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Periodo di prova contratto turismo CCNL 2025, durata, regole e stipendio

Come cambia la durata del periodo di prova nel contratto turismo a seconda dei diversi Livelli dei lavoratori: regole e chiarimenti

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Periodo di prova contratto turismo CCNL

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore turistico disciplina e regola i rapporti lavorativi all'interno di diverse realtà operative del comparto. Questo accordo si applica a numerose tipologie di strutture come esercizi pubblici, complessi alberghieri, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio e altre realtà dedicate all'accoglienza e ai servizi turistici.

Durata del periodo di prova nel CCNL Turismo 2025

Il CCNL Turismo 2025 stabilisce che i lavoratori devono completare un periodo di prova prima di essere confermati con contratto a tempo indeterminato. La normativa in vigore prevede differenti tempistiche basate sul livello di inquadramento professionale assegnato.

Seguendo il principio generale, esiste una proporzionalità diretta tra il livello di inquadramento e la durata della fase di prova: maggiore è la qualifica del dipendente, più lungo sarà il tempo necessario per la valutazione delle sue competenze. È importante sottolineare che le singole aziende hanno facoltà di modificare questi termini, generalmente prevedendo intervalli temporali ridotti rispetto a quelli standard.

Nello specifico, le tempistiche del periodo di prova nel CCNL Turismo 2025 sono così strutturate:

  • 180 giorni di lavoro effettivo per i dipendenti di Livello Quadro A e Quadro B
  • 150 giorni di lavoro effettivo per coloro che appartengono al Livello 1
  • 75 giorni di lavoro effettivo per gli inquadrati nel Livello 2
  • 45 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori di Livello 3
  • 30 giorni di lavoro effettivo per i dipendenti di Livello 4 e 5
  • 20 giorni di lavoro effettivo per chi appartiene al Livello 6S
  • 15 giorni di lavoro effettivo per gli inquadrati nei Livelli 6 e 7

Applicabilità del periodo di prova e diritti delle parti

È importante evidenziare che il periodo di prova in un contratto a tempo indeterminato viene applicato sia ai contratti a tempo indeterminato che a quelli a termine. Durante questa fase, entrambe le parti coinvolte nel rapporto lavorativo godono di specifiche tutele e diritti.

In particolare, sia il datore di lavoro che il lavoratore possono decidere di interrompere il rapporto professionale senza l'obbligo di preavviso. Questo significa che:

  • Il datore di lavoro può procedere al licenziamento del dipendente senza necessità di comunicazioni anticipate
  • Il lavoratore può presentare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, senza vincoli temporali

Questa flessibilità costituisce un elemento caratterizzante della fase di prova, permettendo a entrambe le parti di valutare l'idoneità della collaborazione professionale avviata senza incorrere in obblighi contrattuali più stringenti.

Retribuzione durante il periodo di prova nel CCNL Turismo 2025

Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, il lavoratore in periodo di prova con contratto CCNL Turismo 2025 ha diritto a percepire la medesima retribuzione prevista per i dipendenti assunti a tempo indeterminato inquadrati nel suo stesso livello. Questa disposizione garantisce parità di trattamento economico indipendentemente dalla fase contrattuale in cui si trova il rapporto di lavoro.

Gli stipendi mensili previsti dal CCNL Turismo 2025 sono così articolati per i diversi livelli di inquadramento:

  • Livello Quadro A: 2.159,74 euro
  • Livello Quadro B: 2.000,08 euro
  • Livello 1: 1.798,25 euro
  • Livello 2: 1.643,59 euro
  • Livello 3: 1.550,11 euro
  • Livello 4: 1.462,69 euro
  • Livello 5: 1.371,75 euro
  • Livello 6S: 1.319,01 euro
  • Livello 6: 1.300,32 euro
  • Livello 7: 1.218,50 euro

Particolarità del periodo di prova nel settore turistico

Il comparto turistico presenta alcune peculiarità che influenzano la gestione del periodo di prova. La stagionalità che caratterizza molte delle attività del settore può determinare specifiche modalità di applicazione dei termini di prova, soprattutto per i contratti stagionali o a termine.

Un aspetto da considerare riguarda il calcolo dei giorni di lavoro effettivo: in caso di assenze (per malattia Contratto turismo, infortunio o altri motivi), questi giorni non vengono conteggiati ai fini del completamento del periodo di prova, che risulterà pertanto prolungato per un tempo equivalente alle giornate di assenza.

Per le figure professionali specializzate, come chef, maitre, sommelier o altre mansioni che richiedono competenze tecniche specifiche, il periodo di valutazione assume particolare rilevanza per verificare le reali capacità operative in contesti spesso caratterizzati da picchi di lavoro intensi e necessità di gestire situazioni complesse con elevati standard qualitativi.

Diritti e tutele del lavoratore durante la fase di prova

Anche durante il periodo di prova, il lavoratore del settore turistico gode di tutte le tutele previste dalla legge e dal contratto collettivo, con particolare riferimento a:

  • Orario di lavoro regolamentato secondo le disposizioni contrattuali
  • Diritto ai riposi settimanali e alle pause durante l'orario lavorativo
  • Tutela in caso di malattia o infortunio
  • Applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
  • Trattamento economico conforme al livello di inquadramento

È importante sottolineare che, nonostante la particolare flessibilità del rapporto durante la fase di prova, l'eventuale interruzione dello stesso non può avvenire per motivazioni discriminatorie o in violazione di norme imperative di legge.

Formalizzazione del periodo di prova e sua validità

Affinché il periodo di prova nel settore turistico sia valido ed efficace, è necessario che sia formalizzato per iscritto prima dell'inizio del rapporto di lavoro. Questa indicazione deve essere contenuta nel contratto individuale sottoscritto dalle parti, con chiara specificazione della durata e delle condizioni applicabili.

In assenza di tale formalizzazione scritta, il periodo di prova non può considerarsi validamente pattuito, con la conseguenza che il rapporto di lavoro si intenderà instaurato direttamente a tempo indeterminato, senza la possibilità per il datore di lavoro di avvalersi della facoltà di recesso libero tipica di questa fase.

Al termine del periodo di prova, qualora nessuna delle parti abbia manifestato la volontà di interrompere il rapporto, il contratto prosegue automaticamente secondo le condizioni originariamente pattuite, con piena efficacia di tutti gli istituti contrattuali previsti dal CCNL Turismo 2025.

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