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Polizze vita non sono impignorabili quando vengono riscattate prima in determinate condizioni in base Cassazione

di Marcello Tansini pubblicato il
Polizze vita non sono impignorabili Cass

Quali sono i casi in cui le polizze vita non godono più della impignorabilità secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione

La protezione del patrimonio personale rappresenta una delle principali motivazioni alla base della sottoscrizione delle polizze vita. Tali strumenti, infatti, si caratterizzano tradizionalmente per il regime di impignorabilità che le distingue rispetto ad altri asset finanziari o strumenti di investimento, soprattutto nell’ambito della tutela dai rischi derivanti da debiti nei confronti di terzi. L’impignorabilità attribuita a questi prodotti assicurativi offre una maggiore sicurezza economica ai beneficiari e contribuisce a mantenere integro il capitale destinato agli stessi, con effetti rilevanti nella pianificazione patrimoniale e successoria. 

Le normative italiane sull’impignorabilità delle polizze vita: cosa dice il Codice Civile e la giurisprudenza

La normativa italiana prevede che le polizze vita non siano soggette ad azioni esecutive o cautelari. Ciò implica che tali capitali non possono essere aggrediti da creditori, salvo le eccezioni indicate dalla legge. L’impignorabilità si applica anche alle polizze vita che abbiano natura previdenziale e alle forme pensionistiche complementari individuali. L’efficacia della tutela dipende, in ogni caso, dalla presenza di specifici requisiti:

  • Designazione certa di un beneficiario e comunicazione della stessa alla compagnia assicurativa
  • Mancanza di debiti erariali particolari (come tributi dovuti allo Stato), che possono derogare il principio generale
  • Contratto conforme alle finalità tipiche del prodotto vita, senza finalità speculative prevalenti.
La giurisprudenza italiana ha contribuito a definire meglio i confini applicativi, stabilendo che l’impignorabilità riguarda anche polizze miste o unit-linked se prevale la componente assicurativa sulla finalità speculativa.

Polizze vita impignorabili e le principali eccezioni previste dalla legge

La regola dell’impignorabilità ha un ambito di applicazione ben delimitato. Mentre la tutela ordinaria interviene quando la polizza risponde a esigenze di natura previdenziale e familiare, alcune situazioni consentono invece l’attacco da parte di creditori:

  • Debiti nei confronti dello Stato o di enti pubblici per specifiche tipologie di tributi
  • Frode alla legge o abuso dello strumento assicurativo: se la polizza è utilizzata per sottrarre il patrimonio ai creditori in maniera fraudolenta, questa può essere aggredita dopo apposita dichiarazione giudiziale
  • Mancata designazione del beneficiario o presenza di un beneficiario generico
  • Violazione dei termini contrattuali che prevedano una perdita della tutela di impignorabilità.
Da segnalare anche i casi in cui la natura della polizza stessa incide sulla protezione: se il contratto, pur denominato "vita", ha esclusiva funzione di investimento finanziario, i giudici possono considerare prevalente l’aspetto speculativo e rendere quindi pignorabili le somme versate. 

Il riscatto anticipato e le novità giurisprudenziali: la Cassazione e i limiti della tutela sul pignoramento

Con la recente sentenza n.34306 del 21 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che il riscatto anticipato di una polizza vita, soprattutto se effettuato da un soggetto indagato per riciclaggio, non gode più della impignorabilità. Il recesso trasforma il capitale in un reddito pienamente aggredibile dal sequestro preventivo. 

Secondo i giudici, laddove il diritto al riscatto venga esercitato in uno stadio precedente all'evento assicurato (es. decesso per polizza vita intera), la somma riscattata si trasforma in una disponibilità liquida e può perdere la protezione prevista.

I principali punti chiariti dalla Cassazione riguardano:

  • Distinzione tra funzione assicurativa e funzione finanziaria: Se la polizza presenta un contenuto prevalentemente speculativo o di investimento (es. unit linked), la somma riscattata può essere considerata alla stregua di un patrimonio ordinario e quindi pignorabile, perché non più collegata a un rischio vita tutelato.
  • Polizze a scopo esclusivamente previdenziale: La Corte ribadisce che, quando il contratto mantiene l’elemento di aleatorietà tipico del rischio assicurato, l’esercizio del riscatto non fa decadere sempre la protezione, ma questa rimane subordinata all’effettiva natura del prodotto e alla presenza di beneficiari designati.
  • Riscatto nelle procedure concorsuali: Le sentenze Cass. n. 3785/2024 e n. 6319/2019, oltre a precedenti di merito, hanno evidenziato che i liquidatori o i curatori in ambito fallimentare possono richiedere il riscatto delle polizze a finalità finanziaria, acquisendo la somma all’attivo fallimentare, poiché il capitale riscattato non gode più dell’impignorabilità se la prestazione dipende interamente da variabili finanziarie.
La recente evoluzione giurisprudenziale muove, dunque, verso una valutazione concreta caso per caso e chiede al giudice di merito di analizzare la reale funzione del prodotto polizza vita".

Implicazioni pratiche: casi reali, patrimonio pignorabile e ambiti di protezione

Dal punto di vista pratico, il quadro normativo e giurisprudenziale impone un’attenzione particolare sia nella scelta della tipologia di polizza sia nella gestione degli eventi che possono condurre alla perdita della protezione. Ad esempio, nelle controversie giudiziarie più recenti sono emersi diversi casi:

  • Riscatto di polizza unit linked: il capitale è stato ritenuto pignorabile perché la componente finanziaria costituiva l’essenza del contratto, secondo valutazione giudiziale basata sulle caratteristiche operative del prodotto.
  • Fondo pensione individuale (PIP) per erede minore: il Tribunale di Bergamo (2024) ha negato la pignorabilità, riconoscendo la totale separazione tra il patrimonio del defunto debitore e quello dell’erede beneficiario che aveva accettato l’eredità con beneficio d’inventario.
  • Polizze tradizionali con beneficiario specifico: in assenza di frodi e quando l’elemento assicurativo resta predominante, la protezione dall’azione esecutiva si mantiene integra.
La seguente tabella sintetizza i principali ambiti di protezione e le casistiche di possibile pignoramento:
Tipologia Polizza Protezione Impignorabilità Condizioni di Pignorabilità
Tradizionale/Ramo I Frode o debiti erariali, violazioni legge
Unit Linked No, se prevale funzione finanziaria Riscatto prima dell’evento vita
Pensionistica (PIP) Solo in caso di abusi o difformità contrattuali

In presenza di un tentativo di pignoramento sul valore liquidato per riscatto anticipato della polizza, sarà determinante la documentazione contrattuale e la corretta designazione dei beneficiari, oltre all’analisi dei fini perseguiti dal prodotto assicurativo scelto. 

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