Accendere un mutuo è una delle scelte più rilevanti nella vita finanziaria di una persona. In questo scenario, la questione delle assicurazioni collegate è spesso fonte di dubbi e incertezze: diversi clienti si chiedono quali polizze siano effettivamente necessarie e quali, invece, possano essere imposte dalla banca come condizioni per il prestito. Il consumatore ha il diritto di essere pienamente informato e di poter decidere liberamente, senza pressioni indebite o obblighi non previsti dalla legge.
Le normative attuali riconoscono garanzie precise a tutela degli interessi di chi richiede un finanziamento ipotecario. L'obiettivo di questa guida è offrire un quadro chiaro e affidabile sui diritti del mutuatario, illustrando sia gli obblighi legali che le prassi più comuni nell'ambito delle assicurazioni sui mutui.
Quando si richiede un mutuo è necessario distinguere con attenzione tra coperture obbligatorie e facoltative. Secondo la normativa italiana (Legge 100/2012), l'unica polizza realmente obbligatoria contestualmente all'accensione del finanziamento è l'assicurazione "scoppio e incendio". Tale copertura protegge l'immobile ipotecato contro danni derivanti da incendi, esplosioni e fulmini, salvaguardando sia il proprietario sia la banca che ha concesso il prestito:
Cosa copre la polizza scoppio e incendio: danni materiali causati da incendi; esplosioni; scoppi; effetti di fulmini.
Chi ne beneficia: il beneficiario diretto è l'istituto di credito, che tutela così il valore della garanzia ipotecaria contro imprevisti che potrebbero diminuire il valore dell'immobile.
Tipologie di polizza: a valore intero (copertura totale del valore stimato); a primo rischio assoluto (copertura limitata al danno effettivo).
Il cliente resta sempre libero di scegliere la compagnia assicurativa con cui stipulare la polizza, purché vengano rispettati gli standard richiesti dalla banca per la copertura. Alcuni istituti propongono offerte di compagnie affiliate, ma nessuna può imporre la propria soluzione come unica opzione. La banca ha tuttavia l'obbligo di persuasione informata, offrendo almeno due preventivi di compagnie diverse. Altre polizze, come quelle vita, infortuni o perdita del lavoro, non sono richieste per legge, anche se la loro sottoscrizione può risultare conveniente in base al profilo del mutuatario.
Oltre all'obbligatoria protezione per incendi e scoppi, spesso viene proposto di associare ulteriori coperture facoltative. Le più comuni includono:
Polizza vita: Estingue il debito residuo in caso di decesso dell'intestatario del mutuo, proteggendo gli eredi o i familiari dal rischio di dover saldare rate ancora dovute.
Polizza infortuni o perdita del lavoro: Interviene qualora l'assicurato perda la capacità di rimborsare le rate per malattia, infortunio o licenziamento.
Polizza multi-rischi sull'abitazione: Copre una gamma più ampia di rischi, come furti, calamità naturali, guasti gravi agli impianti.
La proposta di polizze aggiuntive da parte della banca è ammessa dal quadro normativo (Consiglio di Stato, sent. n. 5901/2025), a patto che sia sempre rispettata la libertà di accettazione da parte del cliente. L'acquisto delle soluzioni accessorie può essere suggerito solo quali strumenti opzionali che rendono il rimborso del mutuo più sicuro, ad esempio per famiglie monoreddito o clienti con minori autonomie finanziarie. In alcuni casi, la banca promuove queste coperture per offrire condizioni di finanziamento più convenienti, ma l'adesione resta volontaria.
Il consumatore ha il diritto di:
Ricevere informazioni trasparenti sulle polizze facoltative
Disporre di tempi adeguati per valutare ogni proposta senza pressioni
Chiedere offerte personalizzate e confrontare le modalità di pagamento (premio unico o frazionato)
Scegliere soluzioni di mercato alternative rispetto a quelle presentate dalla banca
L'offerta congiunta di mutuo e assicurazione rimane lecita solo se non viene mai impostata come condizione vincolante per ottenere il finanziamento.
Secondo le direttive nazionali ed europee in materia di tutela del consumatore (Direttiva UE 2005/29), la libertà di scelta è un principio irrinunciabile: ogni cliente ha diritto a individuare la compagnia e la polizza che meglio rispondono alle proprie esigenze, secondo criteri di prezzo, coperture e livello di servizio.
Non è possibile imporre la sottoscrizione di una polizza assicurativa esclusivamente presso la banca o le sue affiliate. Il cliente può:
Selezionare un'assicurazione tra le proposte dalla banca
Rivolgersi a operatori indipendenti (agenzie, broker, piattaforme online) che rispondano ai requisiti di copertura richiesti
Mantenere attive altre polizze già in essere se compatibili (ad esempio, assicurazione casa già sottoscritta con copertura scoppio e incendio)
La banca ha il dovere di valutare l'idoneità delle garanzie offerte, ma non può influenzare la scelta del cliente. Il mutuatario, se lo desidera, è libero di negoziare premi e condizioni direttamente con compagnie terze e di presentare relativa documentazione come prova di copertura. Questa libertà evita rincari dovuti all'intermediazione e promuove la trasparenza del mercato.
In caso di proposta di polizze da parte dell'istituto, il cliente deve essere informato della totale facoltatività dell'offerta, con tempi e modalità separati rispetto alla firma del contratto di mutuo.
La vendita abbinata tra mutuo e assicurazione, nota anche come "tying" o "bundling", non costituisce necessariamente una pratica vietata. Tuttavia, la situazione cambia quando la banca condiziona l'erogazione del finanziamento alla sottoscrizione obbligata della polizza o esercita pressioni indebite.
Le seguenti prassi sono considerate illegittime:
Richiedere la firma contemporanea di entrambi i contratti senza concedere un adeguato periodo di riflessione
Far intendere che la mancata sottoscrizione della polizza renda impossibile ottenere il mutuo
Adottare pressioni psicologiche, insistenze o atteggiamenti intimidatori nel proporre prodotti assicurativi accessori
La normativa comunitaria (Direttiva UE 2005/29) include tra le pratiche commerciali sleali e illecite l'imposizione di prodotti non richiesti come condizione per l'acquisto di altri. Il cliente è, dunque, sempre tutelato nel suo diritto a dire no ad assicurazioni non desiderate. Segnalare comportamenti sospetti agli organi di vigilanza può attivare controlli e sanzioni verso banche o intermediari che non rispettino la normativa.
Il sistema di controlli e tutele poggia su una serie di norme nazionali ed europee, volte a garantire la massima trasparenza nel rapporto banca-cliente:
Regolamento IVASS n. 40/2018: impone obblighi dettagliati in tema di informazione precontrattuale e modalità di proposta delle polizze abbinate ai finanziamenti
Direttiva UE 2014/17/UE: stabilisce che, se per ottenere il credito è necessario sottoscrivere un'assicurazione, ciò va comunicato in modo chiaro e tempestivo, indicando sempre il costo del servizio assicurativo (TAEG incluso)
Direttiva UE 2005/29: elenca e vieta pratiche commerciali sleali, compresa la forzatura ad acquistare polizze accessorie non espressamente scelte dal consumatore
Le banche devono sempre consegnare documentazione informativa esaustiva e accessibile sulle condizioni contrattuali sia del mutuo che delle coperture assicurative proposte. La trasparenza sulla libertà di scelta e sull'eventuale facoltatività delle polizze è un diritto garantito, monitorato dai principali organi di vigilanza come IVASS e Banca d'Italia. In caso di inadempienze, il consumatore può rivolgersi agli arbitri bancari e alle autorità di settore.
L'ordinamento prevede specifiche tutele anche dopo la sottoscrizione delle assicurazioni legate al mutuo. Il titolare della polizza è infatti investito di precisi diritti di recesso e sostituzione:
Recesso entro 30 giorni: il cliente può recedere dal contratto assicurativo senza penali e ottenere il rimborso del premio già versato, purché agisca entro questo termine
Sostituzione della polizza: anche successivamente, è possibile optare per una soluzione assicurativa alternativa, purché le condizioni di copertura siano almeno equivalenti a quelle richieste dalla banca
Obbligo della banca: accettare la nuova copertura a parità di garanzie senza ostacolare la concorrenza tra operatori
La procedura richiede attenzione:
Verificare con precisione le condizioni specifiche di recesso e sostituzione nel contratto
Trasmettere formale richiesta alla compagnia o all'intermediario (raccomandata o PEC)
Nel caso di sostituzione, documentare l'equivalenza della nuova polizza secondo i requisiti del finanziatore
Ottenerne il rimborso della parte di premio non ancora goduta, se previsto
Questi diritti sono sanciti dalle disposizioni IVASS e dalle normative comunitarie. Essi rappresentano un elemento essenziale per ridurre i costi, migliorare la qualità delle coperture e accedere a condizioni più vantaggiose anche dopo la stipula iniziale.