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Se i soldi, beni, case pignorate non bastano a pagare i debiti, cosa succede?

Quali sono i rischi che si corrono se non si hanno abbastanza soldi e beni per pagare i propri debiti e le soluzioni possibili

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Se i soldi, beni, case pignorate non bas

Cosa succede se non si hanno abbastanza soldi e beni per ripagare i propri debiti?

Se non si ha la possibilità di pagare i debiti contratti e non si ricorre alle soluzioni previste dalla normativa vigente, il rischio che si corre è quello di un certo pignoramento dei beni, sia mobili che immobili, e cioè di case, conti correnti, stipendi, pensioni, o altri prodotti finanziari, nonché di fermi amministrativi su veicoli di proprietà.
 

Se ho troppi debiti e non riesco a pagare con i soldi che ho, i beni o le case di proprietà, cosa posso fare? Non capita ormai di rado che chi contrae debiti non riesca a ripagarli.

Complice il periodo di forte crisi economica che abbiamo attraversato, molti italiani sono ricorsi a prestiti e finanziamenti per avere una liquidità tale per poter sostenere anche le spese quotidiane.

Spesso, però, alcuni rischiano di ritrovarsi nella situazione di non essere più in grado di ripagare i propri debiti perché magari i soldi che hanno o altri beni di proprietà, come anche le case, che rischiano di essere pignorate, non bastano. Vediamo allora quali sono le altre soluzioni possibili. 

Proprio per evitare queste situazioni estreme, ci sono banche e finanziarie che vanno incontro ai debitori cercando di aiutarli e concordando una soluzione tra debitore e creditore, sia che sia un privato sia che si tratti di enti finanziari.

  • Cosa succede se non pago i debiti quando non ho abbastanza soldi o beni per farlo e le soluzioni
  • Ma c’è anche il pignoramento presso terzi

Cosa succede se non pago i debiti quando non ho abbastanza soldi o beni per farlo e le soluzioni

Se non si ha la possibilità di pagare i debiti contratti, il rischio che si corre è quello del pignoramento dei beni, sia mobili che immobili, e cioè di case, conti correnti, stipendi, pensioni, o altri prodotti finanziari, nonché di fermi amministrativi su veicoli di proprietà.

Le soluzioni per ripagare i debiti elevati che non si possono estinguere ‘normalmente’ perché non si hanno abbastanza soldi, e per evitare che scatti il pignoramento su case di proprietà, conti correnti, o altri beni, mobili e immobili, possono essere, come:

  • saltare una rata con posticipo della stessa a scadenza del finanziamento;
  • chiedere una riduzione delle rate mensili o il prolungamento del tempo di rimborso del debito;    
  • presentare la richiesta di sospensione del finanziamento in corso per un determinato periodo di tempo;
  • ricorrere al rifinanziamento del debito, per saldare tutti i debiti e pagare con un’unica rata il nuovo rimanente;
  • fare una proposta a saldo e stralcio alla banca, che permette di pagare in una o due rate il debito o ridotto della metà o in una percentuale concordata con il creditore.

Ma c’è anche il pignoramento presso terzi

Se non si hanno abbastanza soldi per ripagare un debito contratto, può scattare anche il pignoramento presso terzi. 

Tale procedura permette ad un creditore di recuperare il proprio credito aggredendo i beni o i crediti del debitore che sono nella disponibilità di un terzo soggetto. 

Per esempio, il recupero del credito può essere disposto direttamente ad un committente che paga la fattura ad un lavoratore. 

Precisiamo che non si può sempre richiedere il pignoramento presso terzi. Non vale, infatti, nei seguenti casi:

  • quando l'avviso di notifica non riporta l'indicazione del numero di ruolo della procedura e non viene depositato nel fascicolo dell'esecuzione, perchè, per legge, la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento presso terzi;
  • per mancata notifica del pignoramento al debitore principale rende l’atto inesistente;
  • se scade il termine di prescrizione del pignoramento, che è di dieci anni;
  • se il pignoramento non viene instaurato dinanzi al giudice dell’esecuzione della sede principale del Tribunale della circoscrizione dove ha sede l’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in base al quale è promossa la procedura esecutiva;
  • quando tutti gli adempimenti previsti non avvengono entro la data di udienza riportata nell'atto di pignoramento dal creditore procedente.