Il contratto di somministrazione è una particolare forma contrattuale che si distingue per il rapporto trilaterale che si instaura tra agenzia per il lavoro, lavoratore e azienda utilizzatrice.
Attraverso la somministrazione, le imprese hanno la possibilità di integrare nel proprio organico lavoratori selezionati e formalmente assunti dall'agenzia, i quali prestano attività direttamente nei locali dell'utilizzatore.
Tale soluzione consente una gestione più flessibile della forza lavoro, rispondendo rapidamente alle necessità produttive e facilitando l'accesso a competenze specifiche.
Il contratto di somministrazione disciplina l'inserimento di personale tramite un accordo strutturato tra tre soggetti: agenzia autorizzata, lavoratore e azienda utilizzatrice.
L'agenzia per il lavoro deve essere iscritta all'Albo delle agenzie presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, garantendo così la trasparenza e la legalità nell'intermediazione.
Sono previsti precisi obblighi contrattuali: la forma scritta è essenziale, pena la nullità dell'accordo e la possibile riclassificazione del lavoratore come dipendente diretto dell'utilizzatore.
Il contratto di somministrazione presuppone una parità di trattamento, il che significa che il lavoratore beneficiario deve ricevere lo stesso trattamento economico e normativo dei dipendenti dell'azienda utilizzatrice con pari mansioni.
La disciplina prevede, inoltre, una serie di limiti quantitativi e temporali, differenziati a seconda che si tratti di lavoro a termine o meno.
Tali limiti sono aggiornati periodicamente; l’ultima modifica normativa ha fissato, ad esempio, la durata massima delle missioni a 24 mesi per il tempo determinato.
Nel contesto della somministrazione, la relazione si articola su tre protagonisti distinti, ognuno dei quali esercita ruoli e responsabilità precisi all'interno del rapporto di lavoro.
La struttura trilaterale del contratto di somministrazione prevede due distinti rapporti: uno tra agenzia e lavoratore, l'altro tra agenzia e utilizzatore.
Il contratto stipulato tra agenzia e impresa utilizzatrice definisce le condizioni di fornitura e utilizzo del personale, mentre quello con il lavoratore è di natura subordinata.
La stipula richiede la forma scritta sia per il contratto tra agenzia e utilizzatore sia per quello con il lavoratore. L’assenza della forma prescritta comporta la nullità dell’accordo e la possibile attribuzione diretta del rapporto all’utilizzatore. Gli elementi obbligatori includono:
Le regole del contratto di somministrazione come funziona ed esempi concreti si riflettono nella possibilità per l’impresa di gestire, in maniera modulare, il fabbisogno di personale, anche per singoli progetti o periodi predefiniti.
Il contratto di somministrazione può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ognuno con specifiche regole operative e limiti quantitativi, adattabili ai fabbisogni aziendali e tutelanti per il lavoratore.
Nel primo caso, si stipula per esigenze temporanee, come aumenti stagionali di produzione, sostituzioni di personale assente o progetti circoscritti nel tempo. L’incarico è soggetto a limiti di durata e di continuità delle missioni presso lo stesso utilizzatore, con un massimale di 24 mesi, salvo deroghe previste dalla contrattazione collettiva.
Per la somministrazione a tempo indeterminato, la flessibilità si abbina a una maggiore stabilità per il dipendente, che resta in forza all’agenzia tra una missione e l’altra e può beneficiare dell’indennità di disponibilità.
In entrambi i casi, il rapporto è caratterizzato dal diritto alla parità di trattamento rispetto ai colleghi presenti nell’organico dell’utilizzatore, relativamente a mansioni e condizioni normative.
Precisiamo che il lavoro somministrato a termine non può superare generalmente il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati dall’azienda utilizzatrice, mentre per lo staff leasing la soglia è fissata al 20%.
Per quanto concerne la percentuale massima di lavoratori impiegabili con il contratto di somministrazione, il calcolo fa riferimento al personale a tempo indeterminato presente in organico presso l’azienda al primo gennaio.
Se il tetto previsto per i contratti a termine è fissato al 30%, mentre quello per la forma a tempo indeterminato (staff leasing), non può superare il 20%.
Le soglie possono essere oggetto di diversa definizione nei contratti collettivi applicativi o per specifiche categorie svantaggiate. Sono previsti meccanismi di arrotondamento per i decimali.
I titolari di un rapporto in somministrazione beneficiano di una serie di tutele e garanzie specifiche, che equiparano il lavoratore somministrato a chi è stato assunto direttamente dall’azienda utilizzatrice.
La regola della parità di trattamento fa sì che per mansioni analoghe, inquadramento, orario di lavoro, retribuzione base, premi, indennità, ferie, permessi, assenze per malattia e maternità valgano le stesse condizioni previste dal contratto collettivo e dalle policy aziendali dell’utilizzatore.
Sono uguali:
Gli oneri contributivi e fiscali spettano all’agenzia, che si occupa dei versamenti obbligatori, degli aspetti amministrativi e previdenziali.
In caso di inadempienza dell’agenzia nei pagamenti, la responsabilità in solido grava sull’azienda utilizzatrice, la quale diventa obbligata al saldo delle spettanze residue.
Il somministrato ha, inoltre, diritto ad accedere a:
I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia hanno diritto nei periodi di non assegnazione presso aziende clienti a un’indennità di disponibilità, ulteriore presidio economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Le regole del contratto di somministrazione prevedono per l’agenzial'obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività produttiva e a garantire la formazione generale e l’addestramento necessario, inclusivo dell’uso di dispositivi di protezione e delle attrezzature pertinenti.
Rientra tra i doveri anche la trasmissione delle procedure aziendali di primo soccorso, antincendio, evacuazione e la comunicazione dei nominativi dei referenti per la sicurezza (RLS, RSPP e medico competente).
La documentazione sanitaria e di rischio deve essere consegnata alla fine della missione. L’efficacia degli obblighi di formazione e prevenzione si riflette sulla sicurezza operativa del dipendente somministrato e sul rispetto degli adempimenti di legge.
L'adozione del contratto di somministrazione risponde alle esigenze di flessibilità e tempestività nella gestione delle risorse umane.
Le aziende possono adattare il personale ai cambiamenti produttivi senza dover affrontare lunghi processi di assunzione o licenziamento, limitando i costi e riducendo l'incidenza della burocrazia.
La selezione, l'assunzione, la gestione contrattuale e l'amministrazione retributiva vengono esternalizzate all'agenzia, alleggerendo il carico amministrativo dell'impresa.
Lavorare con questa disciplina offre tutele rafforzate e vantaggi rilevanti rispetto a forme di impiego meno regolamentate.
Il diritto alla parità di trattamento garantisce eguaglianza salariale, normativa e di condizioni di lavoro rispetto ai colleghi diretti.
Permessi retribuiti, ferie, malattie, maternità e diritti sindacali sono pienamente riconosciuti, come previsto dal contratto collettivo applicato presso l’utilizzatore, senza discriminazioni legate alla provenienza contrattuale.
L’attuale disciplina individua precisi divieti e limitazioni all’impiego di questa forma contrattuale, a tutela sia dell’integrità del mercato del lavoro sia dei singoli operatori. L’adozione della somministrazione è vietata:
Ulteriori restrizioni possono essere stabilite per specifici settori produttivi o mansioni soggette a regolamentazioni speciali o da future previsioni normative e contrattuali.
La forma scritta del contratto di lavoro tra agenzia e dipendente, corredato da una lettera di assegnazione per ogni missione presso l’azienda utilizzatrice, dettaglia puntualmente mansioni, inquadramento, luogo e durata della prestazione, riferimenti ai contratti collettivi applicati, trattamento economico e voci retributive erogate.
Vengono inoltre elencate eventuali penalità o condizioni specifiche collegate all’assegnazione, come:
Come accennato, il contratto di somministrazione viene impiegato spesso per far fronte a esigenze temporanee e specifiche delle aziende.
Un esempio ricorrente è la copertura di picchi di produttività durante festività o periodi di saldi nel settore commerciale, dove l'incremento del carico di lavoro richiede risorse aggiuntive per tempi predefiniti.
Analoga applicazione si riscontra nelle attività di produzione industriale stagionale, come nel comparto alimentare o tessile in corrispondenza dei lanci di nuove collezioni o per soddisfare ordini straordinari.