Dal 2006 il tuo sito imparziale su Lavoro, Fisco, Investimenti, Pensioni, Aziende ed Auto

Chi, come, in quali casi e importi può pignorare la tredicesima dello stipendio nel 2025

di Marianna Quatraro pubblicato il
aggiornato con informazioni attualizzate il
pignorare tredicesima 2024

Quali sono i casi in cui si può pignorare la tredicesima e limiti previsti alla procedura sulla mensilità di dicembre: spiegazioni e chiarimenti

Le leggi in vigore permettono di pignorare la tredicesima dello stipendio esattamente come accade per il normale stipendio mensile percepito e, allo stesso modo, sempre rispettando specifici limiti. Questa procedura rientra nel più ampio ambito dei pignoramenti presso terzi, regolamentata in modo preciso dalla normativa vigente. Approfondiamo insieme quali sono i casi, i soggetti autorizzati e gli importi che possono essere trattenuti dalla gratifica natalizia.

Chi può pignorare la tredicesima mensilità

La tredicesima dello stipendio, essendo una mensilità aggiuntiva legata al rapporto di lavoro, può essere oggetto di pignoramento da parte di diversi creditori. Le disposizioni di legge nel 2025 prevedono che la gratifica natalizia possa essere sottoposta a trattenute forzate esattamente come lo stipendio ordinario.

I soggetti che possono richiedere il pignoramento della tredicesima sono:

  • Creditori privati: banche, finanziarie, fornitori, professionisti e qualsiasi soggetto privato che vanti un credito certo, liquido ed esigibile
  • Agenzia delle Entrate Riscossione: per debiti tributari e fiscali
  • Enti pubblici: per tributi dovuti a comuni, province o altri enti della pubblica amministrazione
  • Ex coniugi: per crediti di natura alimentare (assegni di mantenimento)
Il procedimento di pignoramento della tredicesima avviene nei confronti di un debitore che ha contratto un'obbligazione che non viene regolarmente onorata. Il soggetto inadempiente deve essere informato dell'avvio della procedura tramite apposita notifica che deve riportare tutte le informazioni relative al debito: somme dovute, causale, dati identificativi del creditore e citazione a comparire davanti al giudice.

Come stabilito dall'articolo 543 del Codice di Procedura Civile, il creditore può rivolgersi al Tribunale per pignorare la tredicesima mensilità quando il debitore risulta inadempiente. Questa forma di pignoramento presso terzi coinvolge direttamente il datore di lavoro, che viene designato come "terzo pignorato" e ha l'obbligo legale di trattenere e versare al creditore la quota stabilita dal giudice.

Limiti di pignorabilità della tredicesima mensilità

La normativa vigente nel 2025 stabilisce limiti precisi alla quota pignorabile della tredicesima, così come avviene per lo stipendio ordinario. Questi limiti sono fondamentali per garantire al lavoratore il mantenimento di un reddito minimo necessario alla sussistenza, il cosiddetto "minimo vitale".

Secondo le leggi in vigore, la tredicesima dello stipendio può essere pignorata nei seguenti limiti:

  • Un quinto (20%) dell'importo netto, se il creditore è un soggetto privato
  • Un quinto (20%) se il creditore è l'Agenzia delle Entrate ma solo se lo stipendio supera i 5.000 euro
  • Un settimo (circa 14,3%) se il creditore è l'Agenzia delle Entrate e lo stipendio è compreso tra 2.500 e 5.000 euro
  • Un decimo (10%) se il creditore è l'Agenzia delle Entrate e lo stipendio non supera i 2.500 euro
Questi limiti di pignorabilità si applicano sul netto della tredicesima, dopo che sono state sottratte le ritenute fiscali e i contributi previdenziali obbligatori. È importante sottolineare che voci come gli assegni familiari, i rimborsi spese, le indennità di trasferta e altri elementi accessori della retribuzione non possono essere pignorati.

In caso di più pignoramenti contemporanei di natura diversa, la legge stabilisce che la somma totale delle trattenute non possa mai superare la metà dello stipendio (50%), garantendo così al lavoratore almeno la metà della propria retribuzione per il sostentamento personale e familiare.

Il concetto di minimo vitale e quota impignorabile

In ogni caso, la tredicesima dello stipendio può essere pignorata sempre e soltanto escludendo la quota cosiddetta impignorabile che dipende dall'importo dell'assegno sociale. Questo principio, sancito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza 248/2015), garantisce che nessun lavoratore possa essere privato delle risorse minime necessarie alla sopravvivenza dignitosa.

Il calcolo della quota impignorabile varia a seconda del momento in cui avviene il pagamento della tredicesima rispetto al pignoramento:

  • Se il pagamento della tredicesima avviene prima del pignoramento e viene accreditato sul conto corrente del lavoratore, è impignorabile un importo pari a tre volte l'assegno sociale calcolato mensilmente
  • Se il pagamento avviene durante o dopo il pignoramento, è impignorabile un importo pari alla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentata della metà
L'assegno sociale rappresenta quindi il parametro fondamentale per stabilire la soglia minima di sopravvivenza che deve essere garantita al debitore. Solo le somme che eccedono questa soglia possono essere oggetto di pignoramento.

La Corte Costituzionale ha chiarito che questa protezione del minimo vitale ha fondamento costituzionale, essendo collegata al diritto alla dignità della persona e alla possibilità di condurre un'esistenza libera e dignitosa, come previsto dagli articoli 2 e 36 della Costituzione.

Procedura di pignoramento della tredicesima

Il processo di pignoramento della tredicesima segue le stesse fasi procedurali del pignoramento dello stipendio ordinario. Il creditore, munito di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo o altro atto avente valore esecutivo), avvia la procedura attraverso specifici passaggi formali:

  1. Notifica del titolo esecutivo e del precetto: il creditore notifica al debitore il titolo esecutivo e un atto di precetto, che rappresenta l'intimazione formale di pagamento
  2. Decorso dei termini: il debitore ha 10 giorni di tempo per adempiere volontariamente
  3. Atto di pignoramento presso terzi: in caso di mancato pagamento, il creditore notifica l'atto di pignoramento sia al debitore che al datore di lavoro (terzo pignorato)
  4. Dichiarazione del terzo: il datore di lavoro deve dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro e l'ammontare dello stipendio del debitore
  5. Udienza: il giudice verifica la regolarità della procedura e stabilisce la quota da trattenere
  6. Ordinanza di assegnazione: il giudice emette un'ordinanza che autorizza il datore di lavoro a versare periodicamente la quota stabilita al creditore
Una volta emessa l'ordinanza, il datore di lavoro è obbligato per legge a trattenere la quota stabilita dalla tredicesima mensilità e a versarla direttamente al creditore. Il mancato rispetto di questo obbligo espone il datore di lavoro al rischio di essere chiamato a rispondere personalmente del debito.

È importante sottolineare che il lavoratore può sempre contestare il pignoramento se ritiene che non siano stati rispettati i limiti di legge o che vi siano irregolarità nella procedura. L'opposizione deve essere presentata al giudice dell'esecuzione entro termini precisi stabiliti dalla legge.

Pignoramento della tredicesima e altri pignoramenti in corso

Una situazione particolarmente complessa si verifica quando il lavoratore ha già altri pignoramenti in corso o ha stipulato una cessione del quinto dello stipendio. In questi casi, è necessario coordinare le diverse trattenute per rispettare i limiti complessivi stabiliti dalla legge.

Se il lavoratore ha già un pignoramento in corso sullo stipendio mensile, questo si estenderà automaticamente anche alla tredicesima. Se invece sono presenti più pignoramenti contemporanei, si applicano regole specifiche:

  • Per pignoramenti della stessa natura (ad esempio, tutti per debiti privati), si applica il principio di priorità temporale: il primo pignoramento notificato ha precedenza sugli altri
  • Per pignoramenti di natura diversa (ad esempio, uno per debiti privati e uno per alimenti), possono coesistere contemporaneamente, sempre nel rispetto del limite complessivo del 50%
Nel caso in cui il lavoratore abbia già in corso una cessione del quinto volontaria (ad esempio, per un prestito), questa non riduce la quota pignorabile. Il calcolo del quinto pignorabile si fa sempre sullo stipendio netto totale, senza considerare la cessione già esistente. Tuttavia, la somma di cessione e pignoramento non può superare il 50% dello stipendio netto.

È fondamentale che il datore di lavoro gestisca correttamente queste situazioni complesse, tenendo conto sia dell'ordine temporale dei pignoramenti che della loro natura. In caso di dubbi o situazioni particolarmente articolate, il datore di lavoro può richiedere chiarimenti al giudice dell'esecuzione.

Leggi anche