Il panorama normativo e fiscale dello sport in Italia è stato profondamente aggiornato negli ultimi anni, con riflessi rilevanti sulle modalità di apertura e gestione della partita IVA sportiva ordinaria.
Nel 2025 chi opera professionalmente nello sport deve rispettare obblighi stringenti in termini di fiscalità e contribuire a processi di riforma, in linea con le direttive europee e le nuove esigenze del settore.
L’istituto della partita IVA sportiva ordinaria nel 2025 è riservato ai lavoratori autonomi nel settore sportivo.
Sono tenuti all'apertura coloro che, svolgendo attività remunerate (ad esempio atleti, allenatori, direttori tecnici, collaboratori amministrativi/contabili, preparatori atletici), hanno percepito compensi annuali superiori a 15.000 euro.
Questo limite rappresenta la soglia oltre la quale l’attività è considerata professionalmente rilevante e impone la scelta di un codice ATECO specifico (85.51.00- Corsi sportivi e ricreativi).
L’apertura della partita IVA è obbligatoria non appena si supera tale franchigia, mentre al di sotto è sufficiente una gestione da lavoratore occasionale o tramite altre forme contrattuali previste per il volontariato.
Il regime fiscale previsto per la partita IVA sportiva ordinaria riconosce specifiche agevolazioni e progressività nelle imposte secondo la dimensione del reddito:
Per chi adotta il regime forfettario, l’imposizione è ulteriormente ridotta (imposta sostitutiva al 5% per i primi cinque anni, poi al 15%), applicata sul 78% dei redditi eccedenti la franchigia, secondo quanto stabilito per questa tipologia di attività.
Tra le peculiarità della partita Iva sportiva spiccano alcune franchigie e soglie di esenzione che incidono notevolmente sulla base imponibile:
Questi criteri valgono per i lavoratori sportivi sia in regime ordinario che forfettario. La franchigia tutela tutti i compensi percepiti con riferimento all’attività sportiva, mentre sulla parte eccedente si applicano le aliquote previste.
Va ricordato che per le prestazioni assimilate al lavoro autonomo, dal 2023 anche i compensi di natura amministrativa e gestionale beneficiano di tali soglie.
Dal punto di vista previdenziale, la gestione dei contributi è disciplinata dalla Gestione Separata INPS. Le aliquote contributive sono distinte in base all’eventuale iscrizione ad altre casse:
Fino al 2027, in via agevolata, la base imponibile per il calcolo dei contributi è ridotta del 50% sopra la soglia di 5.000 euro.
Questi importi vanno dichiarati nel Quadro RR del Modello Redditi e pagati direttamente dal lavoratore autonomo con scadenze annuali imposte dall’INPS.
Con particolare riferimento alle spese deducibili. Il lavoratore sportivo può scalare, nel quadro dei costi inerenti all’attività, le seguenti categorie di spese:
Nel regime ordinario, tali spese devono essere documentate e collegate all’attività sportiva per poter essere interamente dedotte.
In caso di regime forfettario, invece, si applica semplicemente il coefficiente di redditività sulla totalità dei compensi, senza distinzione analitica tra le voci di uscita.
Adempimento | Dettagli |
Apertura partita IVA | Obbligatoria al superamento dei 15.000 € di compensi per attività sportiva |
Regime fiscale | Ordinario o forfettario, con imposta ridotta e franchigie cumulative |
Contributi previdenziali | Versamento a Gestione Separata INPS, aliquote differenziate |
Fatturazione elettronica | Obbligatoria per tutte le prestazioni, anche esenti IVA |
Contabilità IVA | Registrazione anche per servizi esenti, salvo dispensa |
Spese deducibili | Materiale sportivo, trasporti, aggiornamenti, locali, costi amministrativi |
Franchigie | 5.000 € annui esenti anche da contributi; 15.000 € esenti IRPEF |