La nuova normativa non estende il rimborso forfettario a tutte le attività di volontariato, ma lo limita ad alcuni eventi sportivi.
La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge per la conversione del decreto legge 71 del 2024, che introduce cambiamenti nel settore del lavoro sportivo, inclusa l'introduzione di un rimborso forfettario per i volontari. Il decreto contiene anche misure di supporto per gli studenti con disabilità.
Le modifiche principali si trovano nei primi cinque articoli del decreto, che disciplinano le attività legate al lavoro sportivo. Tra queste, la novità più rilevante è il rimborso forfettario previsto per i volontari nello sport. In questo articolo, analizzeremo in dettaglio questa disposizione, esplorando le modalità di applicazione e le sue implicazioni pratiche. Ecco i dettagli:
Con la nuova normativa, pur mantenendo il divieto di retribuzione, viene consentito un rimborso forfettario per i volontari nello sport. Questo rimborso non è legato a spese specifiche e non richiede documentazione di supporto, con un limite mensile di 400 euro. Questa misura si applica alle spese sostenute durante attività nel proprio Comune e durante manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni.
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono adottare una delibera che specifichi le attività di volontariato per le quali è previsto il rimborso. Devono quindi fornire un elenco dei volontari interessati e degli importi erogati entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono stati liquidati i rimborsi. Questo onere, simile a quanto previsto per i direttori di gara, grava sull'associazione o sull'ente sportivo.
Anche se non documentati, i rimborsi forfettari non concorrono alla formazione del reddito, analogamente ai rimborsi spese documentati. Le somme erogate sono considerate per il raggiungimento del limite di 5.000 euro ai fini previdenziali e di 15.000 euro ai fini fiscali.
Un'altra novità riguarda i dipendenti pubblici che prestano lavoro sportivo. Questi, se percepiscono corrispettivi non superiori a 5.000 euro annui, devono semplicemente comunicare preventivamente alla propria amministrazione lo svolgimento di questa attività, senza necessità di chiedere autorizzazione.
La nuova normativa non estende il rimborso forfettario a tutte le attività di volontariato, ma lo limita agli eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal Coni, dal Cip e dalla società Sport e salute-
Per erogare i rimborsi, l'ente deve fornire un elenco dei volontari coinvolti e degli importi erogati entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Questo compito, come previsto anche per i direttori di gara, spetta alle associazioni o agli enti sportivi.
I rimborsi forfettari, anche se non documentati, non concorrono alla formazione del reddito, in linea con quanto accade per i rimborsi spese documentati. Le somme erogate rientrano nei limiti di 5.000 euro ai fini previdenziali e di 15.000 euro ai fini fiscali.
Una modifica riguarda anche i dipendenti pubblici che svolgono attività sportiva. Questi ultimi, se percepiscono compensi non superiori a 5.000 euro annui, devono semplicemente informare la propria amministrazione senza necessità di autorizzazione preventiva.
Le prestazioni dei volontari non possono essere retribuite. Ma permette il riconoscimento di rimborsi forfettari fino a 400 euro mensili per attività svolte anche nel proprio comune di residenza. Questi rimborsi differiscono dai rimborsi spese a piè di lista poiché non richiedono documentazione e non sono limitati agli spostamenti fuori dal comune di residenza, essendo validi anche per attività svolte all'interno del proprio comune.
Infine è specificato che i rimborsi forfettari non concorrono alla formazione del reddito, confermando la loro natura di rimborso spese. Sono rilevanti per il superamento dei limiti di non imponibilità contributiva (5.000 euro annui) e fiscale (15.000 euro annui). Questo sistema mira a limitare il cumulo di somme esenti per lo stesso soggetto, conferendo ai rimborsi una natura ibrida: non costituiscono reddito, ma sono rilevanti per determinare il superamento delle soglie di esenzione per i lavoratori sportivi autonomi.