La nuova disciplina relativa al rimborso con il Fondo Indennizzo Risparmiatori offre finalmente una risposta agli errori formali che avevano bloccato molti risparmiatori. Un’azione competente e informata ora garantisce le migliori probabilità di rientrare tra i beneficiari dei nuovi fondi stanziati per il periodo 2026-2028.
Cos’è il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR): origini, obiettivi e dotazione
Il FIR nasce per tutelare chi ha subito perdite finanziarie a seguito delle liquidazioni coatte di banche italiane fra il 2015 e il 2018, una situazione che in passato ha coinvolto decine di migliaia di risparmiatori.
I riferimenti normativi sono chiari: il Decreto Legge n.39/2019 ha istituito il Fondo, dando attuazione alle istanze delle associazioni dei consumatori e ai rilievi dell’opinione pubblica dopo i crack bancari. Questo strumento è stato dotato originariamente di 1,575 miliardi di euro in tre anni, ripartiti in 525 milioni annui dal 2019 al 2021.
- Gestione affidata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, operatività tramite piattaforma Consap;
- Obiettivo esplicito: ristoro patrimoniale per chi ha perso denaro investendo in azioni e obbligazioni subordinate emesse dalle banche poste in liquidazione coatta amministrativa;
- Beneficiari previsti: risparmiatori retail, imprenditori individuali, microimprese, eredi e parenti entro il secondo grado;
- Meccanismi di verifica affidati a una Commissione tecnica indipendente, nominata con decreto ministeriale;
- Importo degli indennizzi e modalità di calcolo determinate per legge, garantendo trasparenza ed equità nella distribuzione delle risorse.
Il FIR rappresenta la risposta strutturale dello Stato alle criticità dei recenti dissesti bancari,
affinché i cittadini colpiti non siano lasciati soli di fronte alle ripercussioni delle carenze gestionali e di vigilanza del sistema finanziario.
La svolta del 2026: cosa cambia e perché la procedura è più semplice e veloce
Il nuovo scenario normativo rappresenta un passaggio determinante nell’evoluzione del FIR. Seguendo le raccomandazioni della Corte dei Conti, il procedimento è stato reso più agile per rispondere tempestivamente alle esigenze dei risparmiatori esclusi dalle precedenti tornate per vizi di forma.
- Velocizzazione delle pratiche: la normativa impone un termine ridotto (120 giorni) per la gestione delle istanze di rimborso ripresentate;
- Nuove regole per la presentazione della domanda: ora può ripresentarla solo chi era stato escluso formalmente, cioè per documentazione incompleta o errori procedurali, e non per motivi di merito;
- Rilancio operativo della Commissione tecnica: insediata con il nuovo decreto di nomina 2026, per garantire tempestività e indipendenza delle valutazioni;
- Stanziamento dedicato: 80 milioni di euro distribuiti tra il 2026 e il 2028, sempre destinati alle sole domande precedentemente respinte per questioni procedurali.
Oggi
1,35 miliardi di euro sono stati già erogati dal Fondo, ma la vera novità consiste nell’
accessibilità «sbloccata» per chi era rimasto indietro. L’obiettivo è garantire soluzione alle domande formali entro il termine prefissato, evitando ulteriori lungaggini e ottimizzando la gestione delle risorse residue.
L’apertura del portale rivista, prevista entro il 31 luglio 2026, rappresenta il fulcro di questa azione, con una sezione dedicata alla ripresentazione della documentazione corretta. Un’opportunità irripetibile per molte famiglie colpite.
A chi spetta il rimborso: requisiti chiave, soglie e beneficiari
L’accesso alle nuove procedure di indennizzo è limitato a categorie specifiche di soggetti che avevano già depositato la domanda nei termini originari ma sono stati esclusi per motivi NON legati al merito della richiesta.
- Possono ripresentare domanda:
- Chi ha visto respingere l’istanza per VIZI DI FORMA (modulo incompleto, documentazione mancante, errori procedurali);
- Solo per azioni e obbligazioni SUBORDINATE delle banche in liquidazione amministrativa dopo il 16/11/2015 e prima del 01/01/2018;
- Eredi, coniugi, conviventi di fatto e parenti entro il secondo grado dei titolari deceduti (solo se subentrati nei termini di legge);
- Persone fisiche, imprenditori, microimprese, organizzazioni no profit e di promozione sociale coinvolte nella vicenda.
- Sono esclusi:
- Titolari di obbligazioni ordinarie o di altri prodotti non previsti dalla norma istitutiva del FIR;
- Clienti professionali, controparti qualificate, membri di organi sociali delle banche coinvolte;
- Domande respinte per motivi di merito o per mancato possesso dei requisiti oggettivi.
Quote e limiti di indennizzo:
| Categoria |
Percentuale sul costo di acquisto |
Tetto massimo |
| Azionisti |
30% |
100.000 euro |
| Obbligazionisti subordinati |
95% |
100.000 euro |
È prevista la procedura automatica per chi possiede reddito o patrimonio mobiliare sotto soglia (inferiore a 35.000 euro di reddito imponibile o 100.000 euro di patrimonio mobiliare), che garantisce maggiore rapidità nel rimborso rispetto alla via ordinaria. Un ulteriore incremento delle percentuali può scattare in caso di rimanenza di fondi inutilizzati negli esercizi successivi, secondo i criteri fissati dalla Commissione tecnica.
Banche coinvolte nel FIR: elenco aggiornato e periodo di riferimento
Il FIR interviene solo per crac bancari specificatamente individuati dal legislatore. La normativa circoscrive il rimborso alle obbligazioni subordinate e azioni di istituti posti in liquidazione coatta amministrativa entro determinati limiti temporali:
Periodo considerato: dal 16 novembre 2015 al 31 dicembre 2017.
Elenco banche oggetto delle misure di indennizzo:
- Banca Popolare di Vicenza
- Veneto Banca
- Banca delle Marche
- Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio
- Cassa di risparmio di Chieti (Carichieti)
- Cassa di risparmio di Ferrara (Cariferrara)
- Banca Nuova
- Banca Padovana Credito Cooperativo
- BCC Banca Brutia
- Banca Popolare delle Province Calabre
- Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto
- BCC “Sen. Pietro Grammatico” di Paceco.
Istituti non menzionati o acquisiti in date differenti
sono esclusi dalla possibilità di accedere all’indennizzo. Il dettaglio delle banche ammesse è consultabile sul portale Consap e in allegato alle norme istitutive, per evitare errori in fase di domanda.
Come viene calcolato l’indennizzo: percentuali, limiti e casi pratici
La determinazione dell’indennizzo si basa su criteri oggettivi e trasparenti, fissati con riferimento sia alla tipologia di strumento posseduto sia ai rimborsi già eventualmente percepiti da altre fonti.
- Per le azioni: 30% del costo di acquisto, con tetto massimo di 100.000 euro per ciascun richiedente. L’importo si riferisce all’ammontare effettivamente investito, indipendentemente da rialzi o ribassi successivi;
- Per le obbligazioni subordinate: 95% del costo di acquisto, ugualmente fino al massimo di 100.000 euro;
- Eventuali somme già ottenute come ristoro, risarcimento o da transazioni extragiudiziali vengono detratte dall’indennizzo prevedibile.
Tabella esemplificativa:
| Importo iniziale investito |
Strumento |
Percentuale FIR |
Indennizzo massimo liquidabile |
| € 50.000 |
Azioni |
30% |
€ 15.000 |
| € 50.000 |
Obbligazioni subordinate |
95% |
€ 47.500 |
Le percentuali possono essere incrementate nel caso in cui i fondi già stanziati non vengano interamente utilizzati, fino a esaurimento della disponibilità secondo piani di riparto annuali stabiliti dalla Commissione tecnica.
Casi pratici di decurtazione: chi abbia già ricevuto rimborsi da precedenti strumenti (FITD, accordi transattivi con le banche ecc.) avrà diritto solo alla differenza per arrivare all’importo previsto dal FIR.
Fondi stanziati e tempistiche: date, cifre, scadenze (2026-2028)
Il FIR ha previsto un nuovo stanziamento complessivo di 80 milioni di euro per la finestra 2026-2028, riservato esclusivamente alle istanze riaperte per errori formali. La tempistica precisa:
- 20 milioni di euro per il 2026
- 30 milioni di euro per il 2027
- 30 milioni di euro per il 2028.
L’attuale disciplina prevede che
il termine di 120 giorni dalla nomina della Commissione decorra dal 12 marzo 2026, data di pubblicazione del decreto ministeriale. La scadenza per la presentazione delle nuove domande è fissata al
10 luglio 2026 (verificare su Consap eventuali proroghe o aggiornamenti).
Le richieste dovranno essere presentate sul portale apposito, la riapertura del quale è programmata entro il 31 luglio 2026. Gli indennizzi saranno liquidati con priorità ai rimborsi inferiori a 50.000 euro, in linea con le precedenti prassi per garantire una distribuzione bilanciata delle risorse residue.
Domanda respinta per errori formali: cosa fare e documentazione necessaria
L’esclusione dalla precedente domanda FIR può essere stata determinata da una serie di errori ricorrenti. Per poter accedere ora ai rimborsi riservati ai respinti per motivi procedurali, occorre ricostruire la posizione ed evitare nuovi vizi.
- Tipo di errore formale: mancato inserimento di allegati richiesti, dichiarazioni incomplete, moduli compilati parzialmente, errori su dati identificativi;
- Documentazione obbligatoria da preparare:
- Ordini di acquisto dei titoli;
- Estratti conto titoli (da cui si evinca il possesso alla data corretta);
- Contabili bancarie relative alle operazioni investite;
- Certificazioni rilasciate dall’intermediario finanziario;
- Contratti di acquisto e questionario MIFID originario;
- Eventuali attestazioni di precedenti rimborsi parziali ricevuti.
- Controllare scadenze e modelli aggiornati sul portale Consap prima di procedere con la nuova istanza.
L’invio privo anche di un solo allegato richiesto comporta l’automatica esclusione.
Particolare attenzione va prestata all’indicazione esatta dei dati anagrafici e delle coordinate di pagamento.
Ripresentare la domanda sul portale ufficiale: step-operativi e assistenza
La nuova istanza deve essere inoltrata esclusivamente tramite il portale FIR, seguendo una procedura guidata semplificata:
- Registrazione online tramite identificazione digitale (SPID, CNS o CIE);
- Compilazione di tutti i campi richiesti, allegando la documentazione aggiornata e completa;
- Scaricamento e firma della domanda generata in PDF;
- Ricaricamento del modulo firmato e trasmissione definitiva via piattaforma;
- Verifica di correttezza mediante riepilogo e conferma ricezione pratica;
- Monitoraggio tramite area personale, con possibilità di scaricare comunicazioni ufficiali.
Eventuali difficoltà in fase di caricamento possono essere gestite grazie al call center Consap, attivo nei giorni feriali dalle 9 alle 17. In alternativa, associazioni dei consumatori e professionisti possono fornire assistenza mirata nella ricostruzione della documentazione e nella compilazione informatica della pratica.
Commissione tecnica: ruolo, indipendenza e garanzie nel processo di rimborso
L’esame e la valutazione delle istanze spetta ad una Commissione tecnica di nove esperti indipendenti, nominata con decreto ministeriale. Gli attuali componenti sono scelti sulla base di competenze, professionalità e integrità riconosciute.
- Compiti principali:
- Accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi dei richiedenti;
- Verifica dell’integrità documentale e delle violazioni massive imputabili agli intermediari;
- Definizione e aggiornamento dei piani di riparto annuali, anche parziali, per assegnare le risorse residue;
- Segnalazione di eventuali criticità operative al Ministero;
- Redazione di linee guida e criteri tecnici uniformi.
- La Commissione opera in piena autonomia e può acquisire d’ufficio documentazione bancaria, amministrativa o giudiziale rilevante.
- La garanzia di imparzialità e trasparenza è ribadita dagli standard di selezione e dalla vigilanza esterna delle autorità pubbliche.
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Il dott. Luca Rossoni è un esperto analista finanziario con oltre 30 anni di esperienza nel settore delle finanze. Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi e ha lavorato per prestigiose istituzioni bancarie e società di consulenza. Specializzato in strategie di investimento e gestione del rischio, Luca ha aiutato numerosi clienti a ottimizzare i loro portafogl...