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Accordo Italia-Svizzera, nuove regole per i frontalieri al via nel 2026

di Marcello Tansini pubblicato il
Nuove regole per i frontalieri

Dal 2026 l'accordo Italia-Svizzera introduce nuove regole per i lavoratori frontalieri: definizioni aggiornate, limiti per il rientro, telelavoro, regime fiscale, obblighi dichiarativi e tutele.

Negli ultimi anni il lavoro transfrontaliero tra Italia e Svizzera ha attraversato cambiamenti sostanziali, sia sotto il profilo normativo che fiscale. L'aggiornamento dell'Accordo tra i due Paesi è frutto della necessità di rispondere a evoluzioni sociali, tecnologiche e lavorative, come la crescente diffusione del telelavoro e l'esigenza di maggiore flessibilità per i lavoratori.

L'adeguamento normativo si concentra su due grandi aree di interesse: i criteri di rientro quotidiano del lavoratore frontaliero e la regolamentazione dello smart working transfrontaliero. Il nuovo quadro regolamentare, nato dalla collaborazione fra Roma e Berna, mira a garantire certezza fiscale, tutele e adattabilità rispetto alle nuove prassi lavorative, sostenendo un modello di cooperazione che valorizzi le peculiarità economiche dei territori di frontiera.

La ratifica della Legge 217/2025: decorrenza e iter normativo

Gli sviluppi sono stati sanciti attraverso la Legge 29 dicembre 2025, n. 217, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2026. Questa legge costituisce la ratifica ed esecuzione del Protocollo firmato a Roma e Berna tra maggio e giugno 2024, che aggiorna profondamente il precedente Accordo del 2020, regolando le modalità fiscali e lavorative per chi opera quotidianamente oltre confine.

Il nuovo testo entra formalmente in vigore dal 20 gennaio 2026. Dal punto di vista operativo però, le disposizioni chiave - in particolare quelle su rientri e telelavoro - hanno efficacia retroattiva e si applicano a partire dal 1° gennaio 2024, secondo quanto definito dall'art. 1, comma 97, della Legge di Bilancio 2025.

L'ambito di applicazione è ampio: coinvolge tutti i lavoratori frontalieri così come definiti dall'Accordo aggiornato e si estende sia a coloro che rientrano nel regime ordinario sia ai soggetti che beneficiano delle disposizioni transitorie. Il percorso normativo è stato caratterizzato da un dialogo costante fra le autorità dei due Paesi e ha visto il completamento con lo scambio delle ultime notifiche diplomatiche che ne hanno permesso la piena efficacia.

Chi è il lavoratore frontaliere secondo l'Accordo aggiornato

L'identificazione precisa del lavoratore frontaliere rappresenta una delle novità centrali introdotte dagli aggiornamenti intercorsi tra Italia e Svizzera. Secondo la nuova definizione, si considera frontaliere:

  • chi risiede fiscalmente in un Comune situato (anche parzialmente) entro 20 km dal confine con l'altro Stato contraente;
  • chi svolge un'attività di lavoro dipendente in un'area di frontiera dell'altro Stato presso un datore di lavoro residente, oppure una stabile organizzazione o base fissa sempre nell'altro Stato;
  • chi, in linea di principio, rientra quotidianamente presso il proprio domicilio principale nello Stato di residenza.
La normativa aggiornata interviene soprattutto su queste condizioni: consente, per ragioni professionali, di non rientrare fino a 45 giorni annui senza perdita dello status e permette un uso flessibile dello smart working, sempre nel rispetto delle soglie indicate. La ridefinizione della figura garantisce maggiore chiarezza, evitando controversie e offrendo certezza sia sul piano fiscale che nella gestione amministrativa tra i due ordinamenti.

Rientro quotidiano e nuovo limite dei 45 giorni

Una delle innovazioni cardine del nuovo Protocollo concerne la deroga al rientro quotidiano. Mentre in precedenza la normativa imponeva il rientro giornaliero dei lavoratori frontalieri al proprio domicilio nello Stato di residenza, ora viene introdotta una flessibilità significativa: per motivi professionali si può superare il rientro quotidiano per un massimo di 45 giorni in un anno civile.

Condizioni applicative chiave sono:

  • I 45 giorni si riferiscono solo a motivi professionali: sono esclusi dal conteggio i giorni di ferie e di malattia.
  • Il limite vale per ciascun anno civile e viene monitorato dagli organismi fiscali competenti, sulla base della documentazione fornita dal lavoratore e dal datore di lavoro.
La finalità è garantire la gestione elastica delle esigenze lavorative (come trasferta, formazione o turni particolari) senza mettere a rischio i benefici fiscali dello status di frontaliere. Questo nuovo approccio offre ai dipendenti la sicurezza di non perdere agevolazioni in caso di temporanei spostamenti o trattenimenti in Svizzera, mentre le aziende possono pianificare più facilmente attività che richiedano una presenza prolungata nel Paese di lavoro.

Sul piano pratico: occorre tuttavia una scrupolosa documentazione di ogni assenza, così da evitare contestazioni o sanzioni in caso di controlli da parte delle autorità competenti italiane o svizzere.

Telelavoro transfrontaliero: regole, limiti e mantenimento

L'introduzione di disposizioni specifiche in materia di telelavoro rappresenta un passo avanti nell'aggiornamento del Protocollo. Dal 2026, ma con effetti dal 1° gennaio 2024, viene riconosciuta la possibilità di svolgere fino al 25% dell'attività annuale in modalità di smart working presso il domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò modifichi la posizione fiscale del lavoratore:

  • Telelavoro consentito fino a un quarto dell'intero orario di lavoro annuo;
  • Le prestazioni svolte da casa, entro il limite del 25%, vengono assimilate ai giorni lavorativi ordinari svolti presso il datore di lavoro in Svizzera;
  • L'eventuale superamento di tale soglia comporta il rischio di perdita del regime agevolato e lo spostamento verso la disciplina generale internazionale dei redditi
Per la quota soggetta a telelavoro nei limiti previsti, emolumenti come stipendio e altre remunerazioni rimangono imponibili secondo le regole dell'Accordo, evitando doppi imposizioni o complicazioni amministrative sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.

La misura nasce per adeguare la normativa alle trasformazioni tecnologiche che hanno reso lo smart working diffuso e richiesto dai lavoratori. La stabilità fiscale e la tutela dello status rappresentano in questo contesto una garanzia per chi desidera organizzare la giornata in modo flessibile senza pregiudicare la fiscalità agevolata.

Regime fiscale: differenze tra vecchi e nuovi frontalieri

Il quadro fiscale dei lavoratori che operano tra Italia e Svizzera è stato profondamente ridefinito negli ultimi anni. La disciplina distingue tra due grandi categorie:

Vecchi frontalieri (assunti prima del 17 luglio 2023)

Continuano a essere tassati esclusivamente in Svizzera per tutta la durata del rapporto di lavoro, mantenendo i vantaggi fiscali previsti dall'Accordo del 2020. Nessuna dichiarazione dei redditi in Italia per il reddito da lavoro svizzero, se persistono i requisiti di residenza e rientro.

Nuovi frontalieri (assunti dal 18 luglio 2023 in poi)

Reddito tassato in Svizzera (aliquota non oltre l'80% dell'ordinario) e contemporaneamente soggetto a tassazione IRPEF in Italia, con una franchigia di 10.000 euro e credito per le imposte già corrisposte in Svizzera. È possibile valutare, ai sensi del DL 113/2024, l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 25% sugli importi versati oltralpe, scelta da ponderare sulla base della propria posizione personale.

La doppia imposizione viene evitata attraverso meccanismi di credito d'imposta e franchigia, mentre il regime transitorio assicura ai lavoratori già in forza al 17 luglio 2023 la continuità delle condizioni fiscali vantaggiose.

Questa articolazione riflette la volontà delle amministrazioni dei due Paesi di tutelare sia la certezza giuridica sia l'equità fiscale, promuovendo la trasparenza e la corretta attribuzione delle competenze impositive.

Obblighi dichiarativi, scambio dati tra Italia e Svizzera

Per il corretto adempimento fiscale, i rapporti tra le amministrazioni dei due Stati sono improntati allo scambio automatico di informazioni:

  • L'autorità fiscale svizzera trasmette annualmente i dati relativi ai redditi dei lavoratori frontalieri all'Agenzia delle Entrate italiana entro il 21 marzo;
  • L'Agenzia delle Entrate, sulla base di questi dati, predispone una dichiarazione precompilata per i frontalieri, che può essere accettata o integrata dal contribuente.
L'obiettivo è ridurre oneri e semplificare gli adempimenti. Tuttavia, è richiesto sempre il monitoraggio attivo da parte del lavoratore sulla correttezza dei dati fiscali e sulla scelta tra regime ordinario o imposta sostitutiva.