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Tari per una casa di villeggiatura e vacanza va sempre pagata? Cosa dice la normativa e la giurisprudenza

di Marianna Quatraro pubblicato il
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Quando e quali riduzioni possono esserci sul pagamento della Tari sui rifiuti per una seconda casa di villeggiatura: cosa prevede la legge attuale

La gestione della Tari sui rifiuti prodotta da seconde case e abitazioni usate come case vacanza si inserisce in un contesto normativo complesso, caratterizzato sia da disposizioni nazionali che da regolamenti comunali.

L’imposta ha lo scopo di finanziare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani. Tuttavia, la normativa conferisce autonomia agli enti locali nell’adattamento delle regole ai diversi casi di utilizzo degli immobili, generando una rilevante eterogeneità applicativa sul territorio.

Tari su case di villeggiatura e seconda casa: obblighi, soggetti e criteri di pagamento

L’obbligo di corrispondere la Tari interessa ogni soggetto che detenga o occupi, anche senza titolo di proprietà, un immobile suscettibile di produrre rifiuti. Questo include sia i proprietari sia altri utilizzatori, quali inquilini, comodatari o usufruttuari, come previsto a livello nazionale.

In caso di seconda casa, l’obbligato è colui che ne gode la disponibilità effettiva, anche se per periodi limitati all’anno, come avviene nelle case di villeggiatura. Il presupposto impositivo della Tari è la potenziale produzione di rifiuti dell’immobile, non la residenza anagrafica dell’utilizzatore.

La Tari deve essere pagata su qualsiasi abitazione idonea a produrre rifiuti, a prescindere dal fatto che sia utilizzata tutto l’anno o solo stagionalmente. Fanno eccezione gli immobili disabitati e inutilizzabili, ossia senza arredi e privi di utenze attive (acqua, luce e gas), come precisato dalla normativa e ribadito da varie circolari dell’Agenzia delle Entrate e dal Ministero delle Finanze.

Il pagamento della tassa avviene generalmente secondo la ripartizione stabilita dal Comune: di norma, in tre rate annuali, ma può essere anche gestito in soluzione unica. Gli strumenti utilizzati includono modelli F24 precompilati, MAV ovvero bollettini postali. È dall’ente locale che arrivano i bollettini di pagamento con l’importo calcolato sulla base delle informazioni catastali e della dichiarazione Tari presentata dal contribuente. Il contribuente è comunque tenuto a versare l’imposta anche in mancanza di avviso dal Comune.

Per quanto concerne le pertinenze (cantine, balconi, terrazze, box, giardini non utilizzati/atti a produrre rifiuti), queste non rientrano nell’imponibile Tari a meno che non siano utilizzate per attività diverse dall’abitativo privato. In caso di dubbi, la verifica della posizione debitoria può essere richiesta all’ufficio tributi comunale direttamente o tramite servizio online.

L’omesso pagamento comporta, decorso il termine di prescrizione quinquennale, l’applicazione di sanzioni ed interessi, fino a eventuali azioni coattive di riscossione tramite Agenzia delle Entrate–Riscossione.

Riduzioni ed esenzioni Tari per seconde case e case vacanza: cosa prevedono legge e regolamenti comunali

La normativa vigente riconosce ai Comuni la facoltà di introdurre riduzioni o esenzioni Tari nei casi di immobili utilizzati solo per brevi periodi, come le case di villeggiatura non occupate in modo continuativo. I principali casi di riduzione sono i seguenti:

  • Riduzione per uso stagionale: molti Comuni prevedono un abbattimento percentuale sulla parte variabile della tariffa, applicabile se l’immobile è utilizzato in periodi dell’anno inferiori a sei mesi, previa autocertificazione e documentazione dei periodi di occupazione.
  • Esenzione per inutilizzabilità oggettiva: in presenza di abitazioni prive di arredi e con tutte le utenze disattivate, documentato anche tramite ispezione comunale o certificazione ad hoc, la Tari può essere azzerata in quanto è esclusa la produzione di rifiuti.
  • Riduzione per unico occupante o per residenti all’estero: i regolamenti territoriali prevedono spesso aliquote scontate anche per le seconde case possedute da chi vive all’estero per oltre sei mesi all’anno, o quando il proprietario è unico occupante.
Inoltre, può essere previsto uno sconto che arriva anche al 30% sull’importo della Tari per le seconde case utilizzate solo, ad esempio, per le vacanze.

Chi ha una seconda casa non abitata per buona parte dell’anno può, quindi, richiedere uno sconto al Comune: la possibilità di beneficiare dell’esenzione Tari, in caso di seconda casa non abitata, è possibile solo se si dimostra che nella casa non vive nessuno e l’utilizzo dell’abitazione è soltanto per pochi mesi all’anno.

La sentenza della Commissione Tributaria di Massa Carrara e la riduzione del 30% sulla Tari

La sentenza n. 182/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara ha confermato il diritto a una riduzione del 30% della tassa per gli immobili utilizzati solo per le vacanze.

Il principio affermato dai giudici è la proporzionalità della tariffa ai costi reali del servizio reso dal Comune e alla quantità effettiva di rifiuti prodotti. Secondo la Commissione Tributaria, applicare la tariffa piena anche a chi utilizza la casa solo per brevi periodi durante l’anno viola il principio secondo cui "chi inquina paga" e si traduce in un’ingiusta penalizzazione degli utenti in questione.

In dettaglio, il caso riguardava una proprietà usata esclusivamente durante la stagione estiva in un Comune costiero: la Tari era stata richiesta nella stessa misura delle abitazioni principali, senza tener conto del limitato periodo di occupazione.

La Commissione ha ribadito che una tassa sui rifiuti deve equilibrare i costi del servizio con il beneficio effettivamente ricevuto dall’utenza, e ha accolto il ricorso riconoscendo una riduzione del 30% sulla quota dovuta. Tale orientamento è stato poi ripreso anche da altri Tribunali tributari e in alcune modifiche dei regolamenti comunali, benché la sua applicazione non sia automatica su scala nazionale.

Come e quando presentare domanda di riduzione o esenzione Tari per immobili non utilizzati o stagionali

Per beneficiare di uno sconto Tari del 30% per seconda casa usata solo per le vacanze o per ottenere l’esenzione in presenza delle condizioni richieste, è necessario presentare un’apposita domanda al Comune dove si trova l’immobile. Questo passaggio è essenziale sia per la valutazione delle condizioni oggettive che per la trasparenza amministrativa.

I regolamenti comunali di norma stabiliscono una tempistica precisa e indicano modalità dettagliate di presentazione. In genere, la richiesta deve essere inviata:

  • Tassativamente entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, salvo diversa disposizione regolamentare.
  • Allegando autocertificazioni, bollette di utenze, fotografie attestanti assenza di arredo e, in caso di immobili stagionali, una dichiarazione sostitutiva del periodo di occupazione.
  • Utilizzando i moduli predisposti dall’ufficio tributi, reperibili online o presso gli sportelli comunali.
Nel caso in cui il Comune respinga la richiesta o non risponda entro i termini, il proprietario può presentare istanza in autotutela all’Amministrazione o ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale competente, motivando la domanda con la ridotta produzione di rifiuti e con riferimenti a precedenti giurisprudenziali rilevanti, inclusa la sentenza di Massa Carrara.

Criteri di calcolo della Tari per le seconde case: superficie, occupanti e casi di riduzione secondo la giurisprudenza

La determinazione dell’importo Tari dovuto per una seconda casa è soggetta a un sistema di calcolo che, pur partendo da parametri nazionali, viene declinato dai regolamenti comunali. Il metodo standard prevede di individuare la superficie calpestabile dell’immobile (ovvero i metri quadrati interni effettivamente utilizzabili). In assenza di residenza, i Comuni possono applicare presunzioni riguardo il numero degli occupanti (spesso si assume che una seconda casa sia frequentata da una o due persone).

L’autorità giudiziaria tributaria ha tuttavia chiarito che il principio di proporzionalità deve essere rispettato: la Tari deve riflettere la reale produzione potenziale di rifiuti, tenendo conto della superficie effettiva e dei periodi d’uso. Come riconosciuto dalla Corte di Cassazione, il calcolo può fondarsi su presunzioni, ma il contribuente conserva la facoltà di documentare l’effettivo periodo e la modalità di utilizzo della casa.

Nei casi in cui risulti evidente una disparità tra rifiuti prodotti e tariffa richiesta, la giurisprudenza ha spesso riconosciuto la possibilità di correzione dell’importo o di una riduzione, soprattutto per immobili effettivamente utilizzati solo per periodi limitati. Spesso le amministrazioni adottano tabelle che distinguono tra primo e secondo immobile in base ai criteri sopra descritti, introducendo coefficienti riduttivi anche per il periodo medio di soggiorno annuale.

Criterio Parametro
Superficie tassabile Superficie calpestabile interna (esclusi muri e pertinenze non abitative)
Numero occupanti presunto 1 o 2 per seconda casa non residente
Periodo medio d’uso Dato da autocertificazione o dalla media dichiarata da struttura ricettiva
Riduzione proporzionale Coefficiente riduttivo calcolato dal Comune in base a periodo d’uso