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Chi deve pagare le tasse sui bonus edilizi, quando e di che importo (calcoli ed esempi)

di Marianna Quatraro pubblicato il

La tassazione sui bonus edilizi può creare dubbi: i chiarimenti su chi deve pagare, in quali casi e con quali importi

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La fiscalità dei bonus edilizi, nel contesto attuale, rappresenta un tema di vivo interesse per imprese, professionisti e privati che hanno beneficiato di misure agevolative come il Superbonus, l’Ecobonus e altri incentivi per la ristrutturazione. L’attenzione delle autorità fiscali si è intensificata a partire dalle nuove riforme entrate in vigore dal 2024, che hanno ridefinito in modo rilevante le regole di tassazione applicabili ai crediti d’imposta ceduti e acquistati.

All’interno del quadro normativo, è essenziale distinguere tra i diversi soggetti coinvolti nelle operazioni: mentre i privati continuano a godere di una sostanziale irrilevanza fiscale sui vantaggi economici generati dalla fruizione diretta dei crediti, la situazione è diversa per i professionisti e le imprese. Per queste categorie, il cosiddetto “agio” acquisito dalla cessione del credito (ovvero il differenziale tra il valore nominale del credito e il prezzo pagato per l’acquisto) va a costituire reddito tassabile.

La data spartiacque è rappresentata dal 1° gennaio 2024: i crediti acquistati dopo questa data devono essere tassati per l’aggio generato, mentre quelli precedenti restano esenti, indipendentemente dall’anno di utilizzo.

Cessione del credito dei bonus edilizi: soggetti obbligati al pagamento delle tasse, importi e casi pratici

Il tema della cessione del credito derivante da bonus edilizi è stato profondamente riorganizzato negli ultimi anni. Grazie alle recenti riforme, la disciplina fiscale distingue in maniera netta le figure professionali e d’impresa rispetto ai privati cittadini.

  • Professionisti e imprese: Per chi svolge attività di lavoro autonomo o attività d’impresa, il differenziale tra il valore nominale del credito e il prezzo d’acquisto (l’agio) è qualificato come reddito imponibile.
  • Privati: Se non sono né imprenditori né lavoratori autonomi, i vantaggi realizzati tramite acquisto o cessione dei crediti edilizi restano irrilevanti sul piano fiscale.
Sul meccanismo di tassazione, la normativa ha introdotto alcune novità di rilievo per i professionisti, portandoli ad applicare il principio di onnicomprensività a partire dal 2024. Ciò significa che:
  • I crediti acquisiti con sconto rispetto al loro valore nominale generano un agio che rientra tra i proventi diversi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.
  • Il reddito generato va, quindi, dichiarato tra gli altri proventi lordi (quadro RE3 della dichiarazione dei redditi).
  • L’importo tassabile deve essere calcolato seguendo una quota proporzionale ogni anno in cui il credito viene effettivamente utilizzato per la compensazione delle imposte.
L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative chiare sulla modalità di calcolo:
Quota annua compensata - (Prezzo totale pagato / Numero di rate totali)

Ad esempio, se un professionista acquisisce un credito da 10.000 euro, pagandolo 8.000 euro e la fruizione è suddivisa su dieci anni, ogni rata annuale avrà un valore nominale di 1.000 euro, ma con un costo effettivo di 800 euro. Il reddito imponibile annuale sarà la differenza tra i due, ovvero 200 euro per ciascun anno di compensazione.

Gli importi sono soggetti sia a IRPEF che a IRAP, poiché si tratta di redditi direttamente riconducibili all’attività svolta. Tuttavia, tali operazioni sono da considerarsi fuori campo IVA, trattandosi di transazioni finanziarie esenti secondo le leggi.

Le scadenze e i momenti di tassazione sono i seguenti:

  • Quando il credito viene utilizzato tramite compensazione in F24 (pagamento di imposte o contributi);
  • Quando il credito, invece di essere utilizzato, viene ceduto a terzi: in questo caso, tutto il differenziale tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto non ancora utilizzato diventa imponibile nell’anno della cessione.
Per le imprese, il regime fiscale non prevede deroghe in base alla data di acquisto: il principio di competenza impone l’imponibilità dell’agio sin da subito, indipendentemente dall’anno di acquisizione del credito.

Anche le detrazioni relative a interventi sulle seconde case si inseriscono in questo contesto: i soggetti che vendono o acquistano immobili ristrutturati con bonus edilizi dovranno prestare attenzione ad eventuali controlli, soprattutto nel caso di plusvalenze tassabili nei primi 5 o 10 anni dalla fine lavori (in caso di agevolazione Superbonus 110%).

Esempio pratico: Un professionista che acquista nel 2024 un credito pari a 15.000 euro, da suddividere in 5 rate annuali, con esborso complessivo di 13.000 euro. Per ciascun anno di compensazione (3.000 euro l’anno), la parte di agio imponibile è calcolata come:

Quota annua compensata - (Prezzo totale pagato / Numero di rate totali)
3.000 - (13.000 / 5 = 2.600)
= 400 euro/anno: Reddito imponibile per ciascun esercizio

Quando e come si calcolano e si pagano le tasse sui bonus edilizi: esempi e scadenze

Per quanto riguarda la tempistica della tassazione, il principio chiave è quello di imputazione secondo "l’effettivo utilizzo del credito" oppure al momento della cessione a terzi. I principali passaggi pratici da seguire:

  • Verifica della data di acquisto del credito: l’applicazione della normativa cambia in funzione di quando è avvenuta l’operazione (ai crediti acquisiti prima del 2024 non si applicano le nuove regole, salvo casi particolari).
  • Calcolo dell’agio annuale imponibile: per ogni rata utilizzata in compensazione, occorre sottrarre il costo proporzionale già sostenuto, come previsto dalla formula ufficiale.
  • Compilazione nella dichiarazione dei redditi: il provento così calcolato andrà indicato tra gli altri proventi lordi (quadro RE3) per i professionisti; per le imprese, segue le ordinarie regole contabili.
  • Versamento delle imposte: le somme sono assoggettate a IRPEF e IRAP nell’anno in cui il credito viene fruito o ceduto. Nessuna imposta aggiuntiva sull’IVA.
  • Gestione di eventuali controlli fiscali: occorre mantenere la documentazione delle operazioni di acquisto, uso e cessione, in caso di verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Esempio di calcolo annuo: Un professionista acquista un credito edilizio nel 2024 per 9.000 euro, relativo a interventi su una seconda casa, con valore nominale del credito di 12.000 euro rateizzato su 4 anni. Il costo rata annuale calcolato è 9.000/4 = 2.250 euro. Ogni anno, compensando una rata da 3.000 euro, il soggetto genererà un agio tassabile di 750 euro, su cui dovrà applicare le relative aliquote IRPEF e IRAP.

Scadenze operative:

  • Le imposte si versano nell’anno in cui il credito viene utilizzato (entro le ordinarie scadenze dei versamenti di giugno e novembre in caso di saldo/acconto IRPEF e IRAP): nessuna cumulabilità anticipata, ma obbligo di dichiarazione per ogni esercizio interessato.
  • Nel caso di cessione a terzi, l’intero agio residuo va tassato nell’anno in cui avviene la cessione, con impatto fiscale contestuale.
Ricordiamo che, a partire dal 2026, sono previsti controlli automatizzati sulle cessioni di crediti, in virtù dell’incrocio tra dati fiscali e catastali per accertare eventuali anomalie (come previsto dal Piano di monitoraggio 2026-2027 dell’Agenzia delle Entrate).




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Marianna Quatraro

Laureata in Lingue e Letterature Straniere e Scienze dalla Comunicazione, giornalista pubblicista dal 2008, collaboratrice presso testate locali e nazionali, con ottime competenze linguistiche straniere, specializzata in campo letterario ed economico, collabora con la testata online Businessonline trattando in particolar modo il mondo delle pensioni, argomento di cui si occupa ormai da circa 20 an...