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Tari: calcolo importo da pagare si basa su superfice calpestabile e non catastale secondo Corte di giustizia tributaria

di Marianna Quatraro pubblicato il
Corte di giustizia tributaria

La Corte di Giustizia Tributaria ha stabilito che la Tari si calcola sulla superficie calpestabile e non su quella catastale. Normativa, differenze tra superfici, ricadute pratiche, chiarimenti.

Elemento cardine nell'identificazione dell'importo della Tari è la superficie degli immobili soggetti a imposizione. Da anni, le problematiche interpretative legate alla corretta misurazione delle superfici hanno generato numerosi contenziosi, dato che l'imposta deve essere calcolata sulla superficie effettivamente calpestabile e non sempre su quella catastale.

In questo quadro, la Corte di giustizia tributaria ha fornito chiarimenti determinanti per il conteggio della Tari, ribadendo che, sino a effettivo allineamento tra dati catastali e toponomastica, si deve avere riguardo alle superfici calpestabili così come definite dalla normativa statale. Questa impostazione mira a salvaguardare i principi di equità e proporzionalità nell'applicazione dell'imposta, garantendo ai contribuenti la corretta individuazione della base imponibile e prevenendo errori o disparità di trattamento.

Il criterio della superficie calpestabile

Il criterio della superficie calpestabile rappresenta il vero parametro di riferimento per determinare l'importo della Tari, secondo le normative vigenti. Dal 2014, con l'istituzione della Tari attraverso la Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), l'imposta va applicata ai locali e alle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'articolo 1, comma 645 della predetta legge, dispone che la Tari deve essere determinata prendendo a base la superficie calpestabile dei locali e delle aree. Lo stesso comma traccia una distinzione tra superficie catastale e calpestabile, elemento chiave in numerose controversie.

L'applicazione pratica di questo principio è stata oggetto di costanti precisazioni normative e di interventi giurisprudenziali. La normativa precisa, in realtà, che fino al completo allineamento dei dati catastali (ossia tra planimetrie catastali, dati dell'ufficio tributi e toponomastica comunale) la base imponibile resta la superficie calpestabile, escludendo quelle porzioni di area occupate da muri perimetrali, muri divisori, pilastri e colonne, vani scale e ascensori, locali tecnici e tutto ciò che di fatto non può essere utilizzato. Solo al termine dell'allineamento sarà possibile fare riferimento diretto ai dati catastali.

Significativo è anche il ruolo della giurisprudenza: la Corte di Giustizia Tributaria, in numerose sentenze - tra cui le recenti decisioni delle Corti di merito - conferma che, in caso di divergenza tra superfici catastali e superfici effettivamente utilizzate, prevale la superficie calpestabile ai fini della Tari.

La ratio di questa impostazione risiede nella necessità di rispettare i principi costituzionali di capacità contributiva e di uguaglianza (art. 53 e 3 Cost.), evitando imposizioni su metrature non realmente fruibili dal contribuente. Non mancano però casi in cui i regolamenti locali hanno tentato di forzare l'estensione della superficie tassabile sulla base di semplici dati catastali, provocando inevitabili impugnazioni e l'annullamento di avvisi di accertamento per errore nel presupposto impositivo.

Distinzione tra superficie calpestabile e catastale

La distinzione tra superficie calpestabile e catastale assume un impatto concreto per ogni contribuente chiamato a pagare la Tari. Con il termine superficie calpestabile si intende quella effettivamente accessibile e utilizzabile all'interno di un immobile, al netto di muri e aree prive di usabilità. Al contrario, la superficie catastale comprende anche elementi che non concorrono a produrre rifiuti, come le murature, i vani tecnici chiusi o le pertinenze non operative. In pratica, ciò si traduce nel fatto che:

  • L'imposta sullo smaltimento rifiuti deve riferirsi esclusivamente alle aree che possono concretamente produrre rifiuti urbani;
  • Le superfici non calpestabili - muri, pilastri, spazi inutilizzabili - vanno escluse dal computo della base imponibile;
  • Le aree pertinenziali scoperte non operative, locali tecnici dedicati ad impianti, e ambienti dichiarati inagibili, secondo la giurisprudenza, non devono essere tassati;
  • Le superfici catastali non sempre riflettono le reali condizioni di utilizzo dell'immobile, poiché spesso derivate da planimetrie datate o non aggiornate;
  • Nei casi frequenti di accertamento a tavolino basato su dati catastali, il contribuente può eccepire la non corrispondenza della superficie effettiva e fare ricorso, con buone possibilità di ottenere la rettifica.
I casi ricorrenti vedono i contribuenti ricevere accertamenti Tari calcolati sull'intera superficie catastale dichiarata in visura, senza tener conto delle peculiarità dell'immobile o di riduzioni spettanti, come previsto dalle linee guida statali e dai più recenti orientamenti dei giudici tributari. Particolarmente significativa la giurisprudenza secondo cui, in attesa dell'allineamento completo tra dati catastali e realtà edificata, la superficie calpestabile resta il parametro prevalente.

Nelle sentenze più aggiornate la Corte ha infatti ribadito, da ultimo, che il calcolo della Tari deve rifarsi alle aree effettivamente accessibili e suscettibili di produzione rifiuti, e non al dato teorico catastale.

I chiarimenti della Corte di Giustizia Tributaria sul calcolo della Tari

La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) ha avuto modo di fornire nel tempo una serie di chiarimenti dirimenti sul calcolo della Tari, soprattutto in tema di preminenza della superficie calpestabile rispetto alla catastale e sulla necessità di allineamento delle banche dati. In varie pronunce, le CGT regionali e la Corte di Cassazione hanno sottolineato che:

  • Il riferimento normativo resta la superficie calpestabile fino al completamento dell'allineamento dei dati catastali (ex art. 1, c. 645, L. 147/2013);
  • Eventuali discordie tra superficie effettiva e catastale vanno risolte in favore della prima, in virtù del principio di capacità contributiva;
  • Sono da escludersi dalla base imponibile tutte le superfici prive di utilizzo, locali tecnici di sole funzioni impiantistiche e parti oggettivamente non suscettibili di produrre rifiuti (es. vani ascensore, pilastri, muri interni);
  • La prova della reale situazione dell'immobile compete al contribuente, che può fornire planimetrie, rilievi, perizie tecniche e dichiarazioni sostitutive per ottenere la riduzione dell'importo effettivo;
  • Nei ricorsi introdotti per errori di calcolo o eccesso di tassazione, il giudice tributario verifica la congruenza tra superficie dichiarata e situazione reale dell'immobile, disponendo, se necessario, accertamento tecnico d'ufficio.
Le stesse linee sono state ribadite nella più recente giurisprudenza: sentenze della CGT del Lazio (5205/2024, su stabilimenti balneari) e della CGT Campania (4857/2024, sulle differenze tra dichiarazione e importo richiesto) hanno sancito l'obbligo di motivazione degli atti e la necessità di riferirsi sempre a dati di fatto e riferimenti oggettivi. In definitiva, la Corte ha agito a tutela della legalità nella determinazione dell'imposta e del diritto di difesa del contribuente, ribadendo che la Tari non può sostituirsi a un'imposta catastale forfettaria, ma deve sempre basarsi sulle superfici effettivamente utilizzabili.

L'allineamento tra catasto e toponomastica

Sebbene siano trascorsi diversi anni dall'introduzione della Tari, l'allineamento tra catasto, banche dati degli enti locali e toponomastica non è stato ancora raggiunto in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale. La Legge 147/2013 ha espressamente previsto che, al completamento dell'allineamento, la base imponibile della Tari potrà essere costituita (e quindi verificata) sulla superficie catastale, semplificando procedimenti e garantendo uniformità. Tuttavia, in molti comuni permangono disomogeneità dovute a:

  • Incertezze nella planimetria catastale storica o non aggiornata;
  • Mancato coordinamento delle banche dati degli uffici tributi e del catasto;
  • Toponomastica comunale divergente dalle denominazioni catastali;
  • Presenza di consuetudini locali che portano a pratiche difformi rispetto alla normativa nazionale.
Queste circostanze hanno determinato, negli ultimi anni, la prosecuzione dei conteggi in base alle superfici calpestabili, mantenendo la necessità di dichiarazioni e accertamenti puntuali da parte degli uffici comunali. I nuovi indirizzi normativi e la digitalizzazione della PA stanno accelerando l'allineamento attraverso l'incrocio automatico delle banche dati catastali e tributarie, la standardizzazione della raccolta dati planimetrici e lo sviluppo di sistemi informatici nazionali (tra cui il recente rilascio del portale pubblico delle mappe catastali a disposizione anche dei privati), che consentono una progressiva armonizzazione della base informativa.

Nel prossimo futuro, la sfida sarà quindi rappresentata dalla realizzazione piena di una banca dati unica e aggiornata che permetta l'utilizzo sistematico dei dati catastali su tutto il territorio nazionale, con benefici significativi in termini di riduzione dei contenziosi e certezza sul calcolo della Tari.

Gestione degli adempimenti e responsabilità degli enti locali

La gestione della Tari è affidata agli enti locali, che sono tenuti a garantire una corretta applicazione dei criteri di calcolo e ad assicurare il rispetto del quadro normativo e giurisprudenziale. I compiti principali degli uffici tributi comunali comprendono:

  • Acquisire puntualmente le dichiarazioni presentate dagli utenti e predisporre eventuali accertamenti sulle superfici utilizzate;
  • Effettuare controlli di coerenza tra le superfici dichiarate, le planimetrie catastali e i sopralluoghi eseguiti dal personale incaricato;
  • Motivare adeguatamente gli avvisi di accertamento, indicando la base imponibile effettivamente utilizzata e le ragioni delle eventuali differenze rispetto alla dichiarazione (come richiesto dall'art. 7 della L. 212/2000);
  • Assicurare il rispetto dei termini di decadenza e prescrizione previsti dalla legge (cinque anni);
  • Gestire tempestivamente le istanze di riduzione, esenzione o rimborso presentate dai contribuenti, in linea con le disposizioni statali e la giurisprudenza delle Corti;
  • Gestire i rapporti con i contribuenti in modo trasparente ed efficace, privilegiando l'accesso agli atti, la partecipazione e il contraddittorio preventivo, soprattutto in caso di rilievi o accertamenti maggiorativi.
In relazione agli errori più comuni, la giurisprudenza evidenzia la necessità di un'attività istruttoria completa e non meramente presuntiva. Gli enti locali sono chiamati a garantire la personalizzazione del dato fiscale tramite verifiche effettive e la raccolta di prove documentali sull'uso reale degli spazi. Le pronunce più recenti sul tema hanno riconosciuto la responsabilità degli uffici in caso di calcolo errato della superficie imponibile, ribadendo che il principio di affidamento tutela il contribuente che abbia agito secondo corretti criteri dichiarativi o abbia fornito dati riscontrabili (Cass. 16138/2024). L'adozione di procedure trasparenti e la motivazione dettagliata degli atti rappresentano presidi di affidabilità e di legittimità della pretesa fiscale.