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Cosa posso fare se una fattura non mi viene pagata e l'ho già inviata al Sdi. Le soluzioni possibili

Se una fattura già inviata tramite Sdi non viene pagata, bisogna innanzitutto verificare la corretta ricezione da parte del destinatario, quindi procedere con un sollecito formale, fino ad una eventuale azione legale

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Cosa posso fare se una fattura non mi vi

Una delle principali questioni fiscali di imprese e professionisti italiani riguarda la mancata riscossione di una fattura già inviata tramite il Sistema di Interscambio (SDI). 

Invio della fattura elettronica allo SDI: procedura, dati obbligatori e tempistiche

L’emissione di una fattura elettronica segue un iter preciso definito dalla normativa italiana.

La fattura deve essere redatta in formato XML conforme ai requisiti stabiliti dall’Agenzia delle Entrate e riportare specifici dati obbligatori: dati anagrafici del cedente/prestatore e committente, partita IVA, indirizzo, descrizione dettagliata di beni o servizi, quantità, importi, aliquote e importo IVA, modalità di pagamento e, ove previsto, il codice destinatario o indirizzo PEC.

L’invio telematico avviene tramite il Sistema di Interscambio (SDI) piattaforma gestita dall’Agenzia. Per compilare ed inviare correttamente la fattura, è possibile avvalersi sia dei servizi gratuiti disponibili nell’area "Fatture e Corrispettivi", sia di software gestionali certificati. La procedura prevede alcuni passaggi chiave:

  • Predisposizione della fattura elettronica in formato XML
  • Apposizione della firma digitale a garanzia dell’autenticità
  • Trasmissione al SDI attraverso uno dei canali abilitati (PEC, SDICoop, portale ADE)
  • Gestione delle notifiche di accettazione o scarto inoltrate dal sistema all’indirizzo indicato

Per quanto riguarda le tempistiche da rispettare:

  • Fattura immediata: entro 12 giorni dalla data dell’operazione
  • Fattura differita: entro il 15 del mese successivo rispetto all’effettuazione dell’operazione
  • Autofatture per acquisti esteri: entro il 15 del mese successivo

Cosa succede fiscalmente dopo l'invio allo SDI: emissione, registrazione e ricavi

La fattura elettronica si considera emessa solo con la trasmissione allo SDI. La data di emissione coincide con la data di invio accettato, non con quella di creazione o predisposizione del documento. A valle dell’inoltro, la fattura deve:

  • Essere registrata nel registro IVA vendite entro il 15 del mese successivo all’operazione (o termine relativo al regime fiscale adottato)
  • Contribuire alla formazione del ricavo d’esercizio, con possibili implicazioni anche ai fini della determinazione delle imposte (IVA, IRES, IRPEF)

Per i soggetti in contabilità semplificata con opzione “regime del registrato”, la data di registrazione può coincidere con la data d’incasso.

Tuttavia, in assenza di questa opzione, prevale la regola generale: il ricavo è attribuito al periodo d’imposta in cui la fattura è stata trasmessa allo SDI.

La mancata riscossione non annulla l’obbligo di registrazione e imposizione fiscale, salvo specifica procedura di deduzione delle perdite.

Pagamento mancato della fattura già emessa: possibili cause e prevenzione

Il mancato pagamento di una fattura già trasmessa tramite SDI può scaturire da molteplici fattori:

  • Difficoltà finanziarie temporanee o strutturali del cliente
  • Contestazioni su beni o servizi forniti (qualità, tempi, difformità)
  • Dimenticanze o errori amministrativi da parte del debitore
  • Strategie dilatorie mirate a migliorare il flusso di cassa
  • Fallimento, liquidazione, chiusura dell’attività debitrice

E' importante, inoltre, adottare alcune buone pratiche amministrative:

  • Verifiche preventive della solvibilità dei clienti
  • Definizione puntuale delle condizioni di pagamento nelle offerte e contratti
  • Monitoraggio sistematico delle scadenze
  • Impostazione di processi automatizzati di reminder
  • Eventuale utilizzo di assicurazione sui crediti commerciali

Cosa fare se la fattura elettronica inviata allo SDI non viene pagata: solleciti, messa in mora e azioni stragiudiziali

In presenza di insoluto, la prima azione è attivare una procedura di sollecito, inizialmente in modo informale (telefono, email, reminder di cortesia) e, se necessario, in modo formale attraverso:

  • Sollecito scritto, contenente riferimenti precisi (numero fattura, data, importo dovuto, modalità di pagamento, nuova scadenza proposta)
  • Trasmissione tramite PEC o raccomandata A/R allo scopo di avere prova legale dell’invio

Dopo i primi solleciti infruttuosi, si procede alla messa in mora: una lettera formale in cui si comunica la volontà di adire alle vie giudiziarie in assenza di corresponsione, con indicazione degli interessi di mora.

Questa comunicazione interrompe i termini di prescrizione e costituisce condizione necessaria per le successive iniziative di recupero coattivo.

Le azioni stragiudiziali per ottenere il pagamento di una fattura elettronica inviata e non pagata comprendono generalmente:

  • Mediazione o negoziazione assistita, ove prevista
  • Stipula di eventuali piani rateali concordati
  • Formalizzazione di accordi transattivi.

Se le azioni stragiudiziali non portano al saldo, è possibile procedere con:

  • Decreto ingiuntivo: il creditore può chiedere al giudice, allegando fattura inviata allo SDI e relative prove (contratto, documentazione di consegna e solleciti), di emettere un ordine di pagamento immediato al debitore. Il giudice valuta la regolarità documentale ed emette il provvedimento che, in mancanza di opposizione, diventa esecutivo.
  • Azione ordinaria: se il debitore contesta motivi sostanziali o formali, si apre il processo ordinario, potenzialmente più lungo e costoso.
  • Pignoramento: ottenuto il decreto ingiuntivo non opposto, si avvia la procedura esecutiva sui beni del debitore (conti, immobili, stipendi).

Soluzioni fiscali: nota di credito, deduzione delle perdite e implicazioni IVA

Oltre agli strumenti amministrativi e giudiziali, la normativa prevede altre soluzioni per gestire le fatture insolute:

  • Nota di credito: consente di stornare l’imponibile e l’IVA della fattura originaria. Si può emettere quando il credito viene considerato definitivamente inesigibile (ad esempio per fallimento, accordo stragiudiziale o ripetuti solleciti senza successo). La nota deve riportare gli estremi della fattura annullata e la causale.
  • Deduzione delle perdite su crediti: ai sensi dell’art. 101 del TUIR, la perdita può essere dedotta dal reddito d’impresa, purché sia dimostrata l’inesigibilità tramite procedure giudiziarie, piani di recupero falliti o altra adeguata documentazione scelta dal legislatore. Documenti quali solleciti, lettere di messa in mora, azioni legali o procedure fallimentari sono essenziali per la deducibilità.
  • Gestione IVA: senza nota di credito, l’IVA della fattura non saldata deve essere comunque versata all’Erario. Solo con la regolare emissione della nota si genera diritto al recupero dell’IVA originariamente versata.

Sanzioni e ravvedimento operoso: rischi per emissione tardiva o irregolare e come ridurli

L’inosservanza dei termini o la presenza di errori nella fattura elettronica comporta sanzioni amministrative, la cui entità varia secondo la gravità:

  • Emissione tardiva, omessa, o errata- sanzione pari al 70% dell’IVA (minimo 300 € dal 1° settembre 2024)
  • Errori senza incidenza sulla liquidazione IVA- sanzione da 250 a 2.000 €
  • Operazioni esenti, fuori campo o in reverse charge- sanzione 5% del corrispettivo non documentato (minimo 300 euro)

Il Ravvedimento operoso consente di ridurre la sanzione applicabile a seconda della tempestività della regolarizzazione.

Se l’errore viene sanato entro 90 giorni, la sanzione si riduce a 1/9; prorogando fino al termine di presentazione della dichiarazione IVA, la riduzione è di 1/8. Il pagamento della sanzione ridotta si effettua tramite il modello F24 con codice tributo 8911.