L’amministratore di sostegno rappresenta una figura chiave nel panorama del diritto italiano, destinata a tutelare e supportare le persone che, a causa di difficoltà fisiche o psichiche, si trovano nell’impossibilità di gestire i propri interessi, garantendo loro il massimo grado di autonomia residua.
Il concetto di amministrazione di sostegno si differenzia radicalmente dagli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, essendo modellato sulle necessità individuali del beneficiario. La gestione del patrimonio del soggetto assistito può includere atti di straordinaria amministrazione come le donazioni.
Il quadro normativo sulla capacità di donare del beneficiario e sulle limitazioni previste
La possibilità di effettuare donazioni da parte di una persona assistita tramite amministrazione di sostegno è disciplinata da precise regole giuridiche volte a bilanciare autodeterminazione e protezione.
Secondo la normativa vigente, la nomina di un amministratore non priva automaticamente il beneficiario della capacità di donare. La facoltà di compiere donazioni può essere limitata solo dal giudice tutelare, sia nell’atto di nomina che durante eventuali revisioni.
Il giudice può espressamente estendere le limitazioni tipiche dell’interdizione o dell’inabilitazione anche al beneficiario di amministrazione di sostegno.
Casi in cui l'amministratore di sostegno può ricevere donazioni dal beneficiario
La questione relativa a quando l’amministratore di sostegno può avere donazioni da chi assiste è regolata da diverse norme che pongono al centro l’interesse e la tutela della persona fragile.
La possibilità per l’amministratore di ricevere donazioni non è esclusa del tutto dalla legge, ma deve essere rigorosamente circoscritta e sottoposta a diversi controlli. I casi più rilevanti includono:
- Mancanza di espressa limitazione da parte del giudice: In assenza di uno specifico divieto contenuto nel decreto di nomina o nelle sue revisioni, il beneficiario mantiene la capacità di compiere atti di disposizione come la donazione, salvo che non venga accertata una condizione di assoluta inidoneità a manifestare una volontà libera e consapevole.
- Presenza di autorizzazione o controllo giudiziario: Per donazioni di particolare rilevanza economica, si rende necessaria l’autorizzazione espressa del giudice tutelare. Tale verifica riguarda la genuinità della volontà del donante, la congruità dell’atto rispetto al patrimonio e l’assenza di influenze indebite da parte dell’amministratore.
- Approvazione preventiva del rendiconto finale: La legge inibisce la ricezione di donazioni da parte dell’amministratore prima dell’approvazione del rendiconto da parte del giudice tutelare. Ciò per prevenire trasferimenti illeciti o prematuri di ricchezze prima della verifica della corretta gestione patrimoniale.
- Situazione di stretta fiducia o rapporto familiare: In casi dove l’amministratore di sostegno è anche parente prossimo e la donazione rispecchia una volontà ben documentata del beneficiario, il giudice può valutare la sussistenza delle condizioni di legittimità dell’atto, sempre previa attenta istruttoria.
Responsabilità e obblighi dell'amministratore di sostegno nella gestione delle donazioni
L’assunzione dell’incarico amministrativo comporta rilevanti obblighi di diligenza e trasparenza, anche nella gestione di donazioni e atti di liberalità provenienti dal beneficiario. Gli obblighi principali includono:
- Agire nell’esclusivo interesse del beneficiario: Ogni azione, incluse le donazioni, deve concorrere al benessere materiale e morale della persona assistita.
- Rispettare le prescrizioni giudiziali: È indispensabile che qualsiasi liberalità sia effettuata conformemente alle limitazioni e ai permessi sanciti dal giudice tutelare nel provvedimento di nomina o in successive modifiche.
- Divieto di conflitto di interessi: L’amministratore di sostegno è tenuto ad astenersi da qualsiasi atto che possa presentare un conflitto d’interesse con il beneficiario. In caso di potenziale conflitto, la legge impone la nomina di un amministratore provvisorio per la singola operazione.
- Gestione trasparente e rendicontazione: Ogni operazione patrimoniale, inclusa la ricezione di donazioni, deve essere dettagliatamente documentata e riportata nel rendiconto annuale dell’attività svolta, da presentare al giudice tutelare.
- Gestione prudente e proporzionata: Le donazioni non devono compromettere la stabilità economica del beneficiario. L’amministratore deve garantire che le eventuali liberalità siano commisurate alle effettive disponibilità e non compromettano i bisogni futuri della persona assistita.
Cause di annullamento delle donazioni effettuate a favore dell’amministratore di sostegno
Le donazioni compiute dal beneficiario in favore di chi lo amministra possono essere anche annullate e le principali cause di annullamento sono:
- Violazione delle limitazioni giudiziarie: Se il decreto di nomina specifica il divieto o subordina l’effettuazione dell’atto a una preventiva autorizzazione e questa manca, la donazione è annullabile indipendentemente dalla consapevolezza dell’amministratore.
- Mancato rispetto degli adempimenti di rendiconto: Prima dell’approvazione del rendiconto finale da parte dell’autorità giudiziaria, qualsiasi donazione ricevuta dall’amministratore è viziata, a meno dell’espressa estinzione della relativa azione.
- Difetto di volontà libera e consapevole: Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di manifestare una volontà autonoma (ad esempio per gravi patologie psichiche) l’atto di donazione può essere annullato. Questo avviene qualora si dimostri l’incapacità di discernimento anche in assenza di specifico divieto giudiziario.
L’annullamento della donazione può condurre anche a conseguenze risarcitorie nei confronti del beneficiario e alla revoca dell’incarico.
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