Quali sono i casi in cui il coniuge non assegnatario della casa coniugale può comunque viverci dopo la separazione o il divorzio
Quando il coniuge non assegnatario della casa coniugale può comunque viverci in caso divorzio o separazione? La normativa vigente prevede che la casa coniugale in cui la coppia unita dal vincolo matrimoniale viveva, dopo la separazione e il divorzio, sia assegnata al genitore con cui i figli vivono prevalentemente.
Si tratta del cosiddetto genitore collocatario. Questa regola vale sia nel caso che la casa sia di proprietà esclusiva di uno solo dei due coniugi, per esempio, se è solo del marito ma i figli vengono assegnati alla moglie, allora quest’ultima e i figli continuano a vivere nella casa familiare, sia che la casa sia in comproprietà tra i due ex coniugi.
Eppure ci sono dei casi che, per legge, permettono anche al genitore non assegnatario della casa di viverci.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24106 del 2023, che ha affermato la piena autonomia dei genitori nel definire soluzioni concordate nell’interesse primario dei figli.
I giudici hanno, infatti, precisato che l’assegnazione della casa coniugale riguarda solo l’unità abitativa principale utilizzata come nucleo della vita familiare e, pur se di norma le pertinenze accompagnano la casa principale, gli ex coniugi possono modificare tale legame in modo che uno dei coniugi possa continuare a vivere nella casa coniugale e l’altro nella pertinenza, restando entrambe vicini al figlio o ai figli.
Perché i due ex coniugi possano vivere nella stessa casa anche dopo la separazione e il divorzio e l’assegnazione della stessa, l’accordo che raggiungono deve soddisfare specifiche condizioni.
Sono, in particolare, le seguenti: