Quali sono i casi in cui si può pignorare la tredicesima e limiti previsti alla procedura sulla mensilità di dicembre: spiegazioni e chiarimenti
Le leggi in vigore permettono di pignorare la tredicesima dello stipendio esattamente come accade per il normale stipendio mensile percepito e, allo stesso modo, sempre rispettando specifici limiti. Questa procedura rientra nel più ampio ambito dei pignoramenti presso terzi, regolamentata in modo preciso dalla normativa vigente. Approfondiamo insieme quali sono i casi, i soggetti autorizzati e gli importi che possono essere trattenuti dalla gratifica natalizia.
La tredicesima dello stipendio, essendo una mensilità aggiuntiva legata al rapporto di lavoro, può essere oggetto di pignoramento da parte di diversi creditori. Le disposizioni di legge nel 2025 prevedono che la gratifica natalizia possa essere sottoposta a trattenute forzate esattamente come lo stipendio ordinario.
I soggetti che possono richiedere il pignoramento della tredicesima sono:
Come stabilito dall'articolo 543 del Codice di Procedura Civile, il creditore può rivolgersi al Tribunale per pignorare la tredicesima mensilità quando il debitore risulta inadempiente. Questa forma di pignoramento presso terzi coinvolge direttamente il datore di lavoro, che viene designato come "terzo pignorato" e ha l'obbligo legale di trattenere e versare al creditore la quota stabilita dal giudice.
La normativa vigente nel 2025 stabilisce limiti precisi alla quota pignorabile della tredicesima, così come avviene per lo stipendio ordinario. Questi limiti sono fondamentali per garantire al lavoratore il mantenimento di un reddito minimo necessario alla sussistenza, il cosiddetto "minimo vitale".
Secondo le leggi in vigore, la tredicesima dello stipendio può essere pignorata nei seguenti limiti:
In caso di più pignoramenti contemporanei di natura diversa, la legge stabilisce che la somma totale delle trattenute non possa mai superare la metà dello stipendio (50%), garantendo così al lavoratore almeno la metà della propria retribuzione per il sostentamento personale e familiare.
In ogni caso, la tredicesima dello stipendio può essere pignorata sempre e soltanto escludendo la quota cosiddetta impignorabile che dipende dall'importo dell'assegno sociale. Questo principio, sancito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza 248/2015), garantisce che nessun lavoratore possa essere privato delle risorse minime necessarie alla sopravvivenza dignitosa.
Il calcolo della quota impignorabile varia a seconda del momento in cui avviene il pagamento della tredicesima rispetto al pignoramento:
La Corte Costituzionale ha chiarito che questa protezione del minimo vitale ha fondamento costituzionale, essendo collegata al diritto alla dignità della persona e alla possibilità di condurre un'esistenza libera e dignitosa, come previsto dagli articoli 2 e 36 della Costituzione.
Il processo di pignoramento della tredicesima segue le stesse fasi procedurali del pignoramento dello stipendio ordinario. Il creditore, munito di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo o altro atto avente valore esecutivo), avvia la procedura attraverso specifici passaggi formali:
È importante sottolineare che il lavoratore può sempre contestare il pignoramento se ritiene che non siano stati rispettati i limiti di legge o che vi siano irregolarità nella procedura. L'opposizione deve essere presentata al giudice dell'esecuzione entro termini precisi stabiliti dalla legge.
Una situazione particolarmente complessa si verifica quando il lavoratore ha già altri pignoramenti in corso o ha stipulato una cessione del quinto dello stipendio. In questi casi, è necessario coordinare le diverse trattenute per rispettare i limiti complessivi stabiliti dalla legge.
Se il lavoratore ha già un pignoramento in corso sullo stipendio mensile, questo si estenderà automaticamente anche alla tredicesima. Se invece sono presenti più pignoramenti contemporanei, si applicano regole specifiche:
È fondamentale che il datore di lavoro gestisca correttamente queste situazioni complesse, tenendo conto sia dell'ordine temporale dei pignoramenti che della loro natura. In caso di dubbi o situazioni particolarmente articolate, il datore di lavoro può richiedere chiarimenti al giudice dell'esecuzione.