitali e piattaforme centralizzate:
- Registrazione automatica delle ore svolte nei sistemi informativi come Syllabus, Fascicolo Formativo o portali degli Ordini professionali
- Certificazione delle competenze acquisite tramite badge digitali, attestati finali o pubblicazione nel Curriculum Individuale della Formazione
- Automatizzazione dei controlli sui requisiti minimi di frequenza
- Autocertificazione per alcune tipologie di crediti informali (ad esempio pubblicazioni o esperienze professionali) da sottoporre a verifica da parte dell’ente competente.