I proprietari di seconde case e altri immobili sono tenuti al versamento dell'IMU (Imposta Municipale Unica) in due rate annuali, con scadenze il 16 giugno e il 16 dicembre, con l'opzione di saldare l'intero importo entro la prima scadenza. Tuttavia, molti contribuenti si chiedono se e come vengano effettuati i controlli sui pagamenti effettuati negli anni passati, e quali strumenti siano disponibili per verificare autonomamente la propria posizione tributaria.
Il termine entro cui le amministrazioni comunali possono verificare e contestare eventuali irregolarità nei pagamenti IMU è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Questo significa che, per esempio, per un'omissione relativa all'imposta dovuta per un determinato periodo, il Comune ha tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo per notificare l'atto di accertamento. Oltre tale data, il diritto dell'ente alla riscossione decade per intervenuta prescrizione.
Il monitoraggio sulla regolarità dei versamenti IMU è di competenza esclusiva dei Comuni, che sono gli enti beneficiari di questa imposta patrimoniale. In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento, l'amministrazione comunale avvia la procedura di accertamento fiscale.
Se il contribuente non regolarizza spontaneamente la propria posizione, il Comune può:
La procedura standard prevede prima la notifica di un atto di accertamento da parte del Comune e, in caso di mancato pagamento, la successiva emissione di una cartella esattoriale attraverso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o altro esattore convenzionato.
Per evitare sorprese e possibili sanzioni, ogni contribuente può controllare in modo autonomo la propria situazione IMU relativa agli anni precedenti. Esistono diverse modalità per effettuare questa verifica:
La soluzione più tradizionale consiste nel recarsi personalmente presso l'Ufficio Tributi del Comune dove sono ubicati gli immobili. Il personale dell'ufficio potrà fornire tutte le informazioni relative ai pagamenti effettuati e agli eventuali importi ancora dovuti.
La maggior parte dei Comuni italiani dispone di una sezione dedicata ai tributi locali sul proprio sito istituzionale. Dopo aver effettuato la registrazione con i propri dati identificativi e ottenuto le credenziali di accesso, è possibile consultare i versamenti IMU registrati a proprio nome.
Questo servizio consente di visualizzare tutti i pagamenti effettuati tramite modello F24, specificando:
Uno strumento particolarmente efficace per controllare i pagamenti IMU degli anni precedenti è il Cassetto Fiscale disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Per accedervi è necessario:
All'interno del Cassetto Fiscale è possibile visualizzare tutti i modelli F24 presentati, compresi quelli relativi ai versamenti IMU. Per ogni pagamento è disponibile una copia del modello utilizzato, con tutti i dettagli relativi all'operazione: Comune destinatario, identificativi degli immobili, data e importo del versamento.
Per chi ha versato l'IMU tramite bollettino postale anziché modello F24, è possibile consultare le ricevute dei pagamenti attraverso il servizio online di Poste Italiane:
Questo servizio permette di visualizzare le ricevute di tutti i bollettini postali pagati, inclusi quelli relativi all'IMU.
Oltre a controllare se i pagamenti sono stati effettuati, è importante verificare anche la correttezza degli importi versati. Un errore nel calcolo dell'imposta potrebbe infatti esporre il contribuente a sanzioni, anche se il pagamento risulta formalmente effettuato.
Per verificare la correttezza degli importi IMU relativi agli anni precedenti è possibile:
In caso di dubbi, è consigliabile rivolgersi a un professionista fiscale (commercialista, CAF) o direttamente all'Ufficio Tributi del Comune per ottenere assistenza nella verifica.
Se dalla verifica emerge che non si è provveduto al pagamento dell'IMU per gli anni precedenti, o che gli importi versati sono inferiori al dovuto, è possibile regolarizzare spontaneamente la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso.
Questa procedura consente di pagare l'imposta dovuta con sanzioni ridotte rispetto a quelle che verrebbero applicate in caso di accertamento da parte del Comune. Il ravvedimento prevede:
Per effettuare il ravvedimento è necessario compilare il modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo per distinguere l'imposta, gli interessi e le sanzioni. È consigliabile consultare preventivamente il Comune per verificare le aliquote corrette da applicare per gli anni oggetto di regolarizzazione.
Qualora il Comune abbia già avviato un controllo sui pagamenti IMU degli anni precedenti e abbia notificato un avviso di accertamento, il contribuente ha diverse opzioni:
Se l'accertamento è corretto, il contribuente può procedere al pagamento dell'importo richiesto, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, utilizzando il modello di pagamento allegato all'avviso stesso.
Entro il termine per presentare ricorso (60 giorni dalla notifica), è possibile richiedere un accertamento con adesione, uno strumento che consente al contribuente e all'ente impositore di definire l'accertamento in contraddittorio, con una riduzione delle sanzioni.
Se si ritiene che l'accertamento sia infondato, è possibile presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto. Per importi fino a 3.000 euro, il ricorso può essere presentato senza l'assistenza di un difensore abilitato.
In caso di difficoltà economiche, è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto, secondo le modalità previste dal regolamento comunale o dalla normativa generale sulla riscossione.
I controlli sui pagamenti IMU degli anni precedenti non si limitano alla verifica delle somme versate, ma possono estendersi a verifiche più ampie sulla situazione patrimoniale del contribuente.
Le amministrazioni comunali, infatti, possono accedere a diverse banche dati per effettuare controlli incrociati, tra cui:
Attraverso l'interscambio di informazioni con l'Agenzia delle Entrate, i Comuni possono individuare: