La presenza delle attività commerciali nelle giornate di festa rappresenta uno degli aspetti più discussi nel panorama lavorativo italiano. Il settore commerciale, guidato dalle regole fissate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ha progressivamente adattato i propri orari alle richieste di mercato e dei consumatori, aumentando la frequenza delle aperture durante ricorrenze tradizionalmente dedicate al riposo. Questo fenomeno ha reso essenziale conoscere diritti e doveri dei dipendenti impiegati in questi periodi, soprattutto per quanto riguarda la regolamentazione delle festività infrasettimanali. L’interesse a comprendere il quadro normativo è crescente, soprattutto in vista delle festività natalizie, quando le richieste di turni straordinari aumentano.
Festività riconosciute dal CCNL Commercio: Vigilia, Natale e Santo Stefano
Nel settore del commercio, le festività oggetto di particolare attenzione normativa sono principalmente il 25 dicembre (Natale) e il 26 dicembre (Santo Stefano). Sebbene la Vigilia non rientri tra le festività civili secondo la legislazione nazionale, nelle grandi catene la richiesta di servizio in tale occasione assume comunque rilievo contrattuale e organizzativo. Il calendario delle festività previste dal CCNL include inoltre:
- 1° gennaio (Capodanno)
- 6 gennaio (Epifania)
- Lunedì di Pasqua
- 25 aprile (Liberazione)
- 1° maggio (Festa dei lavoratori)
- 2 giugno (Festa della Repubblica)
- 15 agosto (Assunzione)
- 1° novembre (Ognissanti)
- 8 dicembre (Immacolata Concezione)
- Ricorrenza del Patrono locale
Natale e Santo Stefano sono tuttavia considerate tra le festività a maggiore "sacrificio sociale", risultando per tradizione dedicate alla famiglia e alla dimensione privata. In caso di turni lavorativi richiesti in questi giorni, il contratto riconosce
ulteriori tutele economiche e organizzative rispetto alle ordinarie maggiorazioni. Accanto a queste feste, la gestione di giornate come la Vigilia coinvolge la contrattazione aziendale (orari ridotti, organizzazione dei turni, eventuali incentivi specifici), evidenziando la necessità di una piena consapevolezza sia dei riferimenti nazionali, sia delle disposizioni integrative applicate su base locale o aziendale.
Retribuzione e maggiorazioni: di quanto aumentano gli stipendi a Natale, e Santo Stefano
Nei giorni riconosciuti come festività dal CCNL, la prestazione lavorativa comporta sempre il diritto alla retribuzione ordinaria, anche in caso di sospensione dell'attività. Se, però, viene richiesto di lavorare durante queste festività, entrano in gioco le maggiorazioni economiche, che rappresentano la principale compensazione al disagio arrecato dall’impegno festivo. Nel settore commercio, le maggiorazioni tipiche sono:
- 30% sulla retribuzione normale per lavoro svolto in giornata festiva
- Possibilità, in alcune realtà, di raggiungere il 40%–50% per le festività di rilievo come il Natale
- Per chi lavora sia in una festività che di domenica, la maggiorazione per la festività prevale e può cumularsi secondo quanto stabilito contrattualmente
Generalmente, a fianco della quota maggiorata si mantiene il diritto alla normale retribuzione giornaliera. Alcuni contratti integrativi consentono di scegliere fra la maggiorazione piena e un'opzione mista, con una
quote ridotte più riposo compensativo. Ad esempio:
| Tipologia di giornata |
Maggiorazione |
| Festiva ordinaria (es. 26 dicembre) |
+30% |
| Festività “alte” (Natale) |
+50% (in alcuni casi specifici) |
Queste regole si applicano sia ai lavoratori full-time che ai part-time, con proporzionamento della quota secondo l’orario concordato. In caso di festività cadente di domenica o sabato, i CCNL possono prevedere trattamenti aggiuntivi, come un ulteriore importo di 1/26 della mensilità, specialmente quando le condizioni contrattuali sono più favorevoli rispetto alla normativa generale.
Il giorno lavorato in festività non comporta solo vantaggi economici. La scelta tra incentivo monetario e riposo compensativo permette di trovare il migliore bilanciamento tra esigenze aziendali e benessere individuale, evidenziando un approccio progressivo nella contrattazione collettiva e di secondo livello.
Obbligatorietà, diritto al rifiuto e gestione dei turni nei giorni festivi
L’obbligo di prestazione lavorativa nelle festività non si applica automaticamente a tutti i dipendenti del settore: la disciplina vigente, alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali, distingue chiaramente tra quanto previsto genericamente dal CCNL e ciò che è formalizzato nel contratto individuale.
Un dipendente può rifiutare il turno se:
- Il contratto individuale non prevede esplicitamente il lavoro nei giorni festivi
- Il CCNL non contempla l’obbligo, oppure l’organizzazione aziendale non ne giustifica la necessità straordinaria
- Sussistono condizioni personali o familiari protette dalla normativa (genitori con figli piccoli, disabili, ecc.)
Una sentenza della Cassazione (n. 16592/2015) ha chiarito che il rifiuto del lavoratore non è "insubordinazione"—e dunque non è punibile—se manca la clausola specifica nel contratto individuale. Le aziende adottano strategie di turnazione equa, privilegiando sistemi volontari e rotazione tra chi rende reperibilità nei giorni festivi. Una
corretta programmazione dei turni e l’adozione di strumenti chiari di comunicazione permettono di garantire equilibrio tra produttività e rispetto della sfera privata. In presenza di convenzioni collettive locali o integrative, eventuali regole più favorevoli ai dipendenti vanno sempre applicate in via preferenziale.
Part-time, categorie protette e specificità delle festività nel commercio
Nel settore commerciale, la varietà dei contratti aggiunge complessità alla regolamentazione delle festività. I rapporti part-time sono caratterizzati da:
- Applicazione delle stesse percentuali di maggiorazione, calcolate sulla retribuzione ridotta proporzionalmente
- Sistemi di rotazione che tengono conto della distribuzione delle ore lavorative (orizzontale, verticale, misto) e del calendario effettivo
Per i part-time verticali, la festività che cade in un giorno di non lavoro non è retribuita come maggiorazione. Nei casi di part-time misto o orizzontale, si procede al calcolo proporzionale delle ore maturate.
Le categorie protette usufruiscono di tutele importanti:
- Lavoratori con disabilità grave, o coloro che assistono familiari con disabilità, possono essere esclusi dall’organizzazione del lavoro festivo secondo la legge 104/1992
- Le lavoratrici madri nel primo anno di vita del figlio hanno il diritto al rifiuto della prestazione festiva e notturna (D.lgs. 151/2001)
- Gli studenti lavoratori hanno precedenza nella concessione dei permessi per necessità di frequenza scolastica o esami
Le aziende sono quindi chiamate a prevedere soluzioni personalizzate nella gestione delle turnazioni, soprattutto nelle settimane di festività maggiori, per evitare concentrazioni di richieste su dipendenti con regimi di orario ridotto o su categorie soggette a particolare protezione normativa.
Permessi ex festività, ROL e riposo compensativo: cosa sapere
In aggiunta alle festività ufficiali, il settore commerciale riconosce permessi spezifici correlati alle cosiddette ex festività e alla riduzione dell’orario di lavoro (ROL). Le ex festività sono giorni che in passato erano considerati festivi (come il 4 novembre), oggi tradotti in ore di permesso retribuito. Ogni lavoratore full-time nel commercio ha diritto a:
- 56 ore di ROL annue in aziende fino a 15 dipendenti
- 72 ore di ROL annue in aziende oltre 15 dipendenti
- 32 ore annue di permessi ex festività
I permessi maturano mensilmente (1/12 delle ore annue) e sono fruibili previa richiesta e coordinamento con le esigenze organizzative. Per il personale part-time, il diritto è proporzionale alle ore contrattualizzate per quanto riguarda le ex festività, mentre i ROL spettano solo ai full-time.
Se non utilizzati entro i termini previsti dal contratto, i permessi ROL e le ex festività vengono monetizzati in busta paga. Il diritto ai permessi spetta anche durante alcuni periodi di assenza retribuita come maternità o malattia certificata. Il riposo compensativo è invece una possibilità alternativa per chi lavora in giornata festiva, permettendo di fruire di un giorno libero in un momento concordato successivamente. La scelta tra maggiorazione economica piena e riposo compensativo (eventualmente con maggiorazione ridotta) resta una prerogativa contrattuale e può essere oggetto di accordo tra le parti.
Impatto degli ultimi rinnovi contrattuali e aumenti in busta paga 2025-2026
Gli ultimi rinnovi del contratto nazionale commercio hanno introdotto importanti incrementi salariali, con effetti diretti sulle buste paga, a partire da novembre 2025. Le nuove tabelle retributive prevedono, ad esempio, per il 5° livello:
- Stipendio mensile che passa a 1.660,08 euro dal 1° novembre 2025
- Ulteriori aumenti già programmati con decorrenza novembre 2026
- Erogazione di importi una tantum e aggiornamenti degli elementi fissi della retribuzione
Accanto all’incremento del minimo tabellare, i rinnovi hanno rafforzato la gestione dei permessi, la disciplina degli scatti di anzianità (20,30 euro mensili per ogni triennio maturato) e la ripartizione dei bonus fiscali a favore dei redditi più bassi. Gli accordi territoriali, come quello siglato per la Provincia di Bolzano, hanno migliorato elementi quali:
- Aumenti dell’elemento provinciale in più tranche
- Permessi retribuiti aggiuntivi in caso di malattia dei figli o visite mediche
- Clausole elastiche gestite con maggiore flessibilità
Il risultato è una
tutela rafforzata del potere d’acquisto e una maggiore attenzione alle esigenze di conciliazione tra vita privata e lavoro, in linea con i principi di affidabilità e aggiornamento previsti dalle direttive europee e dalle migliori pratiche nella contrattazione collettiva nazionale.
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