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Come proteggere la propria quota di legittima in una eredità

di Marianna Quatraro pubblicato il
Come proteggere quota legittima

Quali sono le soluzioni migliori per tutelare la propria quota di eredità legittima: cosa prevede la normativa vigente

Nei sistemi successori italiani, la tutela della parte di eredità riservata per legge ad alcuni familiari rappresenta uno degli aspetti centrali per chi si trova a dover affrontare una successione. Questa frazione, nota come "quota di legittima", garantisce che certi eredi, detti legittimari, ricevano una porzione minima del patrimonio del defunto, indipendentemente dalla volontà espressa tramite testamento o da donazioni in vita. Senza un’adeguata conoscenza delle regole sulla determinazione e protezione delle riserve, si rischia che le attribuzioni ereditarie siano inficiate da errori o irregolarità, con possibili contenziosi tra gli eredi. 

Chi sono i legittimari e come si determina la quota di legittima

Il Codice Civile identifica come legittimari, cioè beneficiari della quota di eredità, il coniuge, i figli e, in mancanza di questi, gli ascendenti (genitori del defunto). A ciascuno di essi la legge riserva una porzione dell’asse ereditario che non può essere sacrificata completamente neanche in presenza di volontà testamentaria contraria. Ad esempio:

  • Coniuge e un figlio: riservato un terzo a ciascuno; quota disponibile un terzo.
  • Più figli: riservata la metà da dividersi tra loro e un quarto al coniuge; quota disponibile un quarto.
  • Solo figli: metà al figlio unico, due terzi da dividere se i figli sono più di uno.
La determinazione della quota di legittima dipende dalla composizione familiare del defunto. In assenza di figli, la legittima spetta agli ascendenti. Tale assetto mira a evitare ingiustizie come l’esclusione impropria, assicurando mezzi efficaci per il rispetto di tali quote anche contro le scelte del de cuius.

Calcolo della quota di legittima: come fare

La normativa italiana impone un processo articolato per il calcolo della legittima: non ci si basa solo sugli attivi rimasti alla morte del defunto, ma anche su quanto trasferito in vita. Il primo passaggio è la riunione fittizia, una ricostruzione contabile finalizzata a verificare il rispetto delle quote di riserva. Tale riunione si svolge in tre fasi:

  • Stima del relictum: valutazione di tutti i beni esistenti in capo al defunto al momento della morte (immobili, crediti, investimenti).
  • Sottrazione dei debiti: dal valore del relictum si detraggono tutti i debiti ereditari, incluse spese funerarie.
  • Somma del donatum: si aggiunge il valore delle donazioni effettuate in vita, riattualizzato alla data di apertura della successione.
Solo dopo questi calcoli è possibile suddividere il patrimonio in quota riservata e disponibile.
Un esempio: se alla morte rimangono 100.000 euro e nel passato sono stati donati immobili per 200.000 euro, l’asse ereditario si calcola su 300.000 euro detraendo gli eventuali debiti. La valutazione dei beni donati va aggiornata ai valori attuali: ciò implica che, anche per donazioni remote, sarà necessario stimare il valore di mercato attuale.

Questa operazione assicura che i legittimari non vengano penalizzati da donazioni fatte a favore di terzi o di altri eredi. Solo dopo aver compiuto tale ricostruzione e confronto tra quanto ricevuto dal legittimario rispetto alla propria quota si può valutare la presenza di una lesione e agire giudizialmente.

Come proteggere la propria quota di legittima: azione di riduzione e strumenti cautelari

Per evitare che donazioni o cessioni precedenti possano ledere la quota spettante ad un erede, la legge offre diversi strumenti di protezione. Il più rilevante è l’azione di riduzione, che consente al legittimario leso di contestare le attribuzioni eccedenti la quota disponibile. Attraverso questa azione è possibile:

  • Far dichiarare inefficaci nei propri confronti le disposizioni eccedenti, sia testamentarie che donative;
  • Ottenere la reintegrazione della quota spettante, anche mediante corresponsione di denaro se il bene non è divisibile;
  • Agire contro terzi acquirenti, se ancora previsto, nei limiti della normativa vigente;
L’azione di riduzione ha un termine di prescrizione di dieci anni dall’apertura della successione.
Oltre a ciò, per proteggere la quota di riserva in attesa della definizione del giudizio, la legge prevede misure di urgenza, come il sequestro conservativo dei beni ereditari: tale provvedimento cautelare impedisce che beni immobili o denaro siano dispersi o trasferiti a terzi, salvaguardando la possibilità di reintegrare la quota lesa.

L’esercizio dell’azione di riduzione presuppone che il legittimario abbia accettato l’eredità, talvolta con beneficio d’inventario. Deve inoltre dimostrare la lesione mediante una ricostruzione accurata del compendio ereditario. L’ordine delle riduzioni è tassativo: si inizia dalle disposizioni testamentarie, che vengono ridotte proporzionalmente, e solo se questa riduzione non è sufficiente, si passa alle donazioni eseguite in vita, partendo dalle più recenti fino alle più antiche.

Il sequestro conservativo consente, invece, di vincolare beni mobili, immobili o somme di denaro, impedendone la dispersione prima della definizione del giudizio. Per ottenere il provvedimento occorre dimostrare sia la ragionevolezza delle proprie pretese sia il rischio concreto che il patrimonio venga sottratto o dissipato. La richiesta di sequestro è un valido strumento che rafforza la posizione dei legittimari, preservando la quota durante il procedimento.

Impugnazione delle donazioni lesive della legittima

Le donazioni poste in essere dal de cuius possono essere contestate nei limiti temporali fissati dalla legge: per l’azione di riduzione, il termine è di dieci anni dalla morte del donante, mentre per l’azione di restituzione contro terzi acquirenti, oggi oggetto di profonde modifiche normative,  il limite è spesso di venti anni dalla data della donazione.

La contestazione della donazione deve essere condotta con una dimostrazione precisa della lesione, della consistenza patrimoniale e dell’esistenza di atti dispositivi eccedenti la quota disponibile. In presenza dei requisiti, la donazione può essere ridotta o dichiarata inefficace nei confronti del legittimario leso.

 

 



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