L’assegnazione dell’abitazione in locazione dopo una separazione o un divorzio rappresenta uno dei passaggi più delicati nella gestione dei rapporti familiari.
Comprendere chi ha diritto ad avere la casa dove si abita in affitto dopo la separazione implica l’analisi di diverse normative, tutele per i figli e diritti sia per i conduttori sia per i proprietari degli immobili.
Secondo quanto previsto dalla normativa italiana, nel caso di abitazione in affitto, spetta al giudice assegnare il diritto di abitazione tra i due ex coniugi.
Solitamente questo viene riconosciuto al coniuge cosiddetto collocatario, con cui vivono i figli, indipendentemente dall’intestazione del contratto di locazione. Ciò si applica sia in situazioni di separazione che di divorzio, con l’obiettivo di non sradicare i figli dal contesto abitativo abituale.
Il criterio principe di assegnazione della casa in affitto è rappresentato dalla presenza di figli minori, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap conviventi.
Il giudice, nel valutare a chi spetti il diritto di permanenza nell’immobile locato, prende in considerazione anche:
Qualora non vi siano figli, la legge indirizza verso la negoziazione diretta o, in mancanza di accordo, demanda la decisione al giudice.
In assenza di esigenze di minori o soggetti fragili, prevale il criterio legato alla titolarità contrattuale del contratto di locazione.
In caso di assegnazione della casa in affitto, il coniuge assegnatario ha facoltà di subentrare nel contratto. L’obbligo di comunicare la variazione ricade sulle parti interessate e deve essere formalizzato presso l’Agenzia delle Entrate.
| Situazione | Effetto |
| Coniuge non intestatario diventa assegnatario | Subentra per legge nel contratto di locazione |
| Entrambi intestatari, uno lascia casa | L’assegnatario diventa unico conduttore |
| Proprietario diverso dai coniugi | Il diritto di abitazione è comunque garantito fino a revoca giudiziale |
La prassi legislativa prevede che spetta al coniuge che rimane nell’immobile versare il canone d’affitto. Tuttavia, se tale soggetto è economicamente più debole, il giudice può decidere di parametrizzare anche l’assegno di mantenimento in funzione della spesa per la locazione.
Ne risulta che l’ex coniuge può essere chiamato a concorrere, in misura variabile, alla copertura dell’affitto, soprattutto se destinatario di redditi superiori.
Il locatore deve rispettare l’assegnazione dell’immobile eventualmente disposta dal giudice, non potendo opporsi a un subentro determinato per autorità giudiziaria, e può intraprendere azioni legittime, come:
Il mancato rispetto del contratto da parte del conduttore assegnatario può portare al rilascio per morosità come in ogni altro rapporto di locazione.