Dal 2026 l'accordo Italia-Svizzera introduce nuove regole per i lavoratori frontalieri: definizioni aggiornate, limiti per il rientro, telelavoro, regime fiscale, obblighi dichiarativi e tutele.
Negli ultimi anni il lavoro transfrontaliero tra Italia e Svizzera ha attraversato cambiamenti sostanziali, sia sotto il profilo normativo che fiscale. L'aggiornamento dell'Accordo tra i due Paesi è frutto della necessità di rispondere a evoluzioni sociali, tecnologiche e lavorative, come la crescente diffusione del telelavoro e l'esigenza di maggiore flessibilità per i lavoratori.
L'adeguamento normativo si concentra su due grandi aree di interesse: i criteri di rientro quotidiano del lavoratore frontaliero e la regolamentazione dello smart working transfrontaliero. Il nuovo quadro regolamentare, nato dalla collaborazione fra Roma e Berna, mira a garantire certezza fiscale, tutele e adattabilità rispetto alle nuove prassi lavorative, sostenendo un modello di cooperazione che valorizzi le peculiarità economiche dei territori di frontiera.
Gli sviluppi sono stati sanciti attraverso la Legge 29 dicembre 2025, n. 217, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2026. Questa legge costituisce la ratifica ed esecuzione del Protocollo firmato a Roma e Berna tra maggio e giugno 2024, che aggiorna profondamente il precedente Accordo del 2020, regolando le modalità fiscali e lavorative per chi opera quotidianamente oltre confine.
Il nuovo testo entra formalmente in vigore dal 20 gennaio 2026. Dal punto di vista operativo però, le disposizioni chiave - in particolare quelle su rientri e telelavoro - hanno efficacia retroattiva e si applicano a partire dal 1° gennaio 2024, secondo quanto definito dall'art. 1, comma 97, della Legge di Bilancio 2025.
L'ambito di applicazione è ampio: coinvolge tutti i lavoratori frontalieri così come definiti dall'Accordo aggiornato e si estende sia a coloro che rientrano nel regime ordinario sia ai soggetti che beneficiano delle disposizioni transitorie. Il percorso normativo è stato caratterizzato da un dialogo costante fra le autorità dei due Paesi e ha visto il completamento con lo scambio delle ultime notifiche diplomatiche che ne hanno permesso la piena efficacia.
L'identificazione precisa del lavoratore frontaliere rappresenta una delle novità centrali introdotte dagli aggiornamenti intercorsi tra Italia e Svizzera. Secondo la nuova definizione, si considera frontaliere:
Una delle innovazioni cardine del nuovo Protocollo concerne la deroga al rientro quotidiano. Mentre in precedenza la normativa imponeva il rientro giornaliero dei lavoratori frontalieri al proprio domicilio nello Stato di residenza, ora viene introdotta una flessibilità significativa: per motivi professionali si può superare il rientro quotidiano per un massimo di 45 giorni in un anno civile.
Condizioni applicative chiave sono:
Sul piano pratico: occorre tuttavia una scrupolosa documentazione di ogni assenza, così da evitare contestazioni o sanzioni in caso di controlli da parte delle autorità competenti italiane o svizzere.
L'introduzione di disposizioni specifiche in materia di telelavoro rappresenta un passo avanti nell'aggiornamento del Protocollo. Dal 2026, ma con effetti dal 1° gennaio 2024, viene riconosciuta la possibilità di svolgere fino al 25% dell'attività annuale in modalità di smart working presso il domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò modifichi la posizione fiscale del lavoratore:
La misura nasce per adeguare la normativa alle trasformazioni tecnologiche che hanno reso lo smart working diffuso e richiesto dai lavoratori. La stabilità fiscale e la tutela dello status rappresentano in questo contesto una garanzia per chi desidera organizzare la giornata in modo flessibile senza pregiudicare la fiscalità agevolata.
Il quadro fiscale dei lavoratori che operano tra Italia e Svizzera è stato profondamente ridefinito negli ultimi anni. La disciplina distingue tra due grandi categorie:
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Vecchi frontalieri (assunti prima del 17 luglio 2023) |
Continuano a essere tassati esclusivamente in Svizzera per tutta la durata del rapporto di lavoro, mantenendo i vantaggi fiscali previsti dall'Accordo del 2020. Nessuna dichiarazione dei redditi in Italia per il reddito da lavoro svizzero, se persistono i requisiti di residenza e rientro. |
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Nuovi frontalieri (assunti dal 18 luglio 2023 in poi) |
Reddito tassato in Svizzera (aliquota non oltre l'80% dell'ordinario) e contemporaneamente soggetto a tassazione IRPEF in Italia, con una franchigia di 10.000 euro e credito per le imposte già corrisposte in Svizzera. È possibile valutare, ai sensi del DL 113/2024, l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 25% sugli importi versati oltralpe, scelta da ponderare sulla base della propria posizione personale. |
La doppia imposizione viene evitata attraverso meccanismi di credito d'imposta e franchigia, mentre il regime transitorio assicura ai lavoratori già in forza al 17 luglio 2023 la continuità delle condizioni fiscali vantaggiose.
Questa articolazione riflette la volontà delle amministrazioni dei due Paesi di tutelare sia la certezza giuridica sia l'equità fiscale, promuovendo la trasparenza e la corretta attribuzione delle competenze impositive.
Per il corretto adempimento fiscale, i rapporti tra le amministrazioni dei due Stati sono improntati allo scambio automatico di informazioni: