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Le ferie residue non godute devono essere comunicate dall'azienda al dipendente. Se non lo fa devono essere pagate

di Marcello Tansini pubblicato il
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Cosa succede alle ferie non godute, devono essere comunicate e pagate da datore di lavoro a dipendente e quali trattamenti sono previsti secondo la normativa vigente

Riposare dal lavoro è un diritto irrinunciabile, ma la corretta gestione delle ferie non godute comporta alcuni obblighi sia per il lavoratore che per il datore di lavoro. In Italia, la tutela della salute psicofisica del personale trova riscontro in una normativa articolata, che disciplina il diritto alle ferie e impone obblighi specifici in capo alle aziende.

Nei contesti organizzativi di oggi, accumuli di giorni non fruiti sono un fenomeno frequente e possono derivare sia da esigenze aziendali che da scelte individuali del dipendente. Quando non sussiste un’adeguata comunicazione sulle ferie residue, sorgono conseguenze normative ed economiche significative.

Il quadro normativo: obblighi e diritti su ferie residue

Il diritto alle ferie annuali retribuite prevede modalità, termini e limiti per la loro maturazione e fruizione, che comprendono soprattutto:

  • Minimo legale annuale: ogni lavoratore ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie ogni anno.
  • Obbligo di godimento: almeno due delle quattro settimane devono essere usufruite nel corso dell’anno di maturazione; le residue entro i 18 mesi dalla fine di quell’anno.
  • Divieto di monetizzazione: le ferie sono inalienabili e normalmente non possono essere convertite in denaro durante il rapporto di lavoro, salvo eccezioni.
  • Maturazione pro quota: il diritto si accumula durante ogni mese lavorato, inclusi periodi di assenza retribuita.
I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) spesso introducono disposizioni migliorative, chiarendo il calcolo, le modalità e i criteri per la richiesta e la concessione delle ferie. In assenza di regole più favorevoli, prevale la norma legale. La verifica sul corretto godimento delle ferie maturate ricade sul datore di lavoro. 

Entro il 30 giugno di ogni anno, l’azienda è tenuta a controllare lo smaltimento delle ferie maturate nei 24 mesi precedenti.

Le ferie eccedenti il minimo legale, definite dalla contrattazione collettiva o dai regolamenti interni, possono eventualmente essere monetizzate secondo quanto previsto da tali fonti.

Comunicazione aziendale delle ferie residue: modalità, tempistiche e contenuti

L’organizzazione e la comunicazione puntuale del residuo ferie sono obblighi centrali per l’azienda. Secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore, affinché il lavoratore possa effettivamente fruire del proprio diritto, deve essere informato in modo trasparente e tempestivo sulle giornate residue e sulle eventuali scadenze. 

La stessa Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 20035/2025, ha stabilito che spetta al datore di lavoro l’onere di provare di aver messo il lavoratore in condizione di fruire di tutte le ferie residue e di averlo informato adeguatamente sulle conseguenze della mancata fruizione.

I principali elementi di una corretta comunicazione aziendale includono:

  • Quantificazione delle ferie residue: dettagliate tra giorni maturati nell’anno corrente e arretrati.
  • Indicazione delle scadenze: specifica delle date entro cui utilizzare le giornate residue per evitare la decadenza.
  • Richiamo normativo: riferimenti alle fonti legislative e/o contrattuali che disciplinano la materia.
  • Modalità di fruizione: invito formale o suggerimento per la pianificazione delle ferie, dando la possibilità di proporre periodi alternativi.
  • Firma del responsabile: richiesta di presa visione da parte del lavoratore, documentando la comunicazione.
La comunicazione delle ferie maturate deve essere effettuata con congruo anticipo rispetto ai termini di decadenza e garantire che il lavoratore sia posto in condizione concreta di esercitare il diritto al riposo.

Cosa succede se le ferie residue non vengono comunicate? Conseguenze legali e giurisprudenza

L’omessa comunicazione delle ferie residue può avere ripercussioni giuridiche e amministrative per l’azienda. Se il lavoratore non viene adeguatamente informato, la perdita del diritto alle ferie o alla corrispondente indennità sostitutiva, alla cessazione del rapporto, può avvenire solo quando il datore di lavoro dimostra di aver invitato formalmente e con preavviso il dipendente a fruire delle giornate residue.

In mancanza di tale obbligo informativo:

  • Il lavoratore mantiene il diritto sia alla fruizione delle ferie non godute sia al pagamento dell’indennità sostitutiva.
  • Non si estingue il diritto alle ferie residue anche in caso di periodo di riferimento scaduto.
  • La mancata informazione costituisce una prova a sfavore dell’azienda in eventuali contenziosi.
Dal punto di vista sanzionatorio, possono essere comminate sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionate al numero di lavoratori coinvolti e agli anni di violazione:
Violazione su max 5 lavoratori in un solo anno Da 120 € a 720 €
Più di 5 lavoratori o almeno 2 anni di ritardo Da 480 € a 1.800 €
Oltre 10 lavoratori o almeno 4 anni di violazione Da 960 € a 5.400 €

Oltre alle sanzioni, la mancata comunicazione può comportare la sospensione temporanea della regolarità contributiva aziendale (DURC) e l’eventuale richiesta di risarcimento danni da parte del dipendente per danno biologico o esistenziale, a condizione di provare il nesso causale.

Il pagamento delle ferie residue: quando è obbligatorio e come si calcola l’indennità sostitutiva

Stando a quanto in generale stabilito dalla normativa attuale, la monetizzazione delle ferie residue non è ammessa durante il rapporto, salvo eccezioni precise. L’obbligo di pagamento si attiva in specifiche circostanze:

  • Cessazione del rapporto di lavoro: dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale, fine contratto a termine.
  • Ferie eccedenti il minimo legale: giorni contrattuali aggiuntivi, se previsto da accordi collettivi.
  • Contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno.
L’indennità sostitutiva coincide con la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se le ferie fossero state fruite e si determina moltiplicando i giorni di ferie residue per la retribuzione giornaliera o oraria al momento dell’erogazione. L’importo è soggetto a contributi previdenziali e tassazione IRPEF. Nel caso di ferie residue di anni precedenti, la somma può risultare anche maggiore per effetto dei rinnovi retributivi.
Circostanza Pagamento ferie residue
Durante rapporto di lavoro Solo giorni eccedenti il minimo
Cessazione per fine rapporto Tutti i giorni non goduti, inclusi quelli minimi
Contratto a termine < 1 anno Tutti i giorni maturati
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