Il bollo sulle fatture elettroniche è stato oggetto di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha pubblicato una guida aggiornata per chiarire regole, modalità di pagamento e strumenti utili per facilitare l’assolvimento di questo obbligo fiscale. Grazie a nuove funzionalità e semplificazioni normative, il sistema punta a garantire una gestione più efficiente e trasparente. Capiamo allora:
Cosa prevede l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Il nuovo servizio per le Comunicazioni bollo fatture elettroniche
L’imposta di bollo si applica alle fatture elettroniche che documentano operazioni esenti da IVA o non soggette all’imposta, a condizione che l’importo del documento superi 77,47 euro. Il tributo, fissato a 2 euro per ogni fattura, deve essere indicato nel documento stesso attraverso la dicitura “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”.
Per agevolare il controllo e la gestione del bollo sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione due elenchi trimestrali consultabili nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. L’Elenco A include le fatture per le quali l’imposta di bollo è stata indicata e non può essere modificato. L’Elenco B, invece, contiene le fatture che, pur essendo soggette all’imposta, non riportano l’indicazione del bollo. Questo elenco è modificabile dai contribuenti, che possono aggiungere o rimuovere fatture entro il termine stabilito, fornendo le relative motivazioni.
Le modifiche all’Elenco B devono essere effettuate entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Per esempio, per il secondo trimestre dell’anno, i contribuenti hanno tempo fino al 10 settembre per apportare correzioni, mentre per gli altri trimestri il termine è l’ultimo giorno del mese successivo.
Una volta effettuate le modifiche agli elenchi, l’Agenzia delle Entrate calcola l’importo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento. Questo importo è reso disponibile entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, mentre per il secondo trimestre il termine è prorogato al 20 dello stesso mese.
Il pagamento dell’imposta, come viene spiegato nella guida, può essere effettuato tramite il portale Fatture e Corrispettivi, utilizzando il servizio online per i versamenti. In caso di mancato pagamento entro la scadenza, il sistema calcolerà sanzioni e interessi, che il contribuente dovrà corrispondere insieme all’imposta dovuta.
L’Agenzia delle Entrate ha introdotto il servizio Civis – Comunicazioni bollo fatture elettroniche, accessibile nell’area riservata del sito istituzionale. Questo strumento consente ai contribuenti e agli intermediari di ricevere supporto su eventuali comunicazioni di irregolarità legate al bollo, come ritardi, omissioni o errori nei versamenti. Il servizio offre un’interfaccia intuitiva per chiarire dubbi, correggere anomalie e gestire le pratiche in modo rapido ed efficace.
Con il Decreto Semplificazioni, il legislatore ha innalzato il limite per il versamento cumulativo dell’imposta di bollo da 250 euro a 5.000 euro. Questa modifica consente ai contribuenti di posticipare il pagamento al secondo o terzo trimestre, purché l’importo complessivo rientri nel nuovo limite. Per esempio, se l’imposta dovuta per il primo trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 settembre insieme a quello del secondo trimestre. Analogamente, se l’importo dei primi due trimestri non supera il limite, il pagamento può essere rinviato al 30 novembre, in concomitanza con il terzo trimestre.
Il mancato assolvimento del bollo sulle fatture elettroniche può comportare l’emissione di comunicazioni di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate, con l’applicazione di sanzioni amministrative e interessi. Il contribuente ha comunque la possibilità di regolarizzare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso, che consente di ridurre le sanzioni se il pagamento è effettuato spontaneamente entro termini definiti.