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Che cos'è l'Accrescimento successione legittima, come funziona e chi sono gli eredi per accrescimento

di Marianna Quatraro pubblicato il

L’accrescimento nella successione italiana regola la ripartizione dell’eredità quando alcuni chiamati non possono o non vogliono accettare: come funziona condizioni e limiti

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L’accrescimento rappresenta un meccanismo giuridico fondamentale all’interno del diritto delle successioni. La sua funzione principale consiste nel consentire una redistribuzione automatica della quota ereditaria o del legato, qualora uno dei chiamati all’eredità non possa o non voglia accettarla. Questo strumento esercita così un effetto di “espansione” delle quote degli altri coeredi, senza la necessità di una manifestazione di volontà ulteriore.

Secondo la disciplina attuale, l’accrescimento trova applicazione sia nelle successioni testamentarie che in quelle legittime, seppure con modalità e presupposti differenti. Il Codice civile italiano ne stabilisce i casi in cui tale istituto può operare, precisando anche quando invece è escluso o sostituito da altri istituti, quali la rappresentazione o la trasmissione.

L’effetto automatico e la funzione semplificatrice dell’accrescimento rispondono all’esigenza di garantire la continuità del patrimonio e di evitare che parti dell’eredità restino prive di titolare. Questo rende l’analisi dell’argomento essenziale per chiunque si trovi a gestire questioni ereditarie e desideri comprenderne l’articolata disciplina.

Cos’è l’accrescimento in ambito successorio e quando si applica

Quando si approfondisce la categoria delle successioni, ci si imbatte in un fenomeno chiave: l’accrescimento, che consiste nella riattribuzione della quota venuta a mancare tra coloro che erano stati chiamati a concorrere all’eredità. Il meccanismo si verifica ogniqualvolta, nelle ipotesi specificate dalla legge, uno dei chiamati rinuncia, è impossibilitato ad accettare o perde il diritto di succedere (ad esempio, per indegnità o prescrizione).
La caratteristica principale di questo istituto è la sua automaticità: gli eredi superstiti ricevono una quota maggiorata senza bisogno di ulteriori atti formali. È sufficiente l’accettazione dell’eredità alle condizioni di partenza affinché il diritto all’accrescimento maturi. Sul piano dei presupposti, la legge distingue tra:

  • successione testamentaria: occorrono una chiamata congiunta e la parità delle quote;
  • successione legittima: si osserva il principio di concorso tra gli eredi dello stesso ordine e grado;
L’accrescimento quindi rappresenta un effetto legale che non richiede manifestazioni di volontà aggiuntive, bensì deriva direttamente dalla disciplina dell’eredità e si manifesta in presenza dei presupposti fissati dal Codice civile italiano.

Accrescimento nella successione testamentaria: condizioni, esempi e limiti

L’accrescimento assume rilevanza particolare quando regolato dal testamento. Perché questo istituto possa operare nel quadro della successione testamentaria occorre che il testatore abbia designato più soggetti eredi su una stessa quota legittima (ossia, senza distinzione tra loro) o in parti uguali. In tal caso, la quota che viene a mancare si distribuisce automaticamente sulle quote residue.
Facciamo un esempio pratico: il testatore nomina tre amici eredi universali in parti uguali. Se uno di loro rinuncia o non può accettare, la sua quota si ripartisce tra gli altri due. Anche nei legati, se il testatore lascia un bene specifico a due persone in comunione e uno rinuncia, il diritto cade in favore dell’altro legatario.
La normativa pone tuttavia limiti stringenti. L’accrescimento nella successione testamentaria:

  • non opera se il testatore ha stabilito espressamente una destinazione diversa delle quote vacanti, ad esempio nominando un sostituto;
  • è escluso nei casi in cui la rappresentazione consente ai discendenti del chiamato mancante di subentrare;
  • non avviene se le quote non sono state previste uguali o la chiamata non è congiunta;
In assenza dei presupposti, la quota residua viene trattata secondo le regole generali della successione legittima. L’accrescimento nella successione testamentaria consente quindi di assicurare una trasmissione lineare delle quote, ma solo nel rispetto delle condizioni poste dalla legge.

Accrescimento nella successione legittima: funzionamento e peculiarità

Nel caso in cui manchi un testamento valido o completo, l’eredità si devolve secondo i criteri stabiliti per la successione legittima. In questo ambito, l’accrescimento svolge una funzione per cui, qualora uno degli eredi legittimi rinunci o si trovi impossibilitato a succedere (in assenza di rappresentanti), la sua quota viene attribuita agli altri che avrebbero concorso alla successione insieme al rinunciante.


I soggetti interessati dall’accrescimento sono quelli appartenenti allo stesso ordine successorio stabilito dalla legge: coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali fino al sesto grado. È importante sottolineare che questo fenomeno assume un valore “atecnico”, secondo la definizione della giurisprudenza, poiché avviene in applicazione dei principi generali della divisione ereditaria.
Le caratteristiche principali sono:

  • l’automatismo nell’incremento delle quote spettanti agli altri eredi;
  • l’esclusione dell’accrescimento se sussistono i requisiti per la rappresentazione (ossia se il rinunciante ha discendenti che possono subentrare);
  • l’estensione dell’effetto accrescitivo ai soli coeredi della medesima categoria e grado successorio;
Un esempio chiarisce il funzionamento: in assenza di testamento, tre fratelli devono dividersi l’eredità, ma uno rinuncia e non ha figli. Gli altri due vedranno le loro quote aumentare proporzionalmente. Se invece esistono discendenti, opera la rappresentazione, che esclude l’accrescimento in tale situazione.


L’accrescimento nella successione legittima rappresenta quindi una soluzione residuale rispetto ad altri istituti, garantendo la redistribuzione del patrimonio in modo conforme agli equilibri successori dettati dal codice.

Eredi per accrescimento: chi sono e come si individuano

Rientrano tra gli “eredi per accrescimento” coloro che, in forza della legge o di un testamento, vedono la propria quota ereditaria aumentare a seguito della rinuncia, della premorienza o dell’esclusione di altri chiamati, quando l’istituto è applicabile.
Nella pratica, tali soggetti si individuano facilmente tra:

  • coeredi del medesimo ordine e grado in caso di successione legittima;
  • più eredi istituiti congiuntamente (senza distinzione di quote o in parti uguali) in caso di successione testamentaria;
Gli eredi che beneficiano dell’accrescimento non devono compiere atti formali aggiuntivi rispetto all’accettazione dell’eredità principale; l’espansione della quota è “di diritto” e riguarda non solo i vantaggi, ma anche gli obblighi che gravavano sulla quota trasferita. L’accrescimento, pertanto, garantisce la coerenza del sistema successorio e la precisione nella ripartizione delle quote, evitando vuoti nella devoluzione ereditaria.

Quando l’accrescimento non opera: rappresentazione, sostituzione ed esclusione del testatore

Esistono situazioni giuridiche in cui l’applicazione dell’accrescimento è esclusa, in quanto subentrano altri istituti considerati prioritari dalle norme successorie:

  • rappresentazione: quando il soggetto rinunciante o premorto è figlio, fratello o sorella del defunto e lascia discendenti, questi subentrano al suo posto (art. 467 c.c.);
  • sostituzione testamentaria: se il testatore ha indicato uno o più sostituti nella propria volontà, la quota dell’originario chiamato spetta ai sostituti e non agli altri coeredi;
  • esclusione tramite espressione della volontà del testatore: il testatore può dichiarare, con formule inequivocabili, che desidera impedire l’applicazione dell’accrescimento;
In tutti questi casi, la quota “vacante” sarà attribuita secondo la destinazione voluta dal testatore o, in mancanza, ai rappresentanti legittimati dalla legge, escludendo così ogni ridistribuzione tra i coercendi superstiti. La gerarchia applicativa tra questi istituti è stabilita con precisione, affinché nessun principio di devoluzione venga compromesso e la volontà del de cuius sia pienamente rispettata.

 




Marianna Quatraro

Laureata in Lingue e Letterature Straniere e Scienze dalla Comunicazione, giornalista pubblicista dal 2008, collaboratrice presso testate locali e nazionali, con ottime competenze linguistiche straniere, specializzata in campo letterario ed economico, collabora con la testata online Businessonline trattando in particolar modo il mondo delle pensioni, argomento di cui si occupa ormai da circa 20 an...