Dal 22 ottobre cambiano le regole per cellulari ed elettrodomestici guasti anche dopo la garanzia: produttori e riparatori avranno nuovi obblighi su costi, tempi e ricambi, mentre in alcuni casi la tutela si allungherà.
Dal 22 ottobre 2026 in Italia si applicano le nuove disposizioni sul diritto alla riparazione, introdotte dal decreto legislativo 176/2026 per attuare la direttiva (UE) 2024/1799. Per alcuni prodotti, il fabbricante dovrà rendere disponibile la riparazione anche quando il bene è fuori garanzia, se l’intervento è tecnicamente possibile. Non significa, però, riparazione gratuita o automatica: restano da valutare prezzo, tempi e condizioni. Anche l’estensione di 12 mesi della garanzia non riguarda ogni riparazione, ma la scelta di riparare un bene coperto dalla garanzia legale.
La direttiva europea sul diritto alla riparazione è la 2024/1799. È entrata in vigore il 30 luglio 2024 e fissava al 31 luglio 2026 il termine entro cui gli Stati membri dovevano recepirla. Quella scadenza europea non coincide con il giorno in cui le regole diventano applicabili nei singoli ordinamenti: per l’Italia occorre guardare alla norma nazionale e alla relativa decorrenza.
Il recepimento italiano è contenuto nel decreto legislativo 176/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2026. Il provvedimento interviene sul Codice del consumo e dispone l’entrata in vigore il 22 ottobre 2026. Secondo la disciplina transitoria riportata dal decreto, le nuove previsioni si applicano ai contratti conclusi dal 31 luglio 2026: la decorrenza indicata per i contratti, quindi, precede l’entrata in vigore formale della norma.
Il ritardo rispetto al termine europeo ha comportato l’avvio di una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia. La procedura riguarda il mancato recepimento entro la scadenza, ma non sostituisce le regole nazionali né anticipa da sola i diritti dei consumatori. Per stabilire quale disciplina si applica è necessario considerare la data del contratto, la categoria del prodotto e il tipo di richiesta: riparazione a carico del venditore durante la garanzia legale oppure intervento richiesto al produttore fuori garanzia.
Il nuovo quadro è pensato per prolungare la vita utile dei beni e rendere più accessibile la riparazione. Non elimina, tuttavia, le differenze tra garanzia legale di conformità, eventuali garanzie commerciali e riparazioni pagate dal consumatore.
Il diritto non si estende indistintamente a qualsiasi oggetto venduto. La direttiva riguarda categorie per le quali la legislazione europea prevede requisiti di riparabilità; l’elenco e le condizioni operative vanno letti insieme alle norme di prodotto e al decreto di recepimento. Tra i beni indicati figurano smartphone e tablet, lavatrici e lavastoviglie, asciugatrici, apparecchi di refrigerazione, aspirapolvere, televisori, monitor e dispositivi per l’archiviazione dei dati. Sono ricompresi anche determinati mezzi leggeri a batteria, come biciclette elettriche e monopattini, nei limiti delle categorie disciplinate.
Il presupposto è che il guasto rientri nel campo delle regole e che la riparazione sia tecnicamente possibile. Il produttore non è tenuto a eseguire un intervento impossibile o incompatibile con i requisiti applicabili; in tal caso può non procedere e, secondo le circostanze, indicare un altro operatore o una soluzione ricondizionata. Il diritto fuori garanzia non trasforma quindi ogni malfunzionamento in un intervento dovuto senza condizioni.
Quando il consumatore chiede la riparazione dopo la scadenza della garanzia, il soggetto principalmente coinvolto è il fabbricante del prodotto. Se ha sede fuori dall’Unione europea, gli obblighi possono ricadere, nell’ordine previsto, sul rappresentante autorizzato, sull’importatore o sul distributore. Il produttore può inoltre avvalersi di riparatori terzi: ciò non cancella gli obblighi attribuiti dalla legge al soggetto responsabile.
La disciplina mira anche a evitare ostacoli ingiustificati. Clausole, componenti o soluzioni software non dovrebbero impedire la riparazione o limitare l’uso di ricambi conformi, salvo le eccezioni previste. Per verificare se un singolo modello rientra nel perimetro, contano la tipologia tecnica del prodotto e le specifiche europee applicabili, non soltanto il fatto che sia un cellulare o un elettrodomestico.
Fuori dalla garanzia, il consumatore può rivolgersi al produttore o al soggetto tenuto a garantirne il servizio e chiedere un intervento. La riparazione può essere a pagamento: la normativa richiede condizioni ragionevoli, ma non stabilisce che ogni guasto debba essere aggiustato gratuitamente. Il prezzo dipende, tra l’altro, dalla diagnosi, dai ricambi e dalla manodopera; le informazioni economiche devono essere rese in modo trasparente, così da consentire una scelta consapevole.
Prima di impegnarsi con un contratto, il cliente deve poter ricevere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Il documento, fornito gratuitamente, descrive il bene, il problema segnalato, il tipo di intervento proposto, il prezzo e i tempi stimati. Deve inoltre indicare eventuali servizi accessori e costi di trasporto, ritiro o riconsegna, nonché la disponibilità di un prodotto sostitutivo temporaneo e le relative spese. Le condizioni riportate restano valide per 30 giorni, salvo le eccezioni previste.
Una verifica diagnostica può essere necessaria prima di formulare una proposta precisa. Il costo della diagnosi non è automaticamente gratuito: il riparatore deve informare il consumatore in anticipo del prezzo e delle modalità del servizio. Così il cliente può decidere se autorizzare l’esame e valutare il preventivo prima di procedere con lavori ulteriori.
La riparazione deve avvenire entro un tempo ragionevole e a condizioni di costo ragionevoli, tenendo conto del tipo di bene e del disagio causato dalla sua indisponibilità. La legge non promette un termine identico per tutti i casi. Se il produttore non esegue direttamente l’intervento, può ricorrere a un riparatore; quando il bene risulta non riparabile, può essere proposta un’alternativa ricondizionata, senza che ciò equivalga sempre a un obbligo di sostituzione.
Per i ricambi sono ammesse soluzioni conformi ai requisiti applicabili, anche compatibili o ricondizionate, purché non compromettano sicurezza e prestazioni. I fabbricanti devono inoltre evitare prezzi o restrizioni che rendano la riparazione impraticabile. Prima di accettare il lavoro, è utile distinguere nel preventivo costo della diagnosi, parti, manodopera, trasporto e garanzia sull’intervento: sono voci diverse e non vanno confuse con la garanzia legale del prodotto.
L’estensione di 12 mesi riguarda una situazione precisa: il bene presenta un difetto di conformità mentre è ancora coperto dalla garanzia legale e il consumatore sceglie la riparazione come rimedio. In base alle nuove regole, il periodo di responsabilità del venditore viene prolungato di dodici mesi dalla riparazione. Il beneficio è collegato alla riparazione effettuata nell’ambito delle tutele previste dal Codice del consumo, non a qualsiasi intervento tecnico.
È quindi importante separare tre casi. Se il difetto è coperto dalla garanzia legale, il riferimento è il venditore e la riparazione o la sostituzione avvengono secondo le condizioni previste per il difetto di conformità. Se si tratta di una garanzia commerciale aggiuntiva, valgono anche i termini e le condizioni promessi dal garante, che non possono ridurre i diritti legali. Se il prodotto è fuori da entrambe le coperture e il cliente paga il lavoro, la riparazione non attiva automaticamente l’allungamento di 12 mesi della garanzia originaria.
La proroga non va confusa con una garanzia nuova e illimitata sull’intero apparecchio. Si applicano i presupposti e i limiti della disciplina nazionale: occorre che ricorrano i requisiti per far valere la garanzia legale e che sia stata scelta la riparazione come rimedio. Un intervento fuori garanzia può avere proprie condizioni o garanzie sul lavoro e sui componenti, ma queste dipendono dalla normativa applicabile e dagli accordi con il riparatore.
La scelta tra riparazione e altri rimedi va valutata sul caso concreto. Durante la garanzia, il venditore resta il referente per i diritti di conformità; fuori garanzia, invece, l’obbligo di riparazione grava sui soggetti individuati dalle nuove disposizioni e soltanto per i beni inclusi e riparabili. Non ogni guasto prolunga la copertura, né la sola consegna del prodotto a un tecnico produce l’estensione prevista.
Nata a Roma nel Giugno del 1978, effettua gli studi di ragioniere e si appassiona al tennis. Amante del mondo delle quattro ruote e delel due ruote, è sempre curiosa su tutte le novità delle case automobilistiche e sulle nuove auto in uscita. Scrive da anni per diversi blog ed ora si dedica a tempo pieno su questo sito web trattando in particolar modo tematiche sul mondo delle auto e sugli argomen...