Calcolo opzione proroga donna con nuovo simulatore pensioni 2022 online

di Marianna Quatraro pubblicato il
Calcolo opzione proroga donna con nuovo

Calcolo opzione proroga donna con nuovo simulatore pensioni 2022 online

Il decreto ufficiale pensioni, insieme a quota 100, proroga di ape social e blocco delle aspettative di vita, prevede anche la proroga ancora per il 2022 dell’opzione donna. La possibilità di uscita prima con opzione donna vale per le lavoratrici dipendenti nate nel 1960 e per le lavoratrici autonome nate nel 1959 con 35 anni di contributi e che accettino di calcolare la propria pensione finale esclusivamente con sistema contributivo.

E si tratta di un sistema che potrebbe prevedere assegni ridotti anche fino al 305 rispetto a quelli che si percepirebbero se si maturassero i normali requisiti richiesti dalla pensione di vecchiaia. Per la pensione effettiva con l’opzione donna 2022 si devono comunque considerare le finestre, che sono di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Opzione donna 2010: come calcolare assegno con nuovo simulatore online

Chi decidesse di andare in pensione prima quest’anno scegliendo l’opzione donna 2022 può calcolare l’eventuale importo della propria pensione con il nuovo simulatore online del Sole 24 Ore che permette di calcolare quanto si potrebbe percepire di pensione annua e al mese, semplicemente collegandosi a questo link, inserendo data di nascita, sesso, anzianità contributiva accreditata, reddito netto annuo, previsione di carriera e inquadramento e quindi cliccando su Calcola. Bastano, dunque, pochi semplici passaggi per capire il valore di quanto si prenderà dopo una vita di lavoro.  

Calcolo opzione donna proroga: come calcolare l’importo

Per il calcolo della pensione finale con opzione donna 2022, che prevede il raggiungimento dei 35 anni di contributi richiesti entro il 31 dicembre 2022, si considerano i contributi obbligatori, i contributi volontari, i contributi da riscatto, i contributi figurativi e quelli derivanti dalla ricongiunzione gratuita di contributi previdenziali versati in differenti gestioni. Non possono essere, invece, considerati i contributi accreditati per malattia e disoccupazione.