Dal 2006 il tuo sito imparziale su Lavoro, Fisco, Investimenti, Pensioni, Aziende ed Auto

Tabelle Aci 2026 per auto ad uso promiscuo aziendale: i costi aggiornati per rimborsi chilometrici e fringe benefit

di Chiara Compagnucci pubblicato il
nuove tabelle aci 2026

Le nuove Tabelle ACI 2026 ridefiniscono criteri e calcoli per rimborsi chilometrici e fringe benefit sulle auto aziendali ad uso promiscuo. Analisi normativa, novit, esempi pratici, impatti fiscali e strategie operative per aziende e lavoratori.

Le tabelle ACI 2026 rappresentano uno strumento imprescindibile per imprese e consulenti chiamati a gestire la determinazione dei costi e dei vantaggi fiscali derivanti dall’utilizzo delle auto aziendali ad uso promiscuo. Attraverso dati strutturati e annualmente aggiornati, tali tabelle consentono di quantificare il valore economico riconosciuto ai dipendenti che beneficiano del veicolo per esigenze sia lavorative che personali.

Il calcolo del beneficio si basa su parametri oggettivi, determinati secondo criteri normativi dettati dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e aggiornati ogni anno, tenendo conto sia dell’evoluzione tecnologica dei mezzi che delle strategie fiscali volte a favorire la sostenibilità ambientale. L’impiego del sistema ACI consente una valutazione precisa della componente di reddito imponibile dovuta all’uso promiscuo, sia per la dichiarazione fiscale del lavoratore sia per la corretta deduzione aziendale dei costi sostenuti.

Le nuove tabelle Aci 2026 con i valori per ogni modello di auto si possono trovare e scaricare a questo link

Cosa sono i fringe benefit auto aziendali e chi riguarda la normativa 2026

I fringe benefit rappresentano compensi in natura assegnati ai lavoratori in aggiunta alla retribuzione ordinaria. Nel caso delle vetture aziendali in uso promiscuo, il veicolo fornito al dipendente è destinato sia a finalità lavorative che private, entrando così nel computo del reddito imponibile attraverso parametri definiti e riconosciuti.

L’applicazione della disciplina interessa lavoratori subordinati, dirigenti, amministratori con rapporto di lavoro dipendente e collaboratori coordinati e continuativi. Tutti i soggetti che ricevono l’auto aziendale, con possibilità d’uso per esigenze personali, sono tenuti a dichiararne il valore come parte della retribuzione in natura, secondo le modalità fissate annualmente.

La normativa vigente per il 2026 si fonda sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dalle relative circolari dell’Agenzia delle Entrate, che hanno ridefinito i criteri di calcolo del fringe benefit in funzione della tipologia di alimentazione del veicolo, abbandonando definitivamente il sistema ancorato alle emissioni di CO2 per i nuovi contratti e le nuove immatricolazioni. L’obiettivo è incentivare la transizione ecologica e una gestione più efficiente dei benefit aziendali, adeguando la tassazione in base al reale impatto ambientale dell’auto concessa.

Le tipologie di veicoli e la struttura delle tabelle ACI 2026

Le tabelle ACI 2026, elaborate dall’Automobile Club d’Italia, suddividono i veicoli in funzione della categoria, dell’alimentazione e dello stato (in o fuori produzione). Le macro-categorie trattate comprendono:

  • Autoveicoli a benzina, gasolio, benzina-GPL e benzina-metano
  • Veicoli ibridi (benzina, gasolio, plug-in)
  • Autoveicoli elettrici
  • Motocicli e ciclomotori
  • Veicoli fuori produzione, distinti anch’essi per alimentazione
Ciascuna tipologia è riportata nelle tabelle ACI con valori aggiornati, differenziati a seconda della motorizzazione e associati a un preciso costo chilometrico di esercizio. I dati vengono raccolti, analizzati e comunicati ogni anno secondo scadenze normative, consentendo così un utilizzo immediato per la determinazione dei fringe benefit, dei rimborsi chilometrici e delle altre analisi richieste da aziende e fleet manager.

La struttura delle tabelle include colonne dedicate alle percentuali di beneficio da applicare (es. 10% per elettrici, 20% per plug-in e 50% per la generalità degli altri mezzi) e specifiche per i veicoli oggetto di regime transitorio, oltre a dettagli su versione, cavalli fiscali, potenza, anno, modello e altre informazioni utili per l’esatta individuazione del costo.

Il nuovo sistema di calcolo del fringe benefit dal 2025/2026: regole e meccanismi

Dal primo gennaio 2025 è stato introdotto un nuovo metodo di quantificazione del valore imponibile legato all’assegnazione in uso promiscuo degli autoveicoli aziendali, abbandonando definitivamente i criteri basati sulle emissioni di CO2. La nuova disciplina si applica ai veicoli di nuova immatricolazione e ai contratti stipulati a partire da tale data.

Il valore del fringe benefit viene ora determinato applicando una percentuale fissa, diversa a seconda dell’alimentazione del mezzo, al costo chilometrico ACI moltiplicato per una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui. Le percentuali sono impostate per premiare chi sceglie veicoli a basso impatto ambientale, favorendo così una gestione più sostenibile delle flotte aziendali:

  • 10% del costo chilometrico per veicoli elettrici
  • 20% per ibridi plug-in
  • 50% per tutte le altre tipologie (benzina, gasolio, mild e full hybrid)
Tale sistema garantisce semplicità di calcolo e una maggiore equità, scoraggiando la diffusione di auto con elevate emissioni e, al contempo, offrendo benefici fiscali alle imprese che investono nella transizione green.

I contratti e le assegnazioni preesistenti a questa data continuano a essere regolati dal vecchio regime, ma solo se ordinati o formalizzati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati o assegnati entro il 30 giugno 2025, secondo quanto disposto dalla disciplina transitoria (DL 19/2025).

Formule, scaglioni e parametri: come si calcola il fringe benefit

La modalità di calcolo per la determinazione del fringe benefit richiama una formula forfettaria: il costo chilometrico ACI, individuato nella tabella riferita al modello esatto dell’auto aziendale, viene moltiplicato per la percorrenza convenzionale di 15.000 km. Al valore così ottenuto, si applica la percentuale prevista dalla normativa in base alla tipologia di alimentazione.

Tipologia veicolo Percentuale da applicare
Elettrico 10%
Ibrido plug-in 20%
Altre alimentazioni 50%

Esempio pratico: se il costo chilometrico ACI di un’auto plug-in è di 0,55€/km, il fringe benefit annuo sarà (0,55 x 15.000) x 20% = 1.650€. Se invece si tratta di un’auto elettrica con 0,50€/km, il valore calcolato scende a 750€.

Quando il dipendente sostiene un contributo economico per l’uso privato del mezzo (canone o rimborso diretto), tale importo riduce il valore imponibile del fringe benefit, con obbligo di adeguata documentazione e gestione corretta in busta paga.

I valori sono da intendersi sempre ragguagliati al periodo di effettiva assegnazione in caso di utilizzo inferiore all’anno e non subiscono variazioni in base al chilometraggio effettivamente percorso.

La disciplina transitoria e i casi residuali: emissioni, alimentazione e valore normale

Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, o ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati entro il 30 giugno 2025, rimane in vigore il sistema a scaglioni basato sulle emissioni di CO2:

  • 25% per emissioni fino a 60 g/km
  • 30% da 61 a 160 g/km
  • 50% da 161 a 190 g/km
  • 60% oltre 190 g/km
Al di fuori dei casi normati dalle regole ordinarie e transitorie (per esempio veicoli ordinati, immatricolati e consegnati in periodi differenti rispetto ai criteri), si applica il cosiddetto “valore normale” ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR. Questo comporta la ricostruzione documentale degli importi da imputare a reddito considerando il valore di mercato del mezzo e scorporando la quota riferibile all’uso aziendale, secondo le istruzioni di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Rimborsi chilometrici con Tabelle ACI: criteri, requisiti di deducibilità e novità 2026

Il rimborso chilometrico si applica quando un dipendente o collaboratore utilizza un veicolo proprio nello svolgimento di trasferte aziendali. A differenza del fringe benefit relativo alle auto concesse in uso promiscuo, il rimborso chilometrico presuppone l’impiego del mezzo privato per scopi strettamente lavorativi e si basa sul costo chilometrico specifico individuato nelle tabelle ACI secondo modello, anno e alimentazione.

I principi di deducibilità e non imponibilità per il lavoratore sono strettamente connessi alla tracciabilità delle spese di trasferta. Dal 2025, con conferma anche per il 2026, le condizioni imprescindibili sono:

  • pagamento delle spese tramite strumenti tracciabili (carte, bonifici, app)
  • compilazione dettagliata delle note spese con chilometraggio, tratta e motivazione della trasferta
  • applicazione delle tariffe ACI secondo tabella vigente al periodo di competenza
I rimborsi chilometrici sono deducibili integralmente per l’azienda se utilizzati nelle trasferte e, ai fini del lavoratore, non concorrono alla formazione del reddito nel rispetto dei criteri formali previsti. In caso di trasferte extracomunali, la deducibilità è totale qualora la determinazione sia effettuata secondo parametri ACI e debitamente documentata.

Nel 2026 le tabelle ACI rimangono il riferimento principale anche per i veicoli di proprietà utilizzati in trasferta da dipendenti e collaboratori, assicurando omogeneità nei rimborsi e certezza in fase di controllo e rendicontazione.

Soglie di esenzione fiscale, limiti e adempimenti per aziende e lavoratori

Le modalità di tassazione dei fringe benefit prevedono una soglia di esenzione onnicomprensiva attualmente elevata, per il triennio 2025-2027, a 1.000 euro per ciascun lavoratore senza figli a carico e a 2.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico, superando il precedente limite di 258,23 euro.

Tale limite si applica a tutti i fringe benefit concessi nello stesso periodo d’imposta, compresi quelli determinati in via convenzionale tramite tabelle ACI (auto ad uso promiscuo, buoni welfare, utenze domestiche rimborsate). In caso di superamento, l’intero valore concorre a formare reddito e viene tassato integralmente. L’azienda ha l’obbligo di raccogliere la dichiarazione del lavoratore per accertare il diritto alla soglia maggiorata (es. codice fiscale dei figli).

Ulteriori adempimenti comprendono:

  • formale assegnazione scritta del veicolo (contratto, lettera, verbale)
  • conservazione della documentazione a bordo o in azienda
  • corretta esposizione del benefit in busta paga
  • adempimento degli obblighi contributivi (INPS) e fiscali (IRPEF)
Per i rimborsi chilometrici sono inoltre richiesti note spese dettagliate e utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Implicazioni pratiche per aziende, fleet manager e lavoratori: strategie ed esempi

La gestione operativa dei benefit auto nel 2026 richiede un’accurata pianificazione sia in ambito fiscale che amministrativo. Fleet manager e responsabili HR devono monitorare la composizione del parco veicoli, valorizzare l’offerta di fringe benefit in chiave di ottimizzazione fiscale e garantire la tracciabilità delle spese. La scelta della tipologia di vettura influenza direttamente la quota di fringe benefit da imputare a reddito al dipendente e il livello di deducibilità aziendale.

Esempio di calcolo: l’assegnazione di un’auto elettrica (costo chilometrico 0,53 euro/km) comporta l’attribuzione di un fringe benefit annuo di 795 euro (0,53 x 15.000 x 10%). Una mild hybrid con costo chilometrico 0,62 euro/km comporta invece un valore annuo di 4.650 euro (0,62 x 15.000 x 50%). Il differenziale di impatto fiscale evidenzia la convenienza dei veicoli green e l’opportunità, per l’azienda, di impostare car policy che favoriscano tali scelte.

I fleet manager dovranno considerare anche:

  • aggiornamento delle policy per recepire i nuovi scaglioni
  • informazione adeguata ai lavoratori sulle ricadute fiscali
  • controlli sulla soglia di esenzione annua e sulle relative dichiarazioni
  • monitoraggio documentale per i rimborsi chilometrici
Il passaggio al nuovo sistema di calcolo agevola la programmazione delle flotte, facilita gli adempimenti contabili e permette di prevedere con maggior accuratezza l’impatto del benefit sul budget e sulla busta paga dei dipendenti.


Leggi anche