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Come contestare un pignoramento già avvenuto: a chi rivolgersi, procedura, costi, regole e tempi

di Marianna Quatraro pubblicato il
Come contestare pignoramento gia avvenut

Quali sono regole e procedura per contestare e opporsi ad un pignoramento già avviato: cosa prevede la normativa vigente

Subire il blocco dei propri beni rappresenta un evento particolarmente impattante nella realtà quotidiana di chi si trova in difficoltà con il pagamento di debiti. Quando una procedura esecutiva viene già avviata e i beni sono stati pignorati, conoscere le proprie possibilità di difesa e le corrette modalità per reagire permette di evitare conseguenze più gravi sul patrimonio personale o aziendale. L’opposizione, in questi casi, è uno strumento che, se motivato e attivato nei tempi previsti, può portare all’annullamento, sospensione o riformulazione del provvedimento.

Quando si può contestare un pignoramento: le casistiche ammesse

La legge italiana riconosce diversi casi in cui è possibile contestare un pignoramento già avvenuto. I più frequenti sono:

  • Mancanza o invalidità del titolo esecutivo: L’esecuzione può essere contestata se manca un atto giudiziale o un documento che legittimi direttamente l’azione (ad esempio una sentenza passata in giudicato, un decreto ingiuntivo, una cambiale o un assegno), oppure se tale titolo è stato successivamente revocato o dichiarato nullo.
  • Vizi nel precetto: L’atto di precetto, che costituisce l’intimazione preventiva al pagamento prima dell’azione forzata, potrebbe essere viziato, scaduto o non correttamente notificato: ciò ne inficia la validità.
  • Pignoramento di beni impignorabili: Esistono limiti legali, come la tutela degli strumenti essenziali per il lavoro, di alcuni mobili di casa o dei limiti al pignoramento di stipendi e pensioni, che se violati consentono l’opposizione.
  • Debito inesistente, già pagato o prescritto: Se il debito non esiste, è stato già saldato (con prove come quietanze o ricevute), oppure è caduto in prescrizione, il pignoramento è oggetto di annullamento.
  • Importo errato o eccessivo: L’importo pignorato deve essere puntualmente dettagliato nell’atto; se comprensivo di somme non dovute, interessi ingiustificati o voci sovrastimate, può essere contestato.
  • Irregolarità nella notifica o nell’atto: Una notifica errata, fatta ad un indirizzo sbagliato o tramite soggetto non autorizzato, rende impugnabile il provvedimento.
  • Mancanza di continuità nell’esecuzione: L’azione deve essere avviata entro termini di legge dopo il precetto, altrimenti decade la sua efficacia.
  • Pignoramento su beni di terzi: Se viene coinvolto un bene che non appartiene al debitore, il terzo può opporsi secondo quanto previsto dal codice di procedura civile.

Tipologie di opposizione al pignoramento: atti esecutivi, esecuzione e terzo

Gli strumenti giuridici previsti dal codice di procedura sono molteplici e si differenziano in funzione dell’oggetto e del soggetto che si oppone. Le principali categorie:
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): Permette di contestare vizi formali o procedurali della procedura esecutiva – ad esempio un’irregolare notifica o errori nella selezione dei beni pignorati. Va proposta, salvo casi particolari, entro 20 giorni dalla notifica del primo atto esecutivo (o dalla sua conoscenza effettiva). Questa tipologia serve a correggere errori nella forma senza mettere in discussione il diritto del creditore.
  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): Qui si mette in discussione il diritto sostanziale del creditore ad agire – ad esempio sostenendo la nullità o l’inesistenza del credito oppure l’avvenuto pagamento. Può essere presentata fino a quando la procedura non si è esaurita e, se accolta, comporta il blocco o l’annullamento dell’azione esecutiva.
  • Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.): Strumento riservato ai soggetti estranei al rapporto principale che vantino un diritto reale sul bene pignorato. Il terzo deve agire prima dell’ordinanza che assegna il bene al creditore, apportando prove concrete della proprietà o del diritto vantato.

Procedura: come presentare opposizione e presso chi rivolgersi

La contestazione di un pignoramento richiede un percorso rigoroso e l’assistenza di figure legali specializzate. Le fasi essenziali:
  • Assistenza di un avvocato: La normativa prevede l’obbligatorietà della rappresentanza legale nelle opposizioni giudiziali.
  • Redazione dell’atto di opposizione: A seconda dei casi, occorrerà predisporre un atto di citazione (per opposizioni all’esecuzione non ancora avviate) o un ricorso (per opposizioni durante la procedura già in corso). È necessario allegare tutti i documenti comprovanti la propria posizione: titolo esecutivo, ricevute di pagamento, notifiche, atti contestati e ogni altra prova rilevante.
  • Presentazione davanti al giudice competente: Il foro di riferimento è in genere quello del luogo di esecuzione, sia per pignoramenti immobiliari che mobiliari, salvo casi espressamente previsti dalla legge.
  • Richiesta di sospensione dell’esecuzione: In presenza di “gravi motivi” e rischio di danno irreparabile, si può chiedere l’immediata sospensione della procedura, anche in via urgente, in attesa della decisione nel merito.
  • Notifica alla controparte: L’atto deve essere notificato al creditore e agli eventuali terzi coinvolti (come banche, datori di lavoro, istituti previdenziali).
L’avvocato incaricato analizza la situazione, consiglia sul tipo di opposizione più efficace e presenta i relativi atti: la consulenza specialistica è imprescindibile per non perdere diritti per vizi formali o errori procedurali.

Tempistiche, costi, e conseguenze dell’opposizione a pignoramento

I termini per agire in opposizione cambiano a seconda della tipologia:

  • Opposizione agli atti esecutivi: 20 giorni dalla notifica dell’atto contestato o dalla sua conoscenza.
  • Opposizione all’esecuzione: può essere proposta sino all’esaurimento dell’esecuzione stessa.
  • Opposizione di terzo: prima della vendita o assegnazione del bene oggetto di pignoramento.
Costi da sostenere:
  • Contributo unificato: da 168 euro in su, a seconda del valore della causa (oltre marche da bollo e altri oneri di cancelleria).
  • Compensi professionali: variabili in base alla complessità della causa e alle tariffe dell’avvocato incaricato. La consulenza fisica può partire da 500 euro + IVA, mentre quella digitale (ove offerta) è generalmente più contenuta.
Conseguenze dell’opposizione accolta possono essere la sospensione immediata dell’esecuzione, la restituzione dei beni ancora non venduti, il rimborso delle somme pignorate (se riferite a denaro o crediti) e il riconoscimento delle spese legali a carico del creditore se l’azione era illegittima.

Cosa succede se scadono i termini o se il pignoramento coinvolge somme impignorabili

Il mancato rispetto delle scadenze non esclude del tutto la possibilità di agire, ma riduce drasticamente gli spazi di difesa:

  • Opposizione tardiva: Ammessa solo in circostanze eccezionali (forza maggiore), e deve essere fondata su motivi oggettivamente validi e documentabili. Non applicabile per alcune forme di espropriazione presso terzi una volta adottata l’ordinanza di assegnazione.
  • Contestazione di atti successivi: Se emergono vizi procedurali negli atti esecutivi emessi dopo il termine per l’opposizione, o nuove notifiche, è possibile contestarli con nuovi motivi e nei termini previsti.
  • Beni e somme impignorabili: Se il pignoramento colpisce somme dichiarate intoccabili dalla legge (come pensioni o stipendi entro certi limiti, sussidi assistenziali, fondi vincolati a specifiche finalità), il debitore può in ogni momento chiedere lo sblocco, fornendo documentazione che attesti la natura delle somme.