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Tutti i casi in cui le ferie non godute vanno monetizzate e pagate in base normative, CCNL 2025 e giurisprudenza

di Marianna Quatraro pubblicato il
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Quali sono i diversi casi in cui per legge e secondo i singoli Ccnl le ferie non godute devono essere pagate

Le ferie annuali rappresentano un principio irrinunciabile per il lavoratore secondo quanto affermato dalla stessa Costituzione, che stabilisce che ogni dipendente ha diritto a un periodo di ferie retribuite per assicurare il recupero delle energie psicofisiche. Questa previsione normativa non tutela solo la persona dal punto di vista individuale, ma anche la collettività.

Normativa vigente: obblighi di fruizione delle ferie, limiti e divieto di monetizzazione

La normativa in vigore prevede che il lavoratore abbia diritto a un periodo minimo di riposo annuale di quattro settimane, di cui almeno due da godere nell’anno di maturazione.

Le ulteriori due settimane devono essere utilizzate entro i 18 mesi successivi al termine di tale anno. Questa disciplina mira a impedire l’accumulo illimitato e a garantire un’effettiva possibilità di recupero e implica:

  • Il divieto di monetizzazione, che si applica al periodo minimo legale, pertanto non è consentito il pagamento in busta paga delle ferie non godute durante il rapporto di lavoro, fatta eccezione per determinati casi definiti dalla normativa o dalla cessazione del rapporto.
  • La possibilità di fissare periodi di chiusura aziendale, durante i quali può essere disposto il godimento collettivo delle ferie.
  • Per i lavoratori minori il periodo minimo sale a 30 giorni.
I regolamenti aziendali e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) possono prevedere condizioni migliorative, rispettando però i limiti minimi inderogabili. Non è consentita, secondo la giurisprudenza, la stipula di accordi che permettano la rinuncia onerosa alle ferie prescritte dalla legge, per non violare il principio di tutela della salute. Il diritto alle ferie non può quindi essere limitato o azzerato da iniziative unilaterali del datore di lavoro o da intese individuali tra le parti.

Precisiamo, inoltre, che il godimento delle ferie deve essere progettato in modo condiviso tra azienda e dipendente.

Eccezioni al divieto: i casi in cui le ferie non godute devono essere monetizzate

Pur vigendo il divieto di monetizzazione durante il rapporto di lavoro, la legge, il CCNL e le pronunce giurisprudenziali individuano circostanze specifiche in cui la trasformazione delle ferie in indennità economica è permessa o dovuta. Le principali eccezioni sono:

  • Cessazione del rapporto di lavoro: Alla risoluzione del contratto, indipendentemente dalla causa (dimissioni, licenziamento, scadenza), il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva delle giornate non godute. Tale diritto è riconosciuto anche ai lavoratori in pensione.
  • Contratti a termine inferiori all’anno: I lavoratori a tempo determinato per periodi brevi, laddove non sia oggettivamente possibile usufruire delle ferie, possono percepire l’indennità sostitutiva alla scadenza del contratto.
  • Ferie superiori al minimo legale: Laddove il CCNL o accordi aziendali riconoscano periodi di ferie eccedenti le 4 settimane di legge, la monetizzazione delle giornate aggiuntive è ammessa anche in costanza di rapporto.
  • Casi di mancata fruizione per cause non imputabili al lavoratore: In particolare, laddove la mancata fruizione derivi da esigenze di servizio, gravi impedimenti organizzativi, oppure da malattia, aspettativa o altre cause di sospensione legale del rapporto, la giurisprudenza europea e nazionale riconosce il diritto all’indennità. Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Giustizia Ue e dalla Corte Costituzionale con l’obbligo per il datore di informare tempestivamente il dipendente circa le conseguenze della mancata fruizione.

Monetizzazione delle ferie nel lavoro pubblico e privato: differenze, prassi e sentenze

Il trattamento delle ferie residue si differenzia sensibilmente fra lavoro privato e pubblico impiego in merito a modalità applicative, prassi e contenzioso. Nel settore privato, la regola principale rimane l’impossibilità di monetizzare le ferie legali non godute, salvo le eccezioni già illustrate. 

Nel pubblico impiego, è previsto il divieto di corresponsione economica per ferie non fruite dai dipendenti pubblici durante il rapporto di lavoro, ma anche in tal caso, la Corte Costituzionale (sentenza n. 95/2016) e la giurisprudenza comunitaria hanno chiarito che, se la mancata fruizione dipende da esigenze di servizio o impossibilità oggettiva, il diritto all’indennità sostitutiva non può essere negato.

Settore Monetizzazione ferie obbligatorie Eccezioni principali
Privato Non ammessa in costanza di rapporto Cessazione, ferie eccedenti, contratti brevi
Pubblico Vietata salvo casi particolari Impedimento oggettivo, mancanza di informazione adeguata

Ruolo del datore di lavoro: oneri di informazione, pianificazione e responsabilità

La corretta gestione delle ferie impone obblighi stringenti in capo al datore di lavoro, sia nel settore privato sia nel pubblico. Pianificazione delle assenze, monitoraggio delle maturazioni residue e informazione chiara al dipendente risultano essere i cardini di una gestione conforme a norme e giurisprudenza. E', infatti, necessario che siano rispettati:

  • L’onere informativo impone all’azienda o all’ente pubblico di avvisare preventivamente il dipendente che sta maturando giorni di ferie a rischio decadenza o monetizzazione, soprattutto in prossimità delle scadenze di legge.
  • La pianificazione richiede che siano offerte reali opportunità di fruizione delle ferie, compatibilmente con le esigenze aziendali. La mancata pianificazione o la collocazione forzata devono comunque essere fondate su un percorso documentato.
  • La responsabilità grava sul datore in caso di inosservanza degli obblighi di legge: questa può dar luogo a sanzioni amministrative ma anche a cause di risarcimento danni promosse dal lavoratore per mancato riposo o danni esistenziali.

Modalità di calcolo dell’indennità sostitutiva e adempimenti contributivi

L’indennità da corrispondere in caso di ferie residue, quando dovuta, si calcola moltiplicando i giorni o le ore di riposo non goduti per la retribuzione giornaliera o oraria in godimento al momento della maturazione. Il computo include tutte le voci di retribuzione fissa e continuativa, escluse le somme relative a puro rimborso spese. 


I CCNL di categoria possono prevedere formule particolari, ma devono garantire almeno il valore calcolato secondo la regola generale e tenendo conto anche delle indennità accessorie qualificabili come parte integrante della retribuzione ordinaria.

Esempio calcolo indennità  
N. giorni residui 20
Retribuzione lorda giornaliera € 100
Totale lordo spettante € 2.000

Sulle somme corrisposte per ferie monetizzate si devono poi applicare i contributi previdenziali e le ritenute fiscali secondo ordinario regime salariale. Il versamento dei contributi INPS va effettuato nel mese successivo alla scadenza legale del periodo di fruizione.