Secondo la normativa vigente e il Ccnl dei dipendenti pubblici, le principali differenze tra Tfr e Tfs agli statali risiedono nelle modalità di calcolo, di anticipo e della platea dei beneficiari.
Quali sono le differenze tra Tfr e Tfs per i dipendenti pubblici? Il Tfr, Trattamento di Fine rapporto, è una somma di denaro che viene pagata ad ogni lavoratore dipendente al momento della cessazione del proprio rapporto di lavoro per qualsiasi motivo esso avvenga, che sia per raggiungimento dei requisiti pensionistici, che per dimissioni, o per licenziamento.
Le somme che vengono liquidate ai lavoratori sono risultati di accantonamenti mensili e annuali da parte del datore di lavoro poi ricalcolate e rivalutate secondo i tassi vigenti.
Se i dipendenti privati hanno diritto ad avere il Tfr, i dipendenti pubblici ricevono il Tfr e il Tfs. Spesso ci si chiede come mai e cosa cambi tra i due trattamenti ma anche a quali statali spetta uno e quali l’altro.
La principale differenza che sussiste tra Tfs e Tfr per gli statali è la platea dei beneficiari a cui i trattamenti sono destinati.
Il TFS, che è il Trattamento di fine servizio, è, infatti, destinato solo ai dipendenti pubblici assunti fino al 31 dicembre 2000, mentre il TFR, Trattamento di fine rapporto, spetta a tutti i dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato, a partire dal primo gennaio 2001.
In particolare, il Tfs viene corrisposto ai dipendenti pubblici a tempo determinato assunti tra il 1999 e il 2000 e ai dipendenti pubblici a tempo indeterminato assunti fino al 31 dicembre 2000.
A differenza di quanto previsto per il Tfr, chi ha diritto al Tfs non può richiederne alcun importo in anticipo.
Solo chi rientra nel Tfr può, per legge, richiedere un anticipo fino a un massimo del 70% del trattamento maturato se motivato da spese mediche e per acquisto, o ristrutturazione, della prima casa, e la percentuale scende al 30% per motivi personali.
La differenza tra Tfs e Tfr è relativa anche alle modalità di calcolo dei trattamenti.
Il Tfr si calcola dividendo la RAL (retribuzione annua lorda) per 13,5 e sottraendo lo 0,5% della retribuzione annua per la trattenuta di adeguamento. Nel calcolo si devono considerare anche le le tasse e si calcola un'aliquota media sugli ultimi anni di servizio.
A differenza del Tfr, il Tfs si calcola solo sull’ultima retribuzione annua percepita dal dipendente pubblico e si ottiene prendendo in considerazione l’80% di un dodicesimo dell’ultima retribuzione annua moltiplicata, poi, per gli anni di servizio prestati.
Entrambe i trattamenti vengono, comunque, rivalutati ogni anno.
Non cambiano, invece, né i tempi né le modalità di liquidazione del Tfr o del Tfs agli statali. Partendo dai tempi, possono arrivare fino a cinque anni.
Entrando più nel dettaglio, i pagamenti variano in base al motivo di cessazione del rapporto di lavoro e sono generalmente di 12 mesi per cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti per andare in pensione e di 24 mesi per cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie.
Ma per avere l’intero importo del proprio Tfr-Tfs i tempi cambiano anche in base all’importo da liquidare e il pagamento può avvenire:
in un’unica soluzione se l’importo è pari o inferiore a 50mila euro;
in due rate annuali se l’importo è compreso tra 50mila euro e inferiore 100mila euro e se l’importo lordo complessivo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro la liquidazione del Tfs avviene in due rate, la prima pari a 50.000 euro e la seconda pari all’importo residuo;
in tre rate annuali, se l’importo da liquidare è pari o superiore a 100mila euro.
Per quanto riguarda le modalità, gli importi spettanti, che siano versati in una o più tranche, vengono accreditati direttamente sul conto corrente del lavoratore che conclude il suo rapporto di lavoro.