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Che cosa rischi se offendi una persona presente o assente in assemblea condominiale o anche solo in chat del condominio?

di Marcello Tansini pubblicato il
Assente in assemblea condominiale

L’avvento delle chat di gruppo per la gestione delle emergenze o la condivisione di informazioni sul palazzo ha introdotto criticità per i condomini.

Nel contesto di un condominio una parola pronunciata con leggerezza o impulsività in presenza di terzi può causare conseguenze ben superiori alle intenzioni originarie. Le dinamiche collettive delle riunioni o delle conversazioni in chat condominiali rischiano di amplificare i malumori e favorire episodi di offesa, diffamazione e persino calunnia.

L’avvento delle chat di gruppo per la gestione delle emergenze o la condivisione di informazioni sul palazzo ha introdotto ulteriori criticità. Sottovalutare il peso di affermazioni scritte nero su bianco può portare a esporsi a responsabilità civili e penali inattese. Comprendere i confini tra critica, offesa e reato diventa indispensabile per difendere sia i diritti personali sia l’equilibrio all’interno della comunità. L’approfondimento che segue analizza, partendo da esperienza e norme, i rischi connessi a questa forma di comunicazione e i possibili strumenti di tutela.

Diffamazione, ingiuria e calunnia: Cosa si rischia in assemblea e in chat

La diffamazione, regolata dall’articolo 595 del Codice Penale occorre quando si offende la reputazione di un soggetto non presente alla discussione e la comunicazione avviene con almeno due altre persone. Le pene previste variano dalla reclusione fino a un anno o dalla multa fino a 1.032 euro; qualora l’offesa riguardi un fatto specifico la reclusione può estendersi fino a due anni e la multa a 2.065 euro.

La giurisprudenza evidenzia come anche fatti veri, se comunicati con l’obiettivo di screditare il destinatario, possano essere considerati diffamatori. Non è necessario il dolo specifico dell’autore, ma è importante che la comunicazione sia idonea a ledere la reputazione in ambito sociale, lavorativo o familiare.

La ingiuria si verifica se la persona offesa è presente; dal 2016 è stata depenalizzata e non costituisce più reato, ma un illecito civile, con sanzioni economiche da 100 a 8.000 euro. Qui l’offeso può agire per il risarcimento del danno patito, ma non si darà luogo a procedimento penale.

Anche la calunnia, disciplinata dall’art. 368 c.p., trova applicazione nei contesti condominiali quando si attribuisce a qualcuno, consapevolmente, la commissione di un reato non commesso. In simili casi si rischia la reclusione da due a sei anni, oltre alla possibilità per la parte lesa di chiedere il risarcimento. In pratica:

  • Diffamazione: parole o scritti lesivi verso un assente, davanti a terzi
  • Ingiuria: offesa tra presenti, punita civilmente
  • Calunnia: falsa accusa di reato, rischio penale maggiorato
Ogni condotta va valutata tenendo conto delle circostanze, dei destinatari e delle modalità della comunicazione, ma è evidente come i rischi siano elevati anche per discussioni che appaiono banali.

Diffamazione tra assenti: come e quando si configura il reato

Diffamare un condomino assente da un’assemblea o una chat significa offendere la reputazione di quella persona davanti a diversi partecipanti, senza che questa possa difendersi. Sia la legge che la giurisprudenza identificano come presupposto la pluralità dei destinatari: una battuta lesiva tra pochi può non rilevare, mentre inserirla in una discussione collettiva la rende perseguibile.

Secondo l’art. 595 c.p., la diffamazione si verifica se:

  • Il destinatario dell’offesa è assente (o temporaneamente assente, come nelle chat, se legge il messaggio in un secondo momento)
  • La comunicazione coinvolge almeno altri due soggetti
  • L’espressione lede la considerazione sociale, lavorativa o personale della vittima
La sentenza Cassazione n. 26325 del 9 ottobre 2024 ribadisce che anche affermazioni apparentemente lecite rientrano nel reato se superano i limiti della critica costruttiva. Espressioni ingiuriose, mosse fuori dal contesto delle discussioni assembleari o con intenzione di screditare, aggravano la posizione dell’offensore.

Un aspetto rilevante riguarda anche la cosiddetta identificabilità indiretta: rendere riconoscibile una persona attraverso sigle, iniziali o dettagli, pur senza nominarla espressamente, può integrare il reato laddove la persona venga inequivocabilmente individuata dai destinatari.

Tali fattispecie sono particolarmente frequenti nelle conversazioni condominiali, contribuendo a rendere condominio chat diffamazione e risarcimento un tema ricorrente nei contenziosi civili e penali.

Ingiuria e offese tra presenti: conseguenze civili e limiti della depenalizzazione

Dal 2016, l’ingiuria è considerata illecito civile anziché penale. Un’offesa a un condomino durante una riunione comporta quindi una possibile richiesta di risarcimento danni, da valutare in sede civile. Le sanzioni applicabili - tra 100 e 8.000 euro - sono definite dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 7/2016.
Il confine tra offesa ingiuriosa e diritto di critica resta comunque sottile: se la critica è motivata, attuale e attinente ai fatti discussi – e non offende la dignità personale – non si configura un illecito. Tuttavia, insulti gratuiti e aggressioni verbali, anche se pronunciate impulsivamente, possono fondare richieste di danni morali e materiali. La Corte d’Appello di Milano, con decisione 7/2023, ha condannato un condomino a un risarcimento di 5.000 euro per avere utilizzato parole fortemente offensive nei confronti dell’amministratore:

  • Solo la presenza diretta della vittima distingue l’ingiuria dalla diffamazione
  • L’azione civile richiede la prova della lesione e del danno subito
  • Non bastano semplici critiche: serve che i toni siano rispettosi ed entro i limiti della dialettica
La tutela della reputazione passa dunque attraverso il rispetto dei confini imposti dalla legge e una corretta valutazione delle modalità comunicative adottate tra condomini.

Calunnia condominiale: false accuse e gravità delle sanzioni

La calunnia costituisce uno dei reati più gravi in ambito condominiale e si configura quando si attribuisce consapevolmente a un’altra persona un reato che non ha commesso. L’art. 368 c.p. punisce questa condotta con pene detentive da due a sei anni.

Nel contesto della vita condominiale ciò può accadere, ad esempio, quando un condomino accusa infondatamente un vicino di furto o altra condotta criminale, con l’obiettivo di danneggiare la sua reputazione o avviare un procedimento a suo carico. Tali comportamenti sono spesso all’origine di contenziosi complessi, poiché producono danni sia all’immagine sia alla serenità della persona indebitamente accusata.

I soggetti che subiscono calunnie hanno diritto a proporre querela sia in sede penale che civile, e possono chiedere un risarcimento per la compromissione della propria reputazione. La severità delle sanzioni risponde all’esigenza di tutelare il clima collaborativo imprescindibile alla convivenza nelle comunità abitative e di prevenire derive conflittuali pericolose.

La chat del condominio: cosa non scrivere e rischi specifici per privacy e diffamazione

Le chat condominiali, ormai strumento diffuso di comunicazione tra vicini, presentano insidie sia sotto il profilo della riservatezza sia per quanto riguarda la responsabilità per offese e diffamazioni. 
Attenzione a ciò che si scrive: le conversazioni di gruppo su piattaforme come WhatsApp o Telegram sono considerate “comunicazione con più persone” ai fini dell’art. 595 c.p. e possono configurare reato se si parla negativamente di un assente. Anche la semplice attribuzione di responsabilità per morosità o la diffusione di dettagli su situazioni personali (salute, stato economico, problemi familiari) può costituire violazione della privacy, sanzionata pesantemente dal GDPR.

  • Non è mai consentito diffondere dettagli su debiti condominiali, salute, famiglia
  • L’inserimento in chat senza consenso è vietato e richiede informativa ex art. 13 GDPR
  • Chi gestisce la chat (amministratore o condomino) è responsabile del trattamento dei dati
Neppure i toni possono essere trascurati: le espressioni offensive scritte in chat, anche se lette dalla vittima a distanza di tempo, costituiscono potenzialmente diffamazione. Inoltre, la possibilità di screenshot e inoltro a terzi trasforma ogni messaggio in una prova, utilizzabile in giudizio a sostegno di una querela.

La gestione responsabile delle chat condominiali rappresenta un elemento essenziale per prevenire conflitti e garantire il rispetto della privacy e della reputazione di tutti i partecipanti.