Il decreto Lavoro convertito in Legge ha introdotto importanti modifiche ai contratti a termine. Il Ministero del Lavoro ha recentemente pubblicato una circolare per fornire una chiara spiegazione e un riepilogo dettagliato delle nuove disposizioni che regolamentano i contratti a tempo determinato, comprese le causali associate. Ecco cosa c'è da sapere:
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Quali sono le novità dei contratti a tempo determinato
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Contratti a tempo determinato, le nuove importanti clausole
Quali sono le novità dei contratti a tempo determinato
Il c
ontratto a tempo determinato, noto come contratto a termine, è un accordo di lavoro subordinato che prevede una durata prestabilita, fissata mediante la specificazione di una scadenza temporale. Secondo le disposizioni attuali, l'impiego di contratti a termine è consentito a condizione che non esistano divieti espliciti, purché vengano rispettati determinati limiti in termini di quantità e durata. In generale, la durata massima ammessa è di 12 mesi. Ma è possibile estendere tale periodo fino a un massimo di 24 mesi solo se sono soddisfatte determinate specifiche causali, tra cui:
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esigenze temporanee e oggettive che non rientrano nell'attività ordinaria dell'azienda;
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sostituzione di altri lavoratori;
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aumenti temporanei, significativi e non prevedibili dell'attività ordinaria.
Nel caso di prolungamento del contratto oltre i 24 mesi, ma entro il limite massimo di 36 mesi, è richiesto un
vaglio da parte degli organismi di ispezione del lavoro o, in alternativa, da una delle commissioni di certificazione. Questo processo serve per accertare la presenza di ragioni tecniche, organizzative o produttive che giustifichino la necessità di estendere ulteriormente il periodo contrattuale o la pianificazione iniziale del contratto a tempo determinato.
Il decreto Lavoro ha introdotto nuove disposizioni relative ai contratti a termine ovvero ha delineato nuove causali per i contratti a termine con una durata superiore ai 12 mesi, tra cui:
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esigenze specifiche stabilite dai Ccnl o dalle rappresentanze sindacali aziendali, o dalla rappresentanza sindacale unitaria;
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esigenze di carattere tecnico, organizzativo o produttivo concordate dalle parti in assenza di previsioni nella contrattazione collettiva, previa certificazione presso commissioni dedicate;
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necessità di sostituire altri dipendenti.
Queste nuove regole mirano a limitare l'
uso eccessivo dei contratti a termine nel 2023, garantendo un maggiore controllo sulla loro applicazione e rispettando l'obiettivo di prevenire un loro uso indiscriminato. Il decreto legge ha stabilito che anche i rinnovi, non solo le proroghe, possono essere stipulati senza l'obbligo di specificare causali, purché la durata non superi i 12 mesi. Queste normative si applicano ai contratti a termine con una durata superiore ai 24 mesi ma non oltre i 36 mesi totali.
Contratti a tempo determinato, le nuove importanti clausole
Le nuove disposizioni relative ai contratti a termine con una durata superiore ai 12 mesi, valide a partire dal 4 luglio 2023 e applicabili fino a un massimo di 36 mesi, sostituiranno le precedenti causali e sono state dettagliate nella circolare numero 9 del 9 ottobre 2023 emanata dal Ministero del Lavoro. Queste nuove norme introducono tre nuove causali per giustificare l'apposizione di un termine superiore ai 12 mesi per i contratti a termine:
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Ragioni tecniche, organizzative e produttive: la durata superiore ai 12 mesi, ma non oltre i 24 mesi, può essere giustificata da motivi di natura tecnica, organizzativa e produttiva riconosciuti dalla contrattazione collettiva, compresa quella aziendale. In pratica, la validità di tali contratti a termine oltre i 12 mesi deve essere prevista nel Ccnl dell'azienda o della categoria professionale.
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Limiti temporali e proroghe: la normativa non ha modificato il limite massimo di durata dei contratti a tempo determinato tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, che rimane fissato a 24 mesi, ma può variare in base a quanto stabilito dai contratti collettivi ed è possibile stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato con una durata massima di 12 mesi presso la sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
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Certificazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive: in caso di mancato intervento della contrattazione collettiva, le ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano l'apposizione del termine superiore ai 12 mesi devono essere certificate in anticipo. Questa certificazione deve essere ottenuta presso una delle commissioni di certificazione con le parti individuali possono usufruire di questa possibilità fino al 30 aprile 2024.
L'ultima condizione che può giustificare l'apposizione di un termine superiore ai 12 mesi e non eccedente i 24 mesi è la necessità di sostituire altri lavoratori.
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