Si possono usare le ferie anche per coprire da 2 a 4 ore di assenza al lavoro. Tuttavia se il lavoratore propone e il datore che dispone e decide se concederle o meno.
Nel mondo del lavoro, sia nel settore privato e sia in quello pubblico, ogni dettaglio è attentamente normato. Anche quelli relativi alle ferie e ai permessi. Inevitabile che sia così, altrimenti diventerebbe ingestibile l'organizzazione interna del lavoro. Ma fino a che punto si può parlare di flessibilità? Quali sono i margini di manovra?
Detto in altri termine, le ferie possono essere utilizzate per coprire le ore di assenza dal lavoro? Va da sé che questa opzione può eventualmente essere presa in considerazione dai soli lavoratori che dispongono di un numero sufficiente di giorni residui di ferie, tali da poterli gestire. Entriamo quindi nei particolari e analizziamo:
Per coprire le ore di assenza dal lavoro si possono usare le ferie o no
Normativa aggiornata tra riposo, assenza e ferie dal lavoro
La quantità di ferie che dispone ciascun lavoratore è direttamente proporzionata alle ore di lavoro. Il caso più classico, al netto delle particolarità contenute nei vari Ccnl, è quello dell'impiego full time per 8 ore al giorno per tutto l'anno. In questa circostanza, il dipendente subordinato, sia esso a tempo indeterminato o determinato, matura il diritto a 4 settimane di ferie, due delle quali da fruire nell'anno di maturazione e preferibilmente in modo consecutivo.
Le altre 2 settimane possono essere fruite nei 18 mesi successivi, anche giorno per giorno. In questo senso si possono usare le ferie anche per coprire da 2 a 4 ore di assenza al lavoro. Tuttavia se il lavoratore propone e il datore che dispone ovvero ha l'ultima parola e può decidere se concederle o meno sulla base della macchina organizzativa interna.
Secondo le disposizioni vigenti, il lavoratore ha quindi diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Il periodo minimo di 4 settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Come successivamente stabilito in tema di determinazione del periodo feriale, l'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all'imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa; al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell'ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda.
Norme alla mano, il prestatore di lavoro ha diritto a un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto dopo un anno d'ininterrotto servizio a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso. Sulla questione è intervenuta più volte la Corte di Cassazione, secondo cui dal mancato godimento delle ferie deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica, in misura pari alla retribuzione.