La cedolare secca si puň ancora applicare ad aziende che affittano casa per i propri dipendenti: la nuova sentenza della Cassazione
La cedolare secca si può ancora applicare nel 2025 per case affittate da aziende per i propri dipendenti? Ancora una volta i giudici della Corte di Cassazione sono intervenuti sulla questione cedolare secca per locazioni di aziende.
Le discussioni in merito sono state, e continuano ad essere piuttosto dibattute: l'Agenzia delle Entrate sostiene da sempre l'inapplicabilità della cedolare secca alle locazioni di unità immobiliari a uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni.
Ma si tratta di un orientamento del tutto ribaltato dalla Corte di Cassazione, prima l’anno scorso e ancora, di nuovo, quest’anno.
Dopo la prima pronuncia del 2024, anche quest'anno 2025 la Corte conferma, con le due sentenze n.12076 e n. 12079/2025, tale possibilità per le case affittate da aziende.
Nella sentenza 12076 la vicenda riguarda un contratto di affitto a una fondazione per le esigenze abitative del suo presidente, mentre la sentenza 12079 riguarda una società per l’abitazione del suo amministratore.
I giudici hanno, dunque, confermato che la cedolare secca può essere applicata sugli affitti di case anche se l’inquilino è un’impresa che stipula i contratti per le esigenze abitative dei suoi dipendenti.
Stando a quanto spiegato, il regime agevolato per le locazioni può essere scelto anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.
La cedolare secca sugli affitti è un regime fiscale agevolato per affitta case che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva sul reddito derivante dalla locazione a terzi e sostituisce, oltre che le imposte sui redditi e le relative addizionali, anche l'imposta di registro e di bollo.
Possono optare per il regime della cedolare secca sia il proprietario che il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative, locate ad uso abitativo, appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11, esclusa l'A10 - uffici o studi privati, e relative pertinenze.
L'imposta sostitutiva si calcola applicando un'aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti senza le deduzioni previste nel caso di tassazione ordinaria (pari al 5%, con ulteriore deduzione del 30% per i contratti a canone concordato).
Quest’anno, però, a partire dal secondo immobile dato in locazione, sui redditi di locazione maturati dal prima gennaio 2024, la cedolare secca si applica con aliquota al 21% per la prima o unica casa affittata, e con aliquota al 26% per tutti gli altri immobili locati da secondo in poi.
L'opzione per il regime della cedolare secca deve essere esercitata al momento della registrazione del contratto, mediante il modello RLI o, altrimenti: