Contratto multiservizi 2022 (CCNL) stipendi, livelli, mansioni, permessi, malattia, ferie, licenziamenti

Quando a chi si applica il contratto Multiservizi: quali sono regole e disciplina del rapporto di lavoro previste e chiarimenti

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Contratto multiservizi 2022 (CCNL) stipe

A chi si applica il contratto Multiservizi 2022?

Il Contratto multiservizi 2022 (CCNL) disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro di dipendenti e imprese industriali, artigiane, cooperative, di consorzi e società consortili operanti nel settore pulizia e servizi integrati/multiservizi che svolgono, anche per conto terzi, diverse attività, da servizi di pulizia, a nettezza urbani, servizi di trasporto, ristorazione e non solo. 

Il Contratto multiservizi 2022 (CCNL) disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro di dipendenti e imprese industriali, artigiane, cooperative, di consorzi e società consortili operanti nel settore pulizia e servizi integrati/multiservizi che svolgono, anche per conto terzi, attività come servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, pulitori, netturbini, spazzacamini, ecc.); servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, insegne luminose, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale, interventi in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, ecc.); servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, ecc.); servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, ecc.); nettezza urbana come spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto e trattamento, recupero e smaltimento rifiuti solidi e liquidi, con o senza recupero energetico, lavaggio cassonetti; transennature stradali, anche provvisorie; servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.); portierato e guardiania.

Vediamo cosa prevede il contratto Multiservizi 2022 per stipendi, livelli, mansioni, permessi, malattia, ferie, licenziamenti.

  • Contratto multiservizi 2022 (CCNL) stipendi, livelli, mansioni
  • Contratto multiservizi 2022 permessi e ferie
  • Contratto multiservizi 2022 regole malattia
  • Contratto multiservizi 2022 come funzionano licenziamenti

Contratto multiservizi 2022 (CCNL) stipendi, livelli, mansioni

Il lavoratore assunto con ccnl Multiservizi 2022 deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle rientranti in altre posizioni organizzative riconducibili alla stessa categoria legale di inquadramento. 

Nel caso di eventuale modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, quest’ultimo può essere assegnato a posizioni organizzative inferiori a quelle precedentemente espletate, a condizione che rientrino comunque nella stessa categoria legale. Il cambiamento di mansioni per dipendenti con Ccnl Multiservizi 2022 può accompagnato, se necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo.

Gli stipendi dei dipendenti con contratto Multiservizi 2022 variabili per Livelli sono i seguenti:

  • 1.863 euro per Quadri;
  • 1.748 euro per Livello 1;
  • 1.578 euro per Livello 2;
  • 1.366 euro per Livello 3;
  • 1.292 euro per Livello 4;
  • 1.230 euro per Livello 5;
  • 1.174 euro per Livello 6;
  • 1.118 euro per Livello 7. 

Contratto multiservizi 2022 permessi e ferie

Il personale assunto con contratto Multiservizi 2022 ha diritto ad un periodo di ferie annuali di 4 settimane e ogni settimana di ferie deve essere ragguagliata a 5 o a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.

Compatibilmente con le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori, il datore di lavoro può stabilire un periodo di ferie, pari a due settimane, nei periodi di minor lavoro o in caso di chiusura per ferie aziendali. Precisiamo che il periodo di ferie si interrompe nel caso di sopraggiunta malattia o infortunio non sul lavoro di durata superiore a cinque giorni se il lavoratore avverte in maniera tempestiva.

Terminato il periodo di ferie, è obbligo del lavoratore rientrare al lavoro. Durante il periodo di ferie, i lavoratori hanno diritto a percepire la normale retribuzione spettante per ccnl. 

Passando al capitolo permessi, i lavoratori con contratto Multiservizi hanno diritto a 32 ore di permessi retribuiti da usare entro l’anno solare e i permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadono e devono essere pagati con la retribuzione di fatto prevista da contratto al momento della scadenza, se non possono essere fruiti entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Per rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, il lavoratore ha diritto ad avere un dodicesimo dei permessi per ogni mese intero di servizio prestato. Precisiamo che i permessi retribuiti previsti dal ccnl Multiservizi non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione superiori a 15 giorno di calendario.

I lavoratori hanno diritto anche a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Per fruire del permesso, il lavoratore deve comunicare previamente all’azienda l’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni in cui deve essere usato.

Contratto multiservizi 2022 regole malattia

Al verificarsi di un evento di malattia, il dipendente con ccnl Multiservizi deve avvertire tempestivamente datore di lavoro o azienda sella sua assenza prima dell’inizio del normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza, salvo casi di giustificato e documentato impedimento o accertata forza maggiore.

Per assenza per malattia, il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico di base relativa certificazione medica che deve poi essere inviata telematicamente dal medico o dalla struttura sanitaria all’Inps che a sua volta, sempre in via telematica, la mette a disposizione del datore di lavoro.

Se il dipendente che si assenta per malattia non provvede a presentare le appena riportate comunicazioni, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza viene considerata ingiustificata con tutte le conseguenze ed eventuali provvedimenti disciplinari previsti da Ccnl in tali casi.

Inoltre, il lavoratore con contratto Multiservizi assente per malattie deve sempre rendersi reperibile per visite mediche di controllo a domicilio secondo la normativa vigente e nelle fasce orarie definite. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per:

  • 180 giorni di calendario in un anno (decorrente dal primo gennaio al 31 dicembre successivo);
  • fino a 24 mesi per le malattie di particolari gravità (oncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica).

Infine, durante il periodo di malattia i lavoratori hanno diritto a percepire la retribuzione comprensiva dell’indennità erogata dall’Inps nelle seguenti modalità:

  • al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a quattro eventi morbosi in ragione d'anno di calendario (primo gennaio-31 dicembre);
  • al 75% della retribuzione giornaliera lorda a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto per i giorni di malattia dal quarto al 45esimo giorno;
  • per patologie certificate da documentazione medico-ospedaliera, l’azienda integra fino al 100% della normale retribuzione giornaliera per un massimo di 180 giorni di calendario in un anno.

L'importo anticipato dal datore di lavoro viene poi posto a conguaglio con i contributi dovuti all'Inps.

Contratto multiservizi 2022 come funzionano licenziamenti

Il licenziamento nel contratto Multiservizi 2022 può avvenire con o senza preavviso, a seconda della gravità del motivo che lo determina e ognuna delle parti, vale a dire sia datore di lavoro che lavoratore, può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato rispettando però i termini di preavviso stabiliti da Ccnl e tramite raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o altro mezzo idoneo a certificare la data di spedizione.

I termini di preavviso da rispettare sono differenti a seconda dell'anzianità di servizio e Livello di inquadramento del dipendente e sono, in particolare, i seguenti:

  • per Livello Quadro e Livello 1 i termini di preavviso da rispettare sono di 60 giorni per anzianità di servizio fino a 5 anni; 90 giorni per anzianità di servizio tra 5 e 10 anni e 120 giorni per anzianità di servizio oltre 10 anni;
  • per Livelli 2 e 3 i termini di preavviso da rispettare sono di 30 giorni per anzianità di servizio fino a 5 anni; 45 giorni per anzianità di servizio tra 5 e 10 anni e 60 giorni per anzianità di servizio oltre 10 anni;
  • per Livelli 4 e 5 i termini di preavviso da rispettare sono di 20 giorni per anzianità di servizio fino a 5 anni; 30 giorni per anzianità di servizio tra 5 e 10 anni e 45 giorni per anzianità di servizio oltre 10 anni;
  • per Livelli 6 e 7 i termini di preavviso da rispettare sono di 7 giorni per anzianità di servizio fino a 5 anni; 10 giorni per anzianità di servizio tra 5 e 10 anni e 20 giorni per anzianità di servizio oltre 10 anni;

I giorni di preavviso si intendono di calendario e se i suddetti termini di preavviso non vengono rispettati, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore licenziato una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. 


 

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