L’ordinanza n. 15315 della Cassazione chiarisce quando un bonifico da genitore a figlio può essere tassato all’8%. Franchigia di 1 milione, causali e regole per l’acquisto della casa.
Sostenere gli studi di un figlio, aiutarlo con l’anticipo del mutuo o dargli una mano nei momenti difficili: i bonifici dai genitori ai figli sono un gesto quotidiano per milioni di famiglie italiane. Negli ultimi giorni, però, una pronuncia della Suprema Corte ha riacceso il dibattito e fatto circolare un timore diffuso: ogni trasferimento di denaro in famiglia rischia di essere colpito dalla tassa dell’8%?
La risposta è no. Ma la decisione dei giudici contiene principi che chi muove somme importanti all’interno della famiglia farebbe bene a conoscere. Vediamo cosa ha stabilito la Cassazione, quando l’imposta può scattare davvero e come tutelarsi.
La pronuncia è l’ordinanza n. 15315 del 20 maggio 2026, emessa dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione. Il caso riguardava un trasferimento patrimoniale dall’estero superiore agli 8 milioni di euro (secondo le ricostruzioni, circa 8,2 milioni) da una madre alla figlia.
L’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che quel passaggio di denaro non fosse né un prestito né una somma con una destinazione precisa e documentata. Lo aveva quindi qualificato come liberalità, cioè un arricchimento a titolo gratuito, e aveva richiesto l’imposta sulle donazioni con aliquota dell’8% sulla parte eccedente la franchigia. I giudici di legittimità hanno confermato questa impostazione.
I principi affermati dalla Corte sono sostanzialmente tre:
Un normale bonifico da 10.000, 30.000 o 50.000 euro da un genitore a un figlio non comporta, in automatico, il pagamento di alcuna imposta. Il principio affermato dalla Corte è un altro: davanti a somme rilevanti, se mancano documenti idonei o una valida giustificazione, il Fisco può considerare quel trasferimento una liberalità tassabile.
Il punto di partenza è la franchigia. Per le donazioni tra genitori e figli, cioè tra parenti in linea retta, la legge prevede una soglia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario e per ciascun donante, sotto la quale non è dovuta alcuna imposta.
Questo significa, per esempio, che due genitori possono donare fino a 1 milione di euro ciascuno allo stesso figlio, per un totale di 2 milioni, senza versare imposte. Allo stesso modo, un genitore con due figli può donare fino a 1 milione a ciascuno di loro.
Attenzione però al coacervo: nel calcolo della franchigia si tiene conto anche delle donazioni precedenti fatte dallo stesso donante allo stesso beneficiario. Se in passato un padre ha già donato 400.000 euro alla figlia, per le nuove somme la franchigia residua sarà di 600.000 euro.
Qui si concentra il cuore della questione, perché le aliquote cambiano a seconda di come emerge il trasferimento:
In pratica, l’8% funziona come una sorta di costo aggiuntivo per chi non ha formalizzato il trasferimento e non è in grado di dimostrarne la natura o la destinazione.
Molti si chiedono se basti una causale ben scelta per mettersi al riparo. La Cassazione chiarisce che la causale da sola non è una protezione. Scrivere “prestito”, “aiuto spese” o “regalo” non modifica la sostanza dell’operazione agli occhi del Fisco.
Per questo, in caso di somme importanti, è consigliabile adottare alcune buone pratiche:
Il punto da ricordare è che non è sufficiente scrivere “acquisto casa” nella causale del bonifico. Occorre poter dimostrare il collegamento tra la somma ricevuta e il pagamento dell’immobile. In concreto, conviene:
La risposta è no. La legge riconosce le liberalità di modico valore, quelle che si fanno in occasione di ricorrenze, per il mantenimento quotidiano, per le spese scolastiche o per aiutare un figlio nelle necessità ordinarie. Questi trasferimenti non sono considerati donazioni imponibili.
Il confine tra “modico” e “rilevante” non è fissato da una cifra univoca. Si valuta sia in termini assoluti sia in rapporto alla condizione economica e patrimoniale di chi dona. Un bonifico di 5.000 euro può essere modesto per un patrimonio importante e rilevante per un reddito più contenuto. Per questo motivo, maggiore è l’importo e più è prudente documentare la finalità.
In ogni caso, alla luce dell’ordinanza n. 15315, chi intende aiutare economicamente un figlio con somme consistenti può seguire una linea di condotta semplice:
Il Dott. Giovanni Matano è un esperto di fiscalità pratica e consulente fiscale con oltre 15 anni di esperienza nel settore. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, ha dedicato la sua carriera a supportare piccole e medie imprese nella pianificazione fiscale e nell'ottimizzazione delle agevolazioni fiscali. La sua competenza si estende anche ...