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In quali casi l'azienda e il datore di lavoro può obbligare un dipendenti a fare una visita medica grazie decreto sicurezza

di Marcello Tansini pubblicato il
Obbligo ai dipendenti

Il Decreto Sicurezza 159/2025 ridefinisce le regole sulle visite mediche obbligatorie in azienda: quando sono imposte, quali rischi le fanno scattare, il ruolo del medico competente e i diritti.

Entrato in vigore il 31 ottobre 2025, il Decreto Sicurezza 159 nasce dal confronto tra istituzioni, parti sociali e mondo produttivo, ponendosi tra gli obiettivi il rafforzamento delle attività di prevenzione e della cultura della sicurezza. In particolare, il decreto pone l'accento sull'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche, ridefinendo competenze e responsabilità nella gestione della salute dei lavoratori alla luce dei rischi professionali e delle nuove disposizioni normative. Il testo introduce misure di vigilanza rafforzata, sistemi digitali di tracciamento, promozione della formazione qualificata e incentivi per le imprese virtuose.

Fra le novità, l'estensione dei controlli sanitari, resi ancora più stringenti in presenza di attività che comportano un elevato rischio d'infortuni, e il potenziamento del ruolo del medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria. Questo scenario richiede attenzione sia per i datori di lavoro che per i dipendenti, chiamati a rispettare nuove regole e a valorizzare la tutela della salute quale pilastro centrale dell'attività lavorativa.

Obbligo delle visite mediche secondo il decreto sicurezza: quadro normativo e novità introdotte

Il quadro delineato dal decreto sicurezza 159/2025 aggiorna e integra profondamente le regole che disciplinano gli accertamenti sanitari nei luoghi di lavoro, facendo esplicito riferimento al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e introducendo specifici obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. Le principali novità riguardano:

  • Estensione dell'obbligo delle visite mediche ai lavoratori impiegati in settori ed attività a rischio, come identificati sia dal datore di lavoro sia dalle normative settoriali, con particolare attenzione a cantieri, trasporti e comparti sottoposti a subappalto;
  • Computo delle visite sanitarie nell'orario di lavoro per tutti gli accertamenti medici obbligatori, escluse le visite pre-assuntive, favorendo una gestione trasparente e meno onerosa per il personale;
  • Badge di cantiere elettronico e digitalizzazione delle informazioni sanitarie e formative legate alla sicurezza, integrandole nel Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL);
  • Promozione della prevenzione oncologica e inserimento degli screening all'interno delle pratiche di medicina del lavoro, con la possibilità di accesso a permessi retribuiti per gli esami di diagnosi precoce, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva;
  • Nuove misure sanzionatorie per imprese prive di patente a crediti o per irregolarità nella gestione della sorveglianza sanitaria e dei DPI;
  • Obbligo di formazione aggiornata per ènti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), anche in aziende di dimensioni ridotte;
  • Sorveglianza proattiva tramite l'analisi e il tracciamento dei “near miss” (mancati infortuni) nelle imprese strutturate, con premialità INAIL per chi adotta modelli avanzati di prevenzione.
Queste innovazioni, oltre a rafforzare la tutela dei lavoratori, mirano a responsabilizzare i datori di lavoro verso una gestione più consapevole e digitalizzata della sicurezza, contribuendo alla riduzione del rischio infortunistico attraverso una visione integrata della prevenzione. La compliance alla normativa, in particolare in relazione all'interazione tra accertamenti medici e attività operative, si dimostra oggi prerequisito essenziale per mantenere la regolarità dei processi produttivi.

Quando il datore di lavoro può richiedere visite mediche obbligatorie: criteri e attività ad alto rischio

L'applicazione dell'obbligo visita medica lavoratore decreto sicurezza 159/2025 si deve valutare alla luce delle condizioni di rischio insite nell'attività produttiva e all'esito della valutazione dei rischi aziendale. Le visite sanitarie sono imposte nei seguenti casi:

  • Prima dell'assegnazione a mansioni a rischio, per garantire l'idoneità psico-fisica del dipendente;
  • Periodicamente, secondo la periodicità stabilita dal medico competente in relazione all'esposizione a rischi specifici, quali agenti chimici, fisici, biologici, movimentazione manuale dei carichi, lavori in quota, stress lavoro-correlato e utilizzo di attrezzature potenzialmente pericolose;
  • Al rientro dopo assenze prolungate per motivi di salute o in caso di cambio mansione che comporti una modifica significativa dell'esposizione a rischio
  • Su richiesta motivata del lavoratore stesso, se ritiene di essere divenuto inidoneo a svolgere una specifica attività a causa di condizioni sanitarie sopravvenute;
  • Nel caso di ragionevole sospetto di consumo di alcol o sostanze psicotrope, specificatamente nei comparti dove l'errore umano può causare gravi incidenti.
Le attività più esposte sono quelle legate a edilizia, logistica, trasporto, industria chimica, agricoltura, nonché i comparti definiti “a rischio elevato” tramite decreto ministeriale. Il dettaglio delle categorie a rischio viene aggiornato con regolarità secondo le evoluzioni normative e delle condizioni tecniche di settore:

Settore

Esempi di Attività Soggette a Obbligo Sanitario

Edilizia

Lavori in quota, movimentazione carichi

Logistica e trasporti

Movimentazione mezzi, carrelli elevatori

Industria chimica

Manipolazione sostanze pericolose

Agricoltura

Uso fitofarmaci, macchinari agricoli

Altri settori a rischio

Attività soggette a decreto ministeriale

L'obbligatorietà degli accertamenti sanitari in presenza delle condizioni citate è rafforzata dall'inasprimento del regime sanzionatorio previsto dal decreto in caso di omissione o inadeguatezza delle misure di prevenzione.

Ruolo del medico competente e sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro

L'azione del medico competente è centrale nell'attuazione delle misure di prevenzione previste dalla disciplina recente. Tale figura professionale opera delineando, attuando e monitorando i protocolli di sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori esposti a rischi identificati nella valutazione aziendale. Le sue principali responsabilità includono:

  • Elaborazione del protocollo sanitario in funzione delle caratteristiche dell'attività e dei rischi rilevati;
  • Pianificazione ed esecuzione degli accertamenti sanitari obbligatori, dal primo accesso al luogo di lavoro e per tutto il periodo di assegnazione a mansioni a rischio;
  • Comunicazione tempestiva al datore di lavoro sulle eventuali inidoneità riscontrate e supporto nella definizione delle mansioni compatibili;
  • Promozione della prevenzione oncologica sensibilizzando i lavoratori circa l'adesione a percorsi di screening e campagne sanitarie;
  • Formazione e informazione in materia di rischi professionali, corretto impiego di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), stili di vita salutari;
  • Collaborazione con enti e organismi tecnici nella promozione e diffusione della cultura della sicurezza.
Le visite mediche obbligatorie, escluso il caso pre-assuntivo, rientrano nell'orario lavorativo, e i dati relativi a idoneità e formazione confluiscono nel fascicolo elettronico del dipendente, collegato al SIISL. Inoltre, la normativa demanda a un successivo decreto la regolamentazione delle strutture presso cui tali accertamenti possono essere effettuati, privilegiando ambienti qualificati e rispettosi degli standard di legge. Il coinvolgimento attivo dei lavoratori e la collaborazione continua tra medico competente, azienda ed enti ispettivi costituiscono elementi essenziali per una sorveglianza sanitaria efficace e aggiornata.

Visite mediche straordinarie in caso di sospetto uso di alcol o sostanze: procedure e limiti

In relazione all'obbligo visita medica lavoratore decreto sicurezza 159/2025, sono previste procedure per l'accertamento straordinario in caso di ragionevole sospetto che il dipendente si trovi sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti, in particolare nelle attività ad alto rischio infortunistico. Il datore di lavoro, previa consultazione del medico competente, può disporre una visita non programmata nei seguenti casi:

  • Comportamenti anomali osservati dal personale di sorveglianza o dai colleghi che fanno sorgere il dubbio di alterazione psico-fisica;
  • Incidenti o near miss che lascino presumere un coinvolgimento di fattori legati all'assunzione di alcol o droghe;
  • Cambio improvviso nelle prestazioni lavorative legato a deficit di attenzione o coordinamento.
La procedura prevede che l'accertamento avvenga nel pieno rispetto della dignità e riservatezza del lavoratore, con obbligo di tempestiva informazione sulle motivazioni della visita. Il protocollo prevede:
  • Documentazione dettagliata delle circostanze che hanno portato alla richiesta di verifica;
  • Esecuzione di esami clinici mirati, secondo gli standard definiti dalle linee guida ministeriali;
  • Immediata comunicazione degli esiti al datore di lavoro ai fini di eventuali provvedimenti cautelari se il rischio per la sicurezza è confermato;
  • Tutela dei dati personali mediante inserimento delle risultanze solo nei fascicoli protetti del personale.
Il decreto stabilisce inoltre che la revisione delle procedure per l'accertamento di alcol e tossicodipendenze sarà aggiornata entro il 31 dicembre 2026, prevedendo il coinvolgimento delle parti sociali. Rimane esclusa ogni forma di controllo indiscriminato, consentendo la visita straordinaria solo in presenza di reali e documentate esigenze di tutela della sicurezza collettiva.

Tutele per il lavoratore, diritti e doveri durante la visita medica obbligatoria

L'approccio normativo rafforzato dal decreto 159/2025 pone attenzione all'equilibrio tra esigenze di prevenzione e rispetto dei diritti individuali. I lavoratori sottoposti a visite obbligatorie beneficiano di garanzie precise, tra cui:

  • Inclusione delle visite obbligatorie nell'orario di lavoro, con diritto a non subire decurtazioni retributive;
  • Tutela della riservatezza delle informazioni sanitarie acquisite durante la sorveglianza, che devono essere gestite esclusivamente dal medico competente e inserite in archivi protetti;
  • Possibilità di accesso agli atti medici che li riguardano e di confronto con il medico in caso di dubbio sull'idoneità;
  • Divieto di pregiudizio professionale in relazione alle risultanze delle visite, fatta salva la necessità di garantire la sicurezza collettiva;
  • Dovere del lavoratore di cooperare in buona fede alle misure di prevenzione, rispettando le scadenze delle visite e utilizzando correttamente i DPI forniti.
La normativa, inoltre, promuove la contrattazione collettiva per agevolare l'accesso alle campagne di screening oncologici retribuiti, rafforzando la tutela sanitaria anche in ambiti non strettamente correlati al rischio professionale. L'impresa deve garantire che il clima di collaborazione e trasparenza tra tutte le parti favorisca sia la prevenzione degli infortuni sia la salvaguardia della dignità personale dei dipendenti.