I contribuenti hanno la possibilità di consultare e acquisire le fatture elettroniche e i relativi duplicati senza la necessità di sottoscrivere altri servizi.
Cosa devo fare se ho bisogno di trovare una fattura anche di 1-2 anni precedenti per una servizio che è stato fatto da un professionista o per un lavoro ma che ho perso? L'Agenzia delle entrate ha semplificato la procedura di accesso e consultazione delle fatture elettroniche, rendendo disponibile questa funzionalità direttamente nell'area riservata del proprio sito web.
Questa iniziativa eliminerà l'obbligo espresso di adesione al servizio per operatori economici, intermediari delegati e consumatori finali. Questa modifica è stata formalizzata attraverso un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, l'8 marzo 2024. Esaminiamo tutti i dettagi:
L'accesso al servizio avviene seguendo le stesse modalità previste per la dichiarazione dei redditi precompilata. Il provvedimento estende questa possibilità a tutti i contribuenti, inclusi operatori economici, persone fisiche e soggetti privati non titolari di partita Iva.
Le informazioni disponibili attraverso il servizio includono un riepilogo dei dati fiscali rilevanti, a eccezione di quelli relativi alla natura, alla qualità e alla quantità dei beni e dei servizi coinvolti nelle operazioni. Tra le novità c'è la possibilità per i soggetti privati di registrare un indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, anche se non in possesso di una partita Iva, al fine di ricevere i documenti elettronici direttamente.
In sostanza, la modifica ha eliminato il requisito di adesione specifica per i contribuenti. C'è la possibilità per l'Agenzia delle entrate di conservare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi di riferimento o fino alla risoluzione di eventuali controversie legali.
Il provvedimento del 8 marzo 2024 estende a tutti i contribuenti e agli operatori economici la facoltà di usufruire del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche senza la necessità di stipulare accordi specifici. Questo significa che sia le persone fisiche che gli altri soggetti, inclusi quelli non titolari di partita Iva, possono accedere in modo più rapido al servizio.
Ogni singola fattura elettronica potrà essere consultata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui i documenti fiscali sono stati ricevuti dal Sistema di Interscambio. Di conseguenza, grazie a questa semplificazione, i contribuenti potranno accedere alle proprie fatture elettroniche entro questo specifico intervallo temporale, non solo a quelle registrate dopo la data di adesione al servizio da parte dell'Agenzia delle entrate.